Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24529 Anno 2024
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/04/2024
CC
Civile Ord. Sez. L Num. 24529 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7426-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti principali –
contro
COGNOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
resistente
con mandato al controricorso incidentale avverso la sentenza n. 460/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 09/09/2021 R.G.N. 548/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di l’Aquila, per quanto in questa sede rileva, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato estinta la pretesa contributiva in riferimento ai contributi richiesti alla professionista , per l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero professionale svolta nell’anno 2011;
in particolare, la Corte d’appello ha ritenuto decorso il termine di prescrizione quinquennale che, pacificamente, iniziava a decorrere dal 20.8.2012, per effetto del d.l. n.16 del 2012, conv. in L. n.44 del 2012 che aveva previsto, in via permanente, l’adempimento entro il 20 agosto, senza maggiorazione, degli adempimenti fiscali in scadenza tra il 1° e il 20 agosto 2012, sicchè la lettera RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in data 4.8.2017, era stata ricevuta dalla professionista il 12.9.2017, allorché il termine era ormai spirato;
avverso tale sentenza l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, con il quale si avversa la sentenza impugnata
per aver trascurato le norme sulla sospensione per sisma del termine prescrizionale;
la professionista ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, avversando la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, ulteriormente illustrato con memoria;
CONSIDERATO CHE
il ricorso principale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è da rigettare perché il tema RAGIONE_SOCIALEa sospensione del termine prescrizionale alla stregua RAGIONE_SOCIALEa legislazione emergenziale per sisma, non emergente dalla sentenza impugnata, risulta introdotto, per la prima volta, in sede di legittimità, peraltro in riferimento a comune di residenza RAGIONE_SOCIALEa professionista, Atri, non contemplato nell’elenco recato dall’art. 11, co.2 d.l. n. 8/2017;
del pari è da rigettare il ricorso incidentale;
i giudici di seconde cure hanno ritenuto di dovere compensare integralmente le spese di giudizio considerando che costituissero ragioni gravi ed eccezionali la reciproca soccombenza, la novità e obiettiva controvertibilità RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate;
secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 23917 del 2023), in tema di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni ricorrono quando la decisione sia stata assunta a fronte RAGIONE_SOCIALEa novità o RAGIONE_SOCIALE‘oggettiva incertezza RAGIONE_SOCIALEe questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero RAGIONE_SOCIALE‘assenza di un orientamento specifico e consolidato all’epoca RAGIONE_SOCIALE‘insorgenza RAGIONE_SOCIALEa controversia, tutte circostanze ricorrenti nella specie in cui le gravi ed eccezionali ragioni, necessarie alla compensazione, sono evincibili dalle indicazioni RAGIONE_SOCIALEa decisione gravata;
il rigetto di entrambi i ricorsi consiglia la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi; spese compensate. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente e RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso principale de incidentale, ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, del 10 aprile