Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 20814 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20814 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 01/08/2019
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17784-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE 13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende; in
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e qual mandatario della RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME
NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
– controricorrente –
contro
NOME;
– intimata – avverso la sentenza n. 1009/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio n partecipata dell’08/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NOME
SPENA.
RILEVATO
che con sentenza in data 12 ottobre- 7 dicembre 2017 numero 1009 la Corte d’Appello di FIRENZE, per quanto ancora in discussione, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede nella parte in cui aveva accolto l’opposizione proposta da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e dell’INPS per l’impugnazione di tre cartelle esattoriali ( rispetto alle sette cartelle oggetto di giudizio relative al recupero di crediti previdenziali, ritenendo maturata la prescrizione quinquennale successivamente alla data di notifica della cartella ;
che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che:
-la cartella esattoriale nr. NUMERO_DOCUMENTO era stata notificata in data 7 maggio 2002 ma la successiva intimazione di pagamento era stata effettuata solo in data 1 agosto 2007;
– la cartella esattoriale nr. NUMERO_DOCUMENTO era stata notificata in data 26.2.2003 ma non risultavano atti ìnterruttivi successivi. Si
riferiva di una opposizione giudiziale di cui non vi era alcuna documentazione.
– la cartella esattoriale nr. 041 2006 0014365368 stata GLYPH era notificata in data 27.11.2006 ma non risultavano atti interruttivi successivi
che avverso la sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE quale ente subentrante ex lege a titolo universale alle società del gruppo RAGIONE_SOCIALE articolato in due motivi, cui ha resistito l’INPS con controricorso; l’intimata NOME COGNOME non ha opposto difese;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle partiunitamente al decreto di fissazione dell’udienza- ai sensi dell’articolo 380 bis codice di procedura civile
CONSIDERATO
che la parte ricorrente ha dedotto:
– con il primo motivo- ai sensi dell’articolo 360 numero 3 codice di procedura civile- violazione e falsa applicazione dell’ articolo 3 legge 335/1995, dell’articolo 2946 codice civile e degli articoli 19 e 20 D.Igs. 112/1999, censurando la sentenza per avere ritenuto che il termine di prescrizione dei contributi posti in riscossione restasse quinquennale anche nel periodo successivo alla notifica della cartella esattoriale non opposta .
Ha GLYPH e, anche in ipotesi di ritenuta inapplicabilità assunto GLYPH ch dell’articolo 2953 cod.civ., il termine di cui all’articolo 2946 cod.civ. troverebbe applicazione in quanto con la trasmissione del ruolo all’ Agente della riscossione si determinerebbe un effetto novativo dell’obbligazione posta in riscossione: le singole obbligazioni per contributi, sanzioni, accessori e spese- dovute a separate ragioni di credito- verrebbero inglobate in un unico credito, senza che sia possibile scorporarne le voci; con la conseguenza che la prescrizione non seguirebbe il regime originario dei crediti contributivi portati dal ruolo.
A riscontro della rinnovata natura della obbligazione la parte ricorrente ha indicato vari indici normativi.
– con il secondo motivo- ai sensi dell’articolo 360 nr.5 cod.proc.civ.- omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio .
Ha esposto di avere censurato con l’atto di appello la statuizione di prescrizione quanto al credito oggetto della cartella esattoriale nr. NUMERO_DOCUMENTO anche perché detta cartella era stata opposta dal condebitore solidale, società RAGIONE_SOCIALE ; il relativo giudizio si era concluso in primo grado con sentenza del Tribunale di Firenze nr. 942/2008 ed in appello con sentenza nr. 899/2011 passata in giudicato. La azione giudiziale aveva determinato la interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore solidale rimasto estraneo al giudizio, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte. Sul punto la sentenza impugnata aveva affermato non essere stata prodotta documentazione; tuttavia all’atto di appello era allegato come documento 2 la sentenza del Tribunale di Firenze nr. 942/2008. La Corte territoriale aveva omesso l’esame della sentenza da cui emergeva la interruzione del termine di prescrizione dalla data del ricorso introduttivo (7.4.2003) almeno fino al deposito della sentenza (12.11.2008) sicchè alla data di notifica al coobbligato solidale (28.4.2012) il termine quinquennale non era decorso;
che ritiene il Collegio si debba rimettere la trattazione del ricorso alla sezione quarta.
Non constano infatti precedenti della sezione sulla questione pregiudiziale della possibilità e dei modi di costituzione di Agenzia delle Entrate Riscossione – ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle entrate per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale (così l’articolo 1 DL. 193/16 conv. I. 193/16, commi 1 e 2)attraverso avvocati del libero foro.
Sul punto si è espressa la sezione quinta di questa Corte (Cass. sez. V nr. 28684/2018, 28741/2018, 33639/2018, 1992/2019, nr. 10547/2019 della sottosezione sesta tributaria), affermando il principio
secondo cui nelle fattispecie di diretta instaurazione del giudizio, o di un grado di esso, da (o nei confronti) del nuovo ente- (ed anche di nuova costituzione di quest’ultimo in giudizi già pendenti al momento della soppressione di EQUITALIA)- qualora la costituzione avvenga con il patrocinio di un avvocato del libero foro sussiste l’onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell’atto di costituzione su di esso basato, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest’ultimo, in alternativa al patrocinio esercitato per regola generalesalvo conflitto di interessi- dall’avvocatura dello Stato, su base convenzionale. Tali fonti vanno congiuntamente individuate sia nell’ atto organizzativo generale di cui all’articolo 1 comma 8 DL 193/2016contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro- sia in una apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza, che indichi le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificano tale ricorso alternativo (art. 43 r. d. n. 1611 del 1933, come modificato dall’art. 11 1.103/79).
Tale giurisprudenza si fonda sulla integrazione tra le previsioni dell’articolo 43 r. d. n. 1611 del 1933 e quelle dell’articolo 1, comma 8, DL 193/2016.
Appare opportuno che la sezione Lavoro si pronunci sulla condivisibilità ed applicabilità del principio anche in relazione ai giudizi di natura previdenziale, dovendosi dare atto, altresì, della pubblicazione nelle more della redazione della presente ordinanza, della legge 28 giugno 2019, n. 58, conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 30 aprile 2019, n. 34, che ha introdotto nel corpo del decreto legge, in sede di conversione, un articolo 4 epigrafato «Norma di novies, interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione», relativo alla interpretazione del comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.
PQM
La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti di cui all’articolo 375 cod.proc.civ., rimette gli atti alla sezione IV per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale in data 8 maggio 2019