Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6193 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6193 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 24899-2024 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
IMPARATO COGNOME;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2267/2024 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/05/2024 R.G.N. 925/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Oggetto
Scadenza versamento contributi e accertamento reddituale -interruzione prescrizione
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
Cron. Rep. Ud 12/11/2025
CC
1. La Corte d’appello di Napoli in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’originaria domanda di COGNOME NOME volta ad accertare la non debenza RAGIONE_SOCIALE somme richieste da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per l’iscrizione alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per l’attività libero professionale di avvocato svolta negli anni dal 2001 al 2006, senza carattere di abitualità per la quale non ricorra l’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a cui il professionista iscritto all’Albo versi soltanto il contributo integrativo di solidarietà.
Il Tribunale aveva respinto l’eccezione di prescrizione avendo individuato il termine iniziale dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, unico atto dal quale l’Istituto potrebbe venire a conoscenza dei redditi prodotti, termine non decorso alla data di notifica della richiesta di pagamento del 30/1/2013. La Corte territoriale ha invece escluso rilevanza impeditiva della decorrenza della prescrizione alla ignoranza del fatto generatore, quale ostacolo di mero fatto e non giuridico alla conoscenza dei redditi su cui calcolare i contributi a percentuale, reputando che il momento di decorrenza della prescrizione vada ancorato alla scadenza del termine per il loro pagamento (16/6/2007) e non già all’atto eventualmente successivo di accertamento del mag gior reddito da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ex art.1 d.lgs. n.462/1997, avente solo efficacia interruttiva della prescrizione, mentre per gli impedimenti soggettivi od ostacoli di mero fatto l’art. 2941 c.c. prevede specifiche e tassative ipotesi di sospensione; nel caso in esame, ha ritenuto il giudice di appello, la mancata denuncia del reddito non equivale né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo né configura impedimento assoluto non scongiurabile con i normali controlli che l’Istituto può sempre attivare e solleci tare rivolgendosi all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La mancata compilazione del Quadro RR non integra una causa di
sospensione del termine di prescrizione, e con la presentazione della dichiarazione dei redditi l’Istituto avrebbe potuto avvalersi dei propri poteri ispettivi; alla dichiarazione, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, poteva riconoscersi un effetto interruttivo della prescrizione soltanto se e in quanto dalla stessa risulti il riconoscimento del debito contributivo attraverso la debita compilazione dell’apposito quadro.
Avverso tale sentenza ricorre RAGIONE_SOCIALE affidandosi ad un unico motivo; la parte privata non si è costituita.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L’Istituto ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.1 n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., artt. 1, 2, 6, L.233/1990, art. 3-bis d.l. 384/92, art. 1 d.lgs. 462/97, per non avere la Corte considerato che il termine di prescrizione possa essere interrotto dall’accertamento di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, idoneo a determinare un reddito superiore al minimale. Dalla scadenza di versamento nelle due rate del 21 giugno e 31 ottobre dell’anno decorrerebbe il termine di prescrizione che, quindi, sarebbe decorso al 21/6/2011, ma a seguito di notifica dell’avviso di accertamento al 9/7/2009, atto di provenienza del creditore, si sarebbe verificato un evento interruttivo della prescrizione; in tal modo, in materia di imposizione sui redditi si realizza un sistema di accertamento unico del presupposto comune ai due rapporti, tributario e previdenziale. All’uopo, l’Istituto ricorrente richiama giurisprudenza di questa Corte secondo cui la notifica dell’avviso di accertamento tributario incide su entrambi i rapporti,
determinando l’interruzione della prescrizione anche in favore di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. n.2513/2023).
2. Il ricorso è fondato.
Si osserva che la Corte ha già affrontato la questione in questa sede devoluta, ed ha chiarito (Cass. nr. 17769 del 2015; seguita, tra le altre, da Cass. n. 13463 del 2017; Cass. n., 4743 del 2018; Cass. n. 5439 del 2019) che, in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, in forza del d.lgs. n. 462 del 1997, art. 1, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE svolge, a norma del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un’attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell’avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l’interruzione della prescrizione anche in favore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Correttamente tale principio è stato richiamato nel ricorso di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Ad esso, tuttavia, non si è conformata la sentenza impugnata che non ha contemplato l’idoneità interruttiva dell’atto di accertamento tributario.
La pronuncia va, dunque, cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, perché provveda nuovamente alla delibazione della questione della prescrizione, in base a quanto qui considerato. Il giudice di rinvio dovrà, altresì, provvedere alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 novembre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME