Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 948 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 948 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 24075-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME
Oggetto
CONTRIBUTI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 09/12/2025 CC
NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, CARLA D’ALOISIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 139/2021 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 08/05/2021 R.G.N. 216/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Il ricorrente, già lavoratore nel settore dello zolfo in Sicilia, e titolare di pensione di anzianità, nel 2011 adiva il Tribunale di Enna in funzione di giudice del lavoro e chiedeva accertarsi il proprio diritto al ricalcolo dei contributi che la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era tenuta a versare all’RAGIONE_SOCIALE circa il proprio trattamento in ragione dell’indennità di prepensionamento effettivamente versata e completa delle voci nel tempo riconosciute, avendo la società versato contributi minori di quelli dovuti e, per l’effetto, condannare la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a versare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE i contributi dovuti e condannare l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a regolarizzare la posizione assicurativa e contributiva del ricorrente. La RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituiva eccependo l’intervenuta transazione con il ricorrente, la rinuncia a ogni pretesa e in ogni caso la prescrizione dei contributi, chiedeva il rigetto della pretesa. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituiva rilevando che si verteva in materia di contribuzione volontaria e che non era applicabile il principio di automatismo delle prestazioni, chiedeva il rigetto della pretesa. Il Tribunale di Enna, disattese le eccezioni preliminari, accoglieva la domanda del ricorrente.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE proponevano appello. NOME COGNOME si costituiva chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza 337/2016 la Corte di Appello di Caltanissetta accoglieva l’appello e rigettava l’originaria domanda ritenendo
idoneo a estinguere la pretesa il verbale di conciliazione e transazione a suo tempo firmato dal lavoratore.
3. NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione. RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituivano con separati controricorsi chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con l’ordinanza 4/09/2020, n. 18366 la Corte di cassazione accoglieva il ricorso osservando: «erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che la presunta validità di quella rinuncia fosse idonea a determinare l’estinzione del diritto ad ottenere che la base di calcolo dei contributi dovuti dalla Società, al fine di assicurare la prosecuzione della assicurazione obbligatoria per la invalidità vecchiaia e superstiti, sia calcolata sull’importo dell’indennità mensile effettivamente liquidata al lavoratore, al netto dell’incremento riconosciuto; così statuendo la Corte territoriale ha mancato di considerare la peculiare disciplina degli aspetti previdenziali relativi alla fuoriuscita occupazionale del personale cessato dal servizio presso le miniere RAGIONE_SOCIALE sì come introdotta dalla L. n. 42 del 1975, il cui sistema era stato posto prima a carico della Regione (al tempo autorizzata a stipulare una convenzione con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), poi della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di derivazione regionale; pur se per il tramite del rinvio operativo allo schema della contribuzione volontaria propria del sistema generale, la peculiare fattispecie configura un’ipotesi del tutto peculiare di assunzione pubblica dell’onere contributivo previdenziale scaturente dalla scelta di dismettere l’attività mineraria da parte della Regione siciliana; l’obbligazione contributiva si configura quindi come una obbligazione di diritto pubblico di carattere previdenziale totalmente generata dalla legge e, pertanto, l’adempimento di essa da parte della Società, rientra pieno iure nell’alveo dei diritti previdenziali di cui all’art. 38 cost., riconosciuti dalla legge agli ex dipendenti dei soppressi enti
minerari; le prestazioni connesse a tali diritti non rientrano perciò nella disponibilità dei lavoratori, i quali non possono validamente disporne, rinunziandovi; pertanto, gli atti transattivi stipulati presso l’Ufficio provinciale del lavoro di Enna non hanno comportato l’estinzione del diritto del ricorrente ad ottenere che la base di calcolo dei contributi dovuti dalla Regione siciliana, ora RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione per la invalidità, vecchiaia e superstiti venga determinata in base all’importo dell’indennità mensile allo stesso effettivamente liquidata». La Corte cassava la sentenza e rinviava alla Corte di Appello di Caltanissetta per un nuovo esame.
Con ricorso depositata in data 26/11/2020 NOME COGNOME riassumeva il giudizio. Si costituivano nel giudizio di rinvio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ribadendo le posizioni già formalizzate quali appellanti nel primo giudizio di appello.
Con la sentenza n. 139/2021 depositata in data 8/05/2021 la Corte di Appello di Caltanissetta -sezione lavoro, accoglieva l’appello originario e , in riforma della sentenza del Tribunale di Enna, rigettava la domanda di NOME COGNOME ritenendo risolutiva l’eccezione di prescrizione sollevata dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando quattro motivi di impugnazione. RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si sono costituiti con separati controricorsi
chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La parte ricorrente e la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie conclusive.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 9/12/2025.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., dell’art.118 disp. att. c.p.c., dell’art.384 c.p.c., degli artt.2114, 2115 e 2116 c.c. e deduce nullità della sentenza in relazione all’art.360, primo comma, n.4, c.p.c.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2114, 2115 e 2116 c.c., e dell’art.384 c.p.c. e deduce nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.11 e 12 c.c., dell’art.1, comma 268, della legge n.266/2005, dell’art.6 della CEDU, degli artt.2116, 2935, 2946, 2948 c.c., dell’art.3, commi 9 e 10 della legge n.3 35/1995, dell’art.55 r.d.l n.1827/1935, degli artt. 40 e 41 della legge n.153/1969, dell’art.36 -bis , comma 11 del d.l. 223/2006, dell’art.2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n.422/1988, dell’art.129 del r.d.l. n. 1827/1935, dell’art.11 della legge n.67/1988, degli artt.2935, 2946, 2948 c.c., dell’art.38, comma 7, della legge n.289/2002, delle circolari I.N.P.S. nn. 27/2006 e 262/1995, degli artt. 3 e 38 della Costituzione e della sentenza n.69/2014 della Corte costituzionale, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e della disciplina delle spese di lite in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, siccome affrontano le medesime censure sotto diversi profili.
La parte ricorrente deduce che la ricostruzione del fatto, come esposta dal giudice del rescissorio, «contiene errori e omissioni rilevanti non solo in sé stessi considerati ma anche perché
costituiscono causa e origine di ulteriori gravi vizi, tali da configurare diversi profili di nullità della sentenza».
Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, «l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di «sufficienza», nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. Sez. U. 7/04/2014, n.8053 e succ. conformi).
La Corte territoriale ha dato conto del proprio convincimento -in conformità con l’art.132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. – per mezzo di una motivazione puntuale, esaustiva e coerente, tale da soddisfare ampiamente lo standard del minimo costituzionale nei termini sopra ricordati.
La parte ricorrente deduce poi che il giudice del rescissorio «ha omesso di valutare nel complesso domanda e ragioni della domanda», senza però meglio specificare la censura né trascrivere la domanda giudiziale nei termini che assume male interpretati. Ciò determina l’inammissibilità della censura sotto questo profilo.
La parte ricorrente deduce, ancora, che il giudice del rescissorio avrebbe violato i limiti del giudizio di rinvio ed in particolare i principi di diritto stabiliti da questa Corte nella ordinanza n. 18366/2020, con particolare riferimento alla necessaria applicazione del principio di automaticità delle
prestazioni previdenziali in forza della ritenuta natura pubblicistica della obbligazione contributiva.
Il principio di automaticità delle prestazioni, come previsto dall’art.2116 cod. civ., costituisce un principio generale dell’ordinamento previdenziale (cfr. Corte Cost., sentenza n.374/1997), che per il perseguimento delle finalità previste dall’art.3 8 Cost. attenua il nesso tra i contributi versati e le prestazioni dovute.
Non si tratta però di un principio assoluto, perché nei casi espressamente previsti «dalle leggi speciali» (cfr. l’ultima parte dell’art.2116 comma primo cod. civ.) il principio in questione può essere limitato nella sua applicazione. In questi casi la prestazione può essere erogata solo a fronte di contribuzione effettivamente versata.
Avuto riguardo alle censure proposte dal ricorrente, secondo il costante orientamento di questa Corte il principio dell’automaticità delle prestazioni previdenziali è limitato dall’intervenuta prescrizione del diritto dell’ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso. Norma che, per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria , è costituita dall’art.27 del r.d.l. n. 636/1939 (da ultimo, Cass. 8/09/2025 n.24807).
Nel caso in esame si controverte in materia di «prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti» a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (cfr. l’art.1 comma 268 della legge n.266/2005, l’art.1 comma 1 della legge n.105/ 1991 e l’art.1 comma 1 della legge n.214/1982).
Dunque, il principio di automaticità delle prestazioni trova un limite esplicito nel combinato disposto degli artt.2116, primo
comma, e 27 r.d.l. n.636/1939, con particolare riferimento alla prescrizione dei contributi dovuti da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
La Corte territoriale non ha violato il principio stabilito dall’art.2116 cod. civ., perché nel ritenere rilevante la questione della prescrizione dei contributi dovuti da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è attenuta ai principi di diritto sopra richiamati.
Con riferimento alla questione della prescrizione, affrontata dalle censure sotto diversi profili, il giudice del rescissorio ha dato atto in motivazione: a) che tale eccezione, sollevata da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era stata disattesa dal giudice di prime cure (Tribunale di Enna, sentenza n.317/2014); b) che tale questione era stata riproposta in appello; c) che la Corte d’appello non l’aveva esaminata perché «aveva ritenuto ostativa ed assorbente la rinuncia del lavoratore effettuata in sede transattiva» (pag. 4, in fine, della sentenza impugnata).
Dalla motivazione del rescissorio non risulta che la Corte d’appello, nel giudizio antecedente la fase rescindente si fosse pronunciata sull’eccezione di prescrizione. L’eccezione – già rigettata dal giudice di prime cure – risulta «non esaminata».
La parte ricorrente non deduce, né tantomeno trascrive, una statuizione diversa da parte della Corte d’appello nella fase antecedente a quella rescindente.
Si intende dare continuità al costante orientamento di questa Corte, ferma nel ritenere che nel giudizio di cassazione non trovi applicazione il disposto dell’art. 346 cod. proc. civ., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado e «pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all’esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni,
in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell’eventuale giudizio di rinvio» (Cass. 26/05/2023 n. 14813). 20. Avuto riguardo alle considerazioni che precedono deve in primo luogo escludersi, come correttamente ritenuto anche dal giudice del rescissorio, che sulla questione della prescrizione si fosse formato il giudicato implicito, con preclusione di qualsiasi statuizione diversa da quella già presa dal giudice di prime cure (rigetto della eccezione).
21. In secondo luogo, questa Corte nella ordinanza n. 18366/2020, non ha enunciato alcun principio di diritto né formulato alcuna statuizione con riferimento alla prescrizione dei contributi oggetto di causa; e ciò in ragione del fatto che la prescrizione non formava oggetto dei motivi di ricorso in quel giudizio di legittimità.
22. Le statuizioni della Corte – del tutto congruenti ai motivi di ricorso nel procedimento impugnatorio – afferiscono al tema della qualificazione della obbligazione contributiva dedotta in giudizio («obbligazione di diritto pubblico di carattere previdenziale totalmente generata dalla legge e, pertanto, l’adempimento di essa da parte della Società, rientra pleno iure nell’alveo dei diritti previdenziali di cui all’art. 38 cost., riconosciuti dalla legge agli ex dipendenti dei soppressi enti minerari») e degli effetti della qualificazione con riferimento all’accordo conciliativo sottoscritto dal ricorrente («le prestazioni connesse a tali diritti non rientrano perciò nella disponibilità dei lavoratori, i quali non possono validamente disporne, rinunziandovi»).
23. Rectius , i principi di diritto di Cass. n. 18366/2020 sono stati enunciati con esclusivo riferimento alla fattispecie devoluta alla cognizione della Corte dai motivi a critica vincolata, ossia l’estinzione della pretesa fatta valere dalla parte privata per
effetto dell’«atto transattivo sottoscritto dall’ex dipendente presso l’ufficio provinciale del lavoro di Enna, ove questi abdicava (genericamente) ai diritti assistenziali derivanti direttamente o indirettamente dai rapporti di lavoro con l’ente soppresso».
Nessun principio di diritto è stato invece formulato dalla Corte con riferimento ad altri fatti estintivi della pretesa della parte privata, quale la prescrizione, siccome non oggetto dei motivi a critica vincolata. Deve pertanto escludersi la sussistenza di alcun vincolo ex art.384 cod. proc. civ. con riferimento a fatti estintivi diversi dalla sottoscrizione dell’atto transattivo.
Alla luce di questo complesso esame, deve concludersi che: a) non si è formato alcun giudicato implicito o esplicito sulla eccezione di prescrizione; b) non è stato enunciato alcun principio di diritto ex art.384 cod. proc. civ. con riferimento alla questione della prescrizione; c) il giudice del rinvio ha pronunciato sulla eccezione di prescrizione sollevata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei limiti delle conclusioni già spiegate nel procedimento di appello definito con la sentenza n.337/2016, e dunque in piena conformità con il combinato disposto degli artt.384 e 394, terzo comma, c.p.c.
26. La Corte territoriale, nel delibare l’eccezione di prescrizione dei contributi già sollevata da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e nel ritenere che la prescrizione venisse in rilievo quale limite al principio di automaticità delle prestazioni ex artt. 2116, primo comma, c.c. e 27 r.d.l. n.636/1939 ha fatto corretta applicazione di tutti i principi di diritto che governano la materia, e le censure mosse sotto questo profilo sono infondate.
Avuto riguardo a queste considerazioni devono esaminarsi le altre censure sollevate dal ricorrente, sempre con riferimento alla ritenuta prescrizione della contribuzione dovuta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. 28. La C orte territoriale ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sul presupposto: a) della irrilevanza – ai fini della interruzione della prescrizione – della istanza di regolarizzazione dei contributi presentata dal lavoratore; b) della durata quinquennale del termine necessario per la prescrizione dei contributi, nonostante la denuncia presentata dal lavoratore; c) della mancanza di qualsiasi atto interruttivo da parte del creditore della obbligazione contributiva, ossia da parte dell’I.N.RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.S.
Con riferimento al termine della prescrizione, la Corte territoriale ne ha correttamente ritenuto la durata quinquennale, come previsto dall’art.3, comma 9, della legge n.335/1995.
Questa Corte, con ordinanza n.18365/2020, ha ritenuto che la contribuzione relativa all’indennità di prepensionamento spettante ai dipendenti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per l’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 6 della l.r. Sicilia n. 42/1975 abbia natura di contribuzione obbligatoria di fonte legale.
Il giudice del rescissorio si è uniformato a questo principio di diritto, e ne ha tratto le conseguenze espressamente previste dalla legge. Una volta qualificata l’obbligazione contributiva nei termini sopra indicati, trova applicazione il termine di p rescrizione quinquennale previsto in via generale dall’art. 3, comma 9, della legge n.335/1995 (nello stesso senso, Cass. n. 9865/2019).
Con riferimento alla questione del raddoppio del termine di prescrizione quinquennale in ragione della denuncia presentata
dal lavoratore, in disparte il difetto di specificità della censura (nel motivo non viene trascritta la denuncia asseritamente compiuta dal ricorrente), il Collegio intende dare continuità all’orientamento secondo il quale il raddoppio del termine quinquennale di prescrizione, previsto dall’art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, per il caso di denuncia del lavoratore, non si applica ai crediti maturati in epoca successiva all’entrata in vigore della legge, dal momento che la suddetta denuncia ha unicamente l’effetto di mantenere il termine decennale per i crediti maturati anteriormente e non può essere qualificato come atto interruttivo della prescrizione, non potendosi trarre argomento in tal senso dalla previsione speciale di cui all’art. 38, comma 7, della l. n. 289 del 2002 (Cass. 3/03/2021 n.5820).
33. Nel caso in esame viene in considerazione il credito per l’obbligazione contributiva relativo al periodo compresso tra il 1996 ed il 2009. Per la contribuzione successiva all’entrata in vigore della l. n. 335 del 1995, la Corte territoriale ha fatto corret ta applicazione dell’art. 3, comma 9, cit., posto che la denuncia del lavoratore non poteva produrre l’effetto di raddoppiare il tempo necessario per prescrivere il credito per il pagamento dei contributi previdenziali oggetto di causa, da cinque a dieci anni. Quanto alla contribuzione antecedente all’entrata in vigore della legge citata, l’istanza indicata dal ricorrente (risalente al 18 giugno 2009) sarebbe stata inoltrata quando la prescrizione, anche decennale, era già maturata, sicché a tale atto n on può certamente ascriversi l’effetto di conservare il regime prescrizionale previgente (v., al riguardo, Cass., Sez. Un., n. 15296 del 2014, secondo cui per i contributi dovuti agli enti previdenziali dai lavoratori e datori di lavoro, relativi a periodi anteriori all’entrata in vigore della l. n. 335 del
1995 e per i quali, a tale data, non sia ancora integralmente maturato il quinquennio dalla scadenza, il precedente termine decennale di prescrizione può operare solo nel caso in cui la denuncia prevista dall’art. 3, comma 9, della l. cit. sia intervenuta nel corso del quinquennio dallo loro scadenza).
34. Anche con riferimento al tema della interruzione della prescrizione nelle obbligazioni contributive la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, espressamente richiamato in parte motiva, ed al quale si intende dare continuità, secondo il quale nessuna interruzione della prescrizione dei contributi può aversi per fatto che non sia imputabile all’ente previdenziale (Cass. 8/03/2021 n.6311).
35. La denuncia presentata dall’odierno ricorrente è dunque priva di effetti sia con riferimento al raddoppio del termine necessario per la prescrizione dei contributi, sia con riferimento alla interruzione della prescrizione.
36. La parte ricorrente censura, inoltre, la decisione della Corte territoriale nella parte in cui non ha ritenuto che la prescrizione dei contributi decorresse dal giorno del pensionamento, quale giorno nel quale il ricorrente ha potuto prendere conoscenza della sua posizione contributiva, e comunque dalla entrata in vigore della legge n.266/2005, perché solo a far tempo da quell’evento poteva far valere i suoi diritti.
Innanzitutto, va ricordato che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione è la data di maturazione dei singoli diritti contributivi, come previsto in termini generali l’art. 55 del r.d.l. n. 1827 del 1935, secondo cui «I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».
Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, «il dies a quo della prescrizione del
credito ai contributi, quinquennale o decennale, in ragione del termine -caso per caso -applicabile, decorre, dunque, dal giorno 21 del mese successivo a quello in cui matura il diritto alla retribuzione» (v. Cass. n. 16228 del 2023, in motivazione). Non può ritenersi coincidente l ‘exordium praescriptionis con l’entrata in vigore della legge d’interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 268, della l. n. 266 del 2005, posto che il contenuto precettivo, espressamente qualificato come interpretativo e non novativo della norma, esclude che essa possa configurare un fatto idoneo a rimuovere un impedimento giuridico alla maturazione della prescrizione, che, pertanto, ha iniziato a decorrere sin dal momento di insorgenza del diritto sulla base della legge interpretata n. 214 del 26 aprile 1982 (v. Cass. n. 12386 del 2000).
Il giudice del rescissorio non ha svolto alcuna espressa statuizione con riferimento alla individuazione del dies a quo del termine di prescrizione.
Dalla motivazione risulta che: a) i contributi (prescritti) riguardano il periodo dal 1996 al 2009; b) il termine di prescrizione è quinquennale ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge n.335/1995; c) il termine di prescrizione non è mai stato interrotto dal creditore, ossia dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE . In buona sostanza la conclusione alla quale è pervenuto il giudice del rescissorio lascia univocamente intendere che il termine di prescrizione sia stato effettivamente computato secondo il principio di diritto sopra richiamato, e dunque dalla data in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati.
40 . Non appare peraltro pertinente il richiamo, operato dal ricorrente, alla sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 2014, la quale ha ribadito «come l’efficacia retroattiva della legge trovi, in particolare, un limite nel «principio
dell’affidamento dei consociati nella certezza dell’ordinamento giuridico», il mancato rispetto del quale si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l’illegittimità della norma retroattiva (sentenze n. 170 e n. 103 del 2013, n. 271 e n. 71 del 2011, n. 236 e n. 206 del 2009, per tutte)». Nel caso esaminato dalla Consulta si trattava, tuttavia, della norma dell’art. 38, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011, che prevedeva che il diritto ad accessori o ratei arretrati di prestazioni pensionistiche già riconosciute -diritto il cui titolare confidava, sulla base della pregressa consolidata giurisprudenza, essere unicamente soggetto alla prescrizione decennale -si estinguesse (in assenza di una decisione di primo grado), ove la domanda -di accessori o di ratei arretrati -non risultasse, rispettivamente, proposta nel più ridotto termine triennale di decadenza od in quello quinquennale di prescrizione. Dunque, si verteva in un caso di decadenza processuale, non assimilabile alla fattispecie concreta oggetto di scrutinio nel presente giudizio.
Deve per l’effetto concludersi che il giudice del rescissorio, nel ritenere fondata l’eccezione di prescrizione dei contributi, si sia uniformato non solo ai principi di diritto stabiliti nella fase rescindente ma, più in generale, ai principi di diritto che governano la materia.
Le censure complessivamente oggetto dei primi tre motivi di ricorso sono quindi infondate.
E’ invece inammissibile il quarto motivo di ricorso, per radicale difetto di specificità della censura.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro
3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge per ciascuna delle parti controricorrenti; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile, il 9 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME