Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 993 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 993 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11574/2022 R.G. proposto da : COGNOME, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato COGNOME NOME, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in INDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimato con procura-
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO n. 40/2022 pubblicata il 25/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME nella controversia con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La controversia ha per oggetto l’opposizione ad avvisi di addebito notificati il 15/04/2014 in relazione a cartelle esattoriali notificate negli anni 2004, 2005 e 2009, sul rilievo della prescrizione antecedente e successiva alla loro notifica.
Il Tribunale di Taranto rigettava l’opposizione.
La corte territoriale ha ritenuto che: a) con riferimento alla prescrizione antecedente, le cartelle del 2004 e 2009 non erano state impugnate nei termini di legge, con la conseguente cristallizzazione del credito; la cartella del 2005 era stata impugnata, e l’impugnazione rigettata; b) con riferimento alla prescrizione successiva, per le cartelle del 2004 e 2009 l’appellante aveva riconosciuto il debito per mezzo di una istanza di rateizzazione del debito presentata nel luglio 2012; quanto alla cartella del 2005, successivamente al giudizio di opposizione risultava provato il compimento di atti interruttivi nel 2012 e 2013. 5. Per la cassazione della sentenza ricorre la parte privata, con ricorso affidato a tre motivi. RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura senza svolgere attività difensiva, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate.
Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo (rubricato ex art.360 comma primo nn.3 e 4 cod. proc. civ.) la parte ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art.3 della legge n.335/1995 e la nullità della sentenza per carenza di motivazione, con riferimento alla qualificazione della istanza di rateizzazione come riconoscimento del debito e rinuncia ad avvalersi della prescrizione già maturata.
Secondo l’orientamento di questa Corte al quale si intende dare continuità «la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l’oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti» (da ultimo Cass. 05/05/2025 n.11960).
La corte territoriale si è attenuta a questi principi di diritto, e tanto basta per il rigetto del motivo sotto il profilo della violazione di legge. Quanto al difetto di motivazione è sufficiente rilevare che la corte territoriale ha dato conto del proprio convincimento in modo congruo, logico e sufficiente ai fini dell’assolvimento del c.d. minimo costituzionale.
Con il secondo motivo (rubricato ex art.360 comma primo nn.3 e 4 cod. proc. civ.) la parte ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art.3 della legge n.335/1995 e la nullità della sentenza per carenza di motivazione, con riferimento alla prescrizione successiva dei crediti oggetto delle cartelle notificate nel 2004, 2005 e 2009.
Con riferimento alla cartella già notificata nel 2005 la corte territoriale ha escluso il compimento della prescrizione successiva
in ragione della instaurazione del giudizio di opposizione da parte dell’odierno ricorrente, definito nel 2008, e dei successivi atti interruttivi notificati nel 2012 e 2013.
Il motivo non si confronta con la ratio decidendi , e pertanto in parte qua è inammissibile.
Con riferimento alle cartelle già notificate nel 2004 e nel 2009 l’unico atto interruttivo considerato dalla corte territoriale è costituito dall’istanza di rateizzazione presentata nel 2012.
Secondo l’orientamento di questa Corte al quale si intende dare continuità, la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, di cui all’art. 2953 cod. civ. (Cass 03/05/2019 n.11760).
La corte territoriale si è attenuta a questi principi con riferimento alla cartella notificata nel 2009, ma li ha disattesi per quanto concerne quella notificata nel 2004: al momento del compimento dell’unico atto interruttivo (2012) il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art.3 comma 9 della legge n.335/1995 era già interamente decorso.
Né può ritenersi che l’istanza di rateizzazione presentata nel luglio 2012 potesse qualificarsi come valida ed efficace rinuncia alla prescrizione già maturata.
Sul punto si intende dare continuità ai principi di diritto di Cass.07/03/2024 n.6154 (e precc. conff. ivi richiamati) secondo i quali in forza del principio di ordine pubblico di irrinunciabilità della prescrizione già previsto dall’art. 55, comma 2, r.d.l. 1827/1935, deve escludono in radice che si possa attribuire valenza di rinuncia alla prescrizione ad istanze di rateizzazione o di dilazione che siano intervenute dopo lo spirare del termine di prescrizione, coerentemente con l’ulteriore principio secondo cui, in materia
previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva del credito e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio.
Con riferimento alla cartella di pagamento la corte territoriale non si è attenuta a questi principi di diritto e pertanto il motivo deve essere accolto -limitatamente a questa cartella -con la cassazione in parte qua della sentenza impugnata ed il rinvio alla corte territoriale.
13. Con il terzo motivo (rubricato ex art.360 comma primo nn.3 e 5 cod. proc. civ.) la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt.2033 e 2041 cod. civ. e la «illegittimità della sentenza per difetto di motivazione in ordine ad una questione prospettata nel ricorso», con riferimento alla dedotta insussistenza dei presupposti per il pagamento dei contributi dovuti per gli anni 1980, 1982, 1984, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 2001, 2002, 2003 e 2005, a cagione della truffa asseritamente perpetrata dal consulente del lavoro.
14. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi. La corte territoriale ha ritenuto la irrilevanza di tale eccezione, in considerazione della irretrattabilità del credito contributivo oggetto delle cartelle notificate nel 2004 e 2009 e del rigetto della opposizione con riferimento alla cartella notificata nel 2005. Il credito contributivo è stato accertato in modo incontrovertibile sia in punto an che in punto quantum debeatur, e sotto questo profilo il motivo è altresì inammissibile per mancanza di decisività.
15. All’esito deve dunque accogliersi il secondo motivo di ricorso, nella parte relativa alla cartella di pagamento del 2004, con la cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto e il rinvio alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto che in
diversa composizione provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi devono essere rigettati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso con riferimento alla cartella di pagamento notificata nel 2004, rigettati gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto che in diversa composizione provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME