Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17015 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17015 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25228-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 430/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 02/08/2021 R.G.N. 192/2021;
Oggetto
Contributi previdenziali
R.G.N. 25228/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 12/03/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 2.8.2021, la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali vantato dall’INPS nei confronti di NOME COGNOME;
che i giudici territoriali, per quanto ancora rileva in questa sede, hanno ritenuto che, anche a voler concedere che i contributi richiesti fossero pro parte assoggettati a prescrizione decennale, il relativo termine, rimasto sospeso fino al 18.5.2010, data di chiusura del fallimento di NOME COGNOME sarebbe irrimediabilmente spirato il 18.5.2020, non operando al riguardo la sospensione prevista dall’art. 83, d.l. n. 18/2020, riferita solo al compimento di atti processuali;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;
che NOME COGNOME ha resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 12.3.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, commi 9-10, l. n. 335/1995, 2935 e 2943 c.c., 37, comma 2, e 83, commi 2 e 8, d.l. n. 18/2020 (conv. con l. n. 27/2020), per avere la Corte di merito ritenuto prescritto anche il credito relativo ai contributi maturati anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 3, l. n 335/1995;
che, ad avviso dell’Istituto, la decisione sarebbe erronea dal momento che, dovendo considerarsi decennale la prescrizione dei crediti in questione, in considerazione degli atti interruttivi costituiti dalle notifiche di tre decreti ingiuntivi (avvenute rispettivamente il 14.3.1994, il 14.10.1994 e il 4.3.1995) e dalla successiva insinuazione al passivo del fallimento dell’odierno controricorrente, il relativo termine, rimasto sospeso fino alla data di chiusura del fallimento (18.5.2010), sarebbe stato nuovamente sospeso fino al 30.6.2020, giusta la previsione dell’art. 37, comma 2, d.l. n. 18/2020, cit., per modo che affatto tempestiva doveva ritenersi la notifica dell’atto di precetto avvenuta in data 4.6.2020;
che va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità della censura, sollevata da parte controricorrente in relazione alla novità della prospettazione dell’Istituto, essendo consolidato il principio secondo cui la preclusione in sede di legittimità di nuove questioni di diritto è circoscritta all’ipotesi in cui queste ultime postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, come tali esorbitanti dal giudizio di legittimità (così, tra le più recenti, Cass. nn. 15196 e 25863 del 2018);
che, nel merito, la censura è fondata;
che, al riguardo, va anzitutto ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti all’entrata in vigore dell’art. 3, l. n. 335/1995, resta decennale ove l’INPS abbia compiuto atti interruttivi o intrapreso procedure nel periodo compreso tra il 17.8.1995, data di entrata in vigore della legge cit., e il 31.12.1995, decorrendo dalla data dell’interruzione un nuovo termine decennale di prescrizione (cfr. Cass. S.U. n. 5784 del 2008, cui hanno dato seguito innumerevoli succ. conf.);
che affatto consolidato è il principio secondo cui la domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento determina l’interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti, che -protraendosi dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale -possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato in bonis , con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura (così, tra le più recenti, Cass. n. 16415 del 2023);
che, nella specie, è incontroverso che il termine decennale di prescrizione dei contributi de quibus , interrotto dall’insinuazione al passivo, ha iniziato a decorrere nuovamente dal 18.5.2010, data di emissione del decreto di chiusura del fallimento (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata e pag. 4 del controricorso); che l’art. 37, comma 2, d.l. n. 18/2020 (conv. con l. n. 27/2020), ha stabilito, per quanto qui rileva, che ‘i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione’, aggiungendo che ‘ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito all a fine del periodo’;
che non appare persuasiva l’interpretazione di parte controricorrente secondo cui la prima parte della disposizione cit. si limiterebbe a prevedere la sospensione dei termini di pagamento dei contributi dovuti nel periodo 23 febbraio-31 maggio 2020, atteso che di questi ultimi, il cui pagamento era stato sospeso dal 1° comma dell’art. 37 cit., si occupa specificamente la seconda parte del comma 2° dell’art. 37 cit., stabilendo appunto che ‘ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo’;
che, dovendo pertanto riferirsi la sospensione di cui all’art. 37, comma 2, primo periodo, cit., ai contributi scaduti precedentemente al periodo 23 febbraio-31 maggio 2020, erroneamente i giudici territoriali hanno ritenuto che, alla data di notifica dell’atto di precetto del 4.6.2020, i contributi relativi al periodo ancora controverso si fossero prescritti;
che il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12.3.2025.