Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28721 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 28721 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21597-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo AVV_NOTAIO e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE
Separata Inps Contributi Avvocati D.P.C.M.
R.G.N. 21597/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/09/2024
CC
avverso la sentenza n. 4717/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/12/2019 R.G.N. 3087/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato l ‘AVV_NOTAIO non tenuto al versamento alla RAGIONE_SOCIALE Separata dei contributi, in relazione ai redditi prodotti nell’anno 2009;
la Corte territoriale ha giudicato estinto, per prescrizione, il credito RAGIONE_SOCIALE‘ente poiché il dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione quinquennale decorreva dal 16 giugno 2010, coincidente con la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, mentre l’atto di costituzione in mora perveniva a conoscenza del professionista il 6 luglio 2015, allorché la prescrizione si era già compiuta. Per la Corte di merito, l’omessa compilazione del quadro RR, nella dichiarazione dei redditi, non integrava un doloso occultam ento del debito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2941 nr. 8 cod.civ.;
avverso detta decisione, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo; ha resistito, con controricorso, il professionista;
chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.
CONSIDERATO CHE:
con l’unico motivo del ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – violazione degli artt. 2935
cod.civ. e 2941 nr. 8 cod.civ., in relazione alla legge nr. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss., al D.L. nr. 98 del 2011, art. 18, comma 12, convertito, con modificazioni, nella legge nr. 111 del 2011;
6 . assume l’RAGIONE_SOCIALE che l’impugnata decisione sia errata e debba essere riformata per aver giudicato prescritto il credito RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nonostante l’acclarata omessa compilazione del quadro RR RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi che, invece, dava luogo alla sospe nsione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2941 nr. 8 cod.civ.»;
il motivo è fondato, nei termini e per i motivi che vanno ad illustrarsi;
sulla questione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione dei contributi dovuti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la Corte si è pronunciata in numerosissime occasioni;
in particolare , quanto all’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, la Corte ha chiarito che, sebbene lo stesso decorra dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi ad opera del titolare RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa (così, ex multis , Cass. nr. 27950 del 2018; Cass. nr. 19403 del 2019; Cass. nr. 1557 del 2020 e, più di recente, Cass. nr.4898 del 2022, e Cass. nr. 5578 del 2022), ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua decorrenza, assume rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto, senza alcuna maggiorazione, dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 (così Cass. nr. 10273 del 2021 e plurime pronunce successive conformi);
l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. nr. 241 del 1997, infatti, devolve ad un decreto del AVV_NOTAIO (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) la possibilità di modificare i
termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi. Il D.P.C.M. (tempo per tempo applicabile) concorre, dunque, ad attuare e integrare le previsioni del D.Lgs. e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa (tra le tante, Cass. nr. 32685 del 2022, punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati); la Corte si è occupata anche di definire il perimetro di applicazione del differimento. Ha chiarito, quanto alla «latitudine soggettiva del differimento» che ne beneficiano tutti i «contribuenti che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione » (Cass. nr.10273 del 2021 e successive conformi). Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. nr. 24668 del 2022; nello stesso senso, fra le molte, Cass. nr. 32682 del 2022, punto 4.4.; Cass. nr. 10286 del 2023, punto 11);
11. la sentenza impugnata, nel far decorrere la prescrizione dal 16.06.2010, ha, quindi, erroneamente interpretato la normativa di riferimento, non considerando, come avrebbe dovuto, il termine di proroga stabilito dal D.P.C.M. sopra indicato;
i rilievi esposti non sono preclusi dal fatto che le censure RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non investono ex professo l’identificazione del dies a quo del termine applicabile ma riguardano essenzialmente il profilo RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione. Questa Corte ha,
infatti, ritenuto che «una volta che la sentenza d’appello sia stata impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina sulla sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione (nella specie, con riguardo all’occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2941, comma 1, nr. 8 cod.civ.), l’intera fattispecie RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo , rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d’ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso» (Cass. nr. 32683 del 2022; ex multis, tra le successive, Cass. nr. 25684 del 2023);
rinviando al supporto argomentativo dei precedenti in ultimo indicati, può, in sintesi, precisarsi che l’impugnazione del profilo RAGIONE_SOCIALEa sospensione mantiene viva e controversa anche la questione concernente l’identificazione del dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione nel senso che pure su tale tema si riespande la cognizione di questa Corte, chiamata a individuare l’esatto diritto applicabile alla luce degli elementi ritualmente allegati. Tornando al caso di specie, come si è detto, il dies a quo (6 luglio 2010) è sancito, con portata generale, da una fonte normativa, che questa Corte è tenuta a conoscere, in quanto p untualizza le previsioni del D.Lgs. n. 241 del 1997, e l’atto idoneo a interrompere la prescrizione è accertato dalla sentenza impugnata (atto di messa in mora del 6 luglio 2015);
la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di questi principi; va, dunque, cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, dovrà scrutinare nuovamente il tema RAGIONE_SOCIALEa prescrizione dei contributi. Il Giudice di rinvio provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione,