Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30665 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30665 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 36787-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME
– resistenti con mandato –
Oggetto
Opposizione all’esecuzione
prescrizione
R.G.N. 36787/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 12/06/2024
CC
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE DI DNOME RAGIONE_SOCIALE I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
-intimati – avverso la sentenza n. 51/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/05/2019 R.G.N. 470/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/06/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Bologna in accoglimento delle opposizioni all’esecuzione proposte da R.M.E. di COGNOME RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato prescritti i crediti dell’INPS riportati nell’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA notificata da Equitalia il 30.11.2015.
La Corte di appello di Bologna investita del gravame da parte dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione lo ha accolto limitatamente al capo delle spese che ha compensato mentre, per quanto ancora interessa, ha confermato la sentenza di primo grado con riguardo alla ritenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi riportati nell’intimazione di pagamento sul rilievo che, per effetto della scadenza del termine per impugnare la cartella di pagamento, poi avviso di addebito dell’INPS, quest a non si converte in decennale.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione con un unico motivo. Sia la R.M.E. di COGNOME RAGIONE_SOCIALE che l’INPS e l’INAIL sono rimasti intimati.
RITENUTO CHE
In via preliminare l’ADER da atto di aver provveduto al discarico dei crediti di importo inferiore a € 1.000,00 e chiede la
parziale estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
4.1. Con il ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 comma 5 (ora comma 6) del d.lgs. n. 112 del 1999 e dell’art. 1 comma 197 della legge n. 145 del 2018 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. per non avere la Corte di appello considerato che dal 1999 dopo la iscrizione a ruolo la prescrizione anche dei crediti previdenziali è decennale. In ogni caso si deduce che per alcune delle cartelle riportate a pag. 10 del ricorso il termine quinquennale al 1° gennaio 2015 non era decorso.
Il ricorso è inammissibile.
5.1. Con riguardo ai crediti azionati ed oggetto del provvedimento di sgravio è infatti venuto meno l’interesse della ricorrente ad una decisione.
5.2. Quanto al resto va rammentato che si è ormai chiarito che il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, di talché, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria (come prevede l’art. 3 della legge n. 335 del 1995, per i contributi e i
premi dovuti agli istituti di previdenza e assistenza), il relativo termine continua a trovare applicazione anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, salvo che ci si trovi in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. S.U. n. 23397 del 2016, cui hanno dato seguito, tra le tante, Cass. nn. 11800 e 31352 del 2018 e 32038 del 2019).
5.3. Poiché parte ricorrente non offre argomenti idonei a rimeditare il suesposto principio di diritto, limitandosi a prospettare ragioni giuridiche già esaurientemente vagliate dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. in particolare §§ 18.1, 19.3 e 19.6 della parte motiva), il motivo va dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità, essendo la parte privata e l’INAIL rimasti intimati e non avendo l’INPS svolto in questa sede alcuna apprezzabile attività difensiva oltre il deposito della procura in calce al ricorso notificatogli. Deve essere infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 se dovuto.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024