Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30665 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30665 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 36787-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
Oggetto
Opposizione all’esecuzione
prescrizione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/06/2024
CC
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
-intimati – avverso la sentenza n. 51/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/05/2019 R.G.N. 470/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
12/06/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Bologna in accoglimento RAGIONE_SOCIALEe opposizioni all’esecuzione proposte da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato prescritti i crediti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE riportati nell’intimazione di pagamento n. 02020159012641268000 notificata da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il 30.11.2015.
La Corte di appello di Bologna investita del gravame da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lo ha accolto limitatamente al capo RAGIONE_SOCIALEe spese che ha compensato mentre, per quanto ancora interessa, ha confermato la sentenza di primo grado con riguardo alla ritenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi riportati nell’intimazione di pagamento sul rilievo che, per effetto RAGIONE_SOCIALEa scadenza del termine per impugnare la cartella di pagamento, poi avviso di addebito RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quest a non si converte in decennale.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza propone ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con un unico motivo. Sia la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
RITENUTO CHE
In via preliminare l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE da atto di aver provveduto al discarico dei crediti di importo inferiore a € 1.000,00 e chiede la
parziale estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere e la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
4.1. Con il ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 comma 5 (ora comma 6) del d.lgs. n. 112 del 1999 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 comma 197 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 145 del 2018 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. per non avere la Corte di appello considerato che dal 1999 dopo la iscrizione a ruolo la prescrizione anche dei crediti previdenziali è decennale. In ogni caso si deduce che per alcune RAGIONE_SOCIALEe cartelle riportate a pag. 10 del ricorso il termine quinquennale al 1° gennaio 2015 non era decorso.
Il ricorso è inammissibile.
5.1. Con riguardo ai crediti azionati ed oggetto del provvedimento di sgravio è infatti venuto meno l’interesse RAGIONE_SOCIALEa ricorrente ad una decisione.
5.2. Quanto al resto va rammentato che si è ormai chiarito che il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale RAGIONE_SOCIALEa irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate RAGIONE_SOCIALEo Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti RAGIONE_SOCIALEe Regioni, RAGIONE_SOCIALEe Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, di talché, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria (come prevede l’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995, per i contributi e i
premi dovuti agli istituti di previdenza e assistenza), il relativo termine continua a trovare applicazione anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, salvo che ci si trovi in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. S.U. n. 23397 del 2016, cui hanno dato seguito, tra le tante, Cass. nn. 11800 e 31352 del 2018 e 32038 del 2019).
5.3. Poiché parte ricorrente non offre argomenti idonei a rimeditare il suesposto principio di diritto, limitandosi a prospettare ragioni giuridiche già esaurientemente vagliate dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. in particolare §§ 18.1, 19.3 e 19.6 RAGIONE_SOCIALEa parte motiva), il motivo va dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità, essendo la parte privata e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rimasti intimati e non avendo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE svolto in questa sede alcuna apprezzabile attività difensiva oltre il deposito RAGIONE_SOCIALEa procura in calce al ricorso notificatogli. Deve essere infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13 se dovuto.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024