Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33956 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33956 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9164-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME COGNOME domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N. 9164/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 26/09/2024
CC
avverso la sentenza n. 420/2020 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 02/10/2020 R.G.N. 2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO
con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’Appello di Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio da Cass. n. 25797/2019, ha dichiarato prescritti i contributi dovuti dall’attuale intimata (iscritta all’albo degli ingegneri) alla gestione separata presso l’INPS, in relazione ai redditi conseguiti per l’attività libero professionale svolta per gli anni 2005 e 2008, ritenuta non sospesa la prescrizione dell’obbligazione contributiva e decorso il relativo termine quinquennale computato, rispettivamente, dal 20 giugno 2006 e dal 16 giugno 2009, date di scadenza del versamento della contribuzione;
avverso tale sentenza, ricorre l’Inps sulla base di tre motivi, avverso il quale l’ingegnere NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO CHE
con i motivi di ricorso, l’I.RAGIONE_SOCIALE, dolendosi della violazione di plurime disposizioni di legge, censura la sentenza per l’erronea applicazione del termine prescrizionale, in riferimento ai rediti prodotti nel 2008, quanto ai primi due motivi, e al reddito prodotto nel 2005, quanto al terzo mezzo d’impugnazione;
ebbene, premesso che la sentenza rescindente ha già deciso in ordine all’an dell’obbligazione contributiva de qua , è ora rimesso allo scrutinio del Collegio il decorso del prescrizionale quinquennale, per effetto della sospensione come scandita dai D.P.C.M. intervenuti in materia (dei
quali viene dato atto da Cass. n. 24739/2022, pronunciata in riferimento alle medesime parti) quanto ai redditi prodotti nel 2008, e tenuto conto dell’eventuale condotta dolosa omissiva della professionista in riferimento al reddito per il 2005;
il primo motivo è meritevole di accoglimento;
questa Corte ha già esaminato la questione del differimento dei termini ad opera del D.P.C.M. 4 giugno 2009, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione, considerato il combinato disposto del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4 e D.P.C.M. 4 giugno 2009, art. 1, comma 1, (cfr. Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.; fra le tante, Cass. n. 4683 del 2022 con riguardo ai professionisti architetti, nonché Cass. 14110, 20498, 20499, 20500 del 2022, con motivazioni dello stesso tenore), con la precisazione che il differimento del termine di pagamento concerneva tutti “contribuenti (…) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore” e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss., (Cass. n. 10273 citata; da ultimo, Cass. n. 36250 e 36254 del 2022);
è stato, inoltre, precisato – come d’altronde statuito dalla sentenza impugnata – che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad
opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020) nonché affermato che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 28123 del 2021);
la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2009 ma detto termine risultava, invece, differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell’art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit.;
rimane assorbito il secondo motivo, imperniato sulla medesima questione;
il terzo motivo , con il quale l’INPS si duole di violazione di plurime disposizioni di legge, è infondato, avendo questa Corte già escluso che l’omessa compilazione del quadro RR costituisca occultamento del debito, affermando (da ultimo, Cass. n. 28652/2024), in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, che non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ.;
in conclusione, la sentenza impugnata è cassata in relazione al primo motivo accolto e, per essere necessario nuovo accertamento in fatto, la causa è rinviata alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, alla quale
è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo e rigettato il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26