Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10380 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10380 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2352-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE E RAPPRESENTANTI DI RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente – avverso la sentenza n. 2890/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/07/2018 R.G.N. 2688/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE
R.G.N.2352/2019
COGNOME
Rep.
Ud.25/03/2025
CC
Con sentenza n.2890/18, la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da Fondazione Enasarco e relativo ad omesso pagamento di contributi per il periodo 20.4.1993-31.12.2002.
Riteneva la Corte che la pretesa della Fondazione fosse prescritta poiché la denuncia dell’agente si ebbe nel 2003, oltre il termine quinquennale di scadenza dei contributi chiesti fino al 31.12.1995, e l’atto interruttivo si ebbe nel 2011.
Avverso la sentenza, Fondazione Enasarco ricorre per un motivo, illustrato da memoria.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione resiste con controricorso, illustrato da memoria.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RILEVATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, Fondazione Enasarco deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3, co.9 e 10 l. n.335/95, per avere la Corte ritenuto prescritti i contributi.
Il motivo è infondato.
Come rettamente osservato dalla Corte d’appello, occorre distinguere tra contributi maturati prima dell’entrata in vigore della l. n.335/95, e contributi maturati dopo la sua entrata in vigore.
Per questi ultimi, la prescrizione è sempre quinquennale, a prescindere dalla denuncia del lavoratore, la quale non ha effetto interruttivo della prescrizione (v. Cass.5820/21) . Essendo del 2011 l’unico atto interruttivo, la prescrizione quinquennale copre tutti i contributi maturati fino al 2002.
Per i contributi maturati prima dell’entrata in vigore della l. n.335/95, la prescrizione continua ad essere decennale se vi sia stata denuncia del lavoratore e questa sia intervenuta nei cinque anni dalla loro scadenza (Cass. S.U. 15296/14).
Nel caso di specie, la denuncia del lavoratore è del 2003, e dunque è di certo successiva al termine quinquennale di scadenza dei contributi chiesti fino al 31.12.1995. Pertanto, rettamente la Corte ha affermato che la prescrizione restava quinquennale anche per i contributi dovuti prima dell’entrata in vigore della l. n.335/95.
Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese di lite secondo soccombenza.
i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove
dovuto, previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.