Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33583 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33583 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 724-2017 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale
Oggetto
R.G.N. 724/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/09/2023
CC
dell’RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchŁ contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2133/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/06/2016 R.G.N. 174/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G. 724/17
Rilevato che:
Con sentenza del 22.6.2016 n. 2133, la Corte d’appello di Roma accoglieva, in sede di rinvio, il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del tribunale di Teramo che aveva accolto l’opposizione proposta da COGNOME NOME contro la cartella esattoriale di complessivi € 108.704,09 emessa dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE previdenziale per contributi di pertinenza del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dipendenti, che erano stati omessi dall’ottobre 1987 al dicembre 1996, dichiarando il difetto di legittimazione passiva del Pulcin i per il periodo successivo all’8.11.90 e la prescrizione del credito dell’RAGIONE_SOCIALE previdenziale.
La Corte d’appello dell’Aquila aveva rigettato il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, confermando la sentenza di primo grado.
La Corte di Cassazione, a seguito di ricorso dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, accoglieva entrambi i motivi proposti dall’RAGIONE_SOCIALE previdenziale.
In particolare, in riferimento alla prescrizione dei crediti contributivi, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE richiamando il comma 9 e comma 10 dell’art. 3 della legge n. 335/95, ha ritenuto che la riduzione del termine da decennale a quinquennale disposta dall’art. 3 comma 9 lett. a) della legge n. 335 cit., a decorrere dal 1.1.96, non si applica ai casi di denuncia di omissione contributiva presentata all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE da parte del lavoratore o dei suoi superstiti entro il quinquennio successivo al l’ 1.1.96 e nei limiti del decennio dalla nascita del diritto alla contribuzione, indipendentemente dall’avvenuta promozione o meno dell’azione di recupero dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del datore di lavoro inadempiente. Nell’ipotesi oggetto di controversia, era stata sporta denuncia dal lavoratore il 25.5.97, vale a dire entro il quinquennio successivo al 1.1.96, data di entrata in vigore della legge e questa era la data da prendere in considerazione e non quella della scadenza dei contributi: pertanto, la denuncia del lavoratore aveva consentito di conservare in favore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l’originario termine di prescrizione decennale. Rispetto a tale termine, il primo atto interruttivo si era avuto con il verbale di accertamento ispettivo dell’8.11.97, poi notificato l’11.11.97: pertanto, alla stregua del residuo periodo controverso (ottobre 1987-8.11.90, oltre il quale si era formato il giudicato sul difetto di legittimazione passiva del COGNOME), ad avviso della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, il decennio per la prescrizione dei contributi non si era ancora compiuto.
In riferimento al secondo motivo, sul rilievo d’ufficio dell’interruzione della prescrizione (una volta eccepita la prescrizione del diritto ad esigere i contributi), la Corte di legittimità ha aderito alla tesi dell’ufficio secondo cui la Corte territoriale non aveva tenuto conto del fatto che una volta sollevata la questione dell’interruzione della prescrizione, il giudice deve esaminarla d’ufficio, sulla base dei documenti prodotti, senza che la parte debba indicare i documenti su cui tale eccezione si fonda.
In sede di rinvio, la Corte d’appello di Roma ha confermato i principi di diritto sanciti dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.C., ex art. 384 c.p.c.,
confermando che il COGNOME era obbligato a corrispondere i contributi per il periodo ottobre 1987-8.11.90, quantificandoli nell’importo di € 27.136,91, come da conteggio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che non era stato contestato.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 commi 9 e 10 della legge n. 335/95, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per la mancata applicazione del termine di prescrizione quinquennale anziché di quello decennale, del diritto degli enti previdenziali al recupero dei contributi dovuti dai RAGIONE_SOCIALE e dai datori di lavoro.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 commi 9 e 10 della legge n. 335/95, in combinato disposto con gli artt. 421 e 437 comma 2 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché a suo avviso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nei motivi d’appello, non aveva eccepito l’interruzione della prescrizione, di cui si era occupato solo il giudice di primo grado disattendendo tale eccezione, e tale statuizione era passata in giudicato interno, per mancata impugnazione.
Il primo motivo è inammissibile; infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, al giudice del rinvio s’impone l’applicazione della norme come interpretate dalla Corte di Cassazione, in una sorta di ‘legge del caso concreto’, essendo il medesimo giudice del rinvio vincolato alle ipotesi interpretative prospettate in sede di giudizio rescindente (cfr. Cass. 10465/15, punto 1.4, in motivazione), infatti, la sentenza di cassazione non può essere sindacata o elusa dal giudice del rinvio, neppure in caso di violazione di nome di diritto sostanziale o processuale (salvo il caso di giuridica inesistenza) o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui
correttezza non è sindacabile da parte del giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 18039/13, punto 2 in motivazione).
Nella specie, la sentenza rescindente (Cass. n. 12422/13) aveva affermato che in materia di contributi previdenziali, la riduzione del termine di prescrizione da decennale a quinquennale, disposta dall’art. 3, comma nono, lett. a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal 1° gennaio 1996, non si applica ai casi di denuncia di omissione contributiva presentata all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE da parte del lavoratore o dei suoi superstiti entro il quinquennio successivo al 1°gennaio 1996 e nei limiti del decennio dalla nascita del diritto alla contribuzione, indipendentemente dall’avvenuta promozione dell’azione di recupero dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti del datore di lavoro inadempiente, in modo tale da tenere ben fermi sia il principio, per cui la norma transitoria deve da un lato scongiurare l’effetto di prolungare addirittura il termine rispetto a quello originariamente previsto (il che sarebbe contraddittorio rispetto allo spirito della riforma) che il principio di evitare di estinguere tout court per factum principis (cioè in forza della nuova legge) crediti contributivi per i quali la previgente prescrizione non era ancora maturata (esito costituzionalmente illegittimo). Sulla base di ciò, nel caso di specie, la sentenza rescindente dava atto che la denuncia del lavoratore conservava in favore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l’originario termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. S.U. 7.3.08 n. 6173), termine rispetto al quale il primo atto interruttivo si era avuto con il verbale di accertamento ispettivo dell’8.11.97, poi notificato l’11.11.97 (del che dà atto la gravata pronuncia).
La Corte del merito si è correttamente uniformata a tale principio di diritto, senza che alcuna incidenza può avere nella specie, l’asserito difforme principio sancito nella successiva sentenza di cui a Cass. sez. un. n. 15296/14.
Il secondo motivo è inammissibile perché, fermo il principio sancito da questa Corte, in sede rescindente, che l’interruzione della prescrizione è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sulla base dei documenti prodotti in atti,
quindi, senza bisogno che la parte interessata deduca specificamente quale sia l’atto interruttivo all’uopo invocato (cfr. Cass. sez. un. 15661/05), il predetto motivo non si confronta con l’accertamento espresso dalla Corte d’appello in base al quale la notifica del verbale di accertamento era avvenuta l’ 11.11.97 ed era un atto interruttivo della prescrizione valido e efficace.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente a pagare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le spese di lite che liquida nell’importo di € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.9.23.