Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28592 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 28592 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28618-2020 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il loro indirizzo PEC
-controricorrente –
R.G.N. 28618/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 18/9/2024
giurisdizione Obblighi contributivi verso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Prescrizione e differimento del dies a quo .
per la cassazione della sentenza n. 6928 del 2019 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata il 20 marzo 2020 (R.G.N. 3150/2018).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, in base a un motivo, contro la sentenza n. 6928 del 2019, pronunciata dalla Corte d’appello di Napoli e depositata il 20 marzo 2020.
1.1. -La Corte territoriale ha respinto il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli Nord, che aveva accolto l’opposizione dell’AVV_NOTAIO contro l’avviso di addebito notificato il 22 giugno 2015, per il complessivo importo di Euro 2.727,90, riguardante la contribuzione dovuta alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2009.
1.2. -A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno argomentato che la prescrizione dei contributi dovuti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi (16 giugno 2010) e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che assurge a mera dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo.
Nel caso di specie, neppure si può configurare un comportamento doloso, preordinato a occultare il debito contributivo e idoneo a sospendere il corso della prescrizione. Nessun rilievo decisivo -soggiunge la Corte di merito -si può attribuire alla circostanza pura e semplice dell’omessa iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
A fronte di un atto di costituzione in mora notificato il 22 giugno 2015, risultano prescritte, pertanto, le pretese dell’Istituto.
-L’AVV_NOTAIO replica con controricorso, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia la violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ., dell’art. 2, commi da 26 a 31, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’art. 18, comma 12, del decreto -legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, dell’art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ad avviso del ricorrente, erra la Corte di merito nel ritenere che il dies a quo della prescrizione quinquennale coincida con la scadenza del termine per il pagamento dei contributi per l’anno 2009 (16 giugno 2010) e che si dimostri ininfluente l’omessa compilazione del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi, riservato all’indicazione dei contributi dovuti alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Tale omissione renderebbe «oltremodo difficoltoso l’accertamento dell’inadempimento contributivo» (pagina 10 del ricorso per cassazione) e integrerebbe, pertanto, un doloso occultamento del debito contributivo, con la conseguente sospensione del termine di prescrizione (art. 2941, n. 8, cod. civ.).
-Il ricorso è fondato, nei termini di séguito esposti.
-Allorché sia proposta una censura inerente alla sospensione della prescrizione, è l ‘ intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo , a rimanere sub iudice .
L’ impugnazione delle statuizioni concernenti il profilo consequenziale della sospensione mantiene ancora viva e controversa anche l ‘ identificazione del dies a quo , che si atteggia come quaestio iuris logicamente pregiudiziale, in quanto di sospensione si può discorrere in rapporto a un termine correttamente individuato nel suo esordio.
Anche su tale tema, dunque, si dispiega la cognizione di questa Corte, chiamata a individuare l’ esatto diritto applicabile alla luce degli elementi ritualmente allegati (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683).
Tale conclusione è avvalorata, sul versante processuale, dalle peculiarità del giudicato, quale unità minima di decisione che a un fatto, qualificato da una norma, riconnette un determinato effetto giuridico. Il giudicato non si forma sui singoli segmenti della fattispecie e, nel caso di specie, cade sulla fattispecie della prescrizione, esaminata nel suo complesso.
Dal punto di vista sostanziale, viene in rilievo l’unitarietà d i tale fattispecie, che dev’essere considerata alla stregua di tutti gli elementi che concorrono a determinare il tempo stabilito dalla legge per il prodursi dell’effetto estintivo .
Una volta che sia stata dedott a l’inerzia del titolare del diritto , sarà il giudice, pertanto, anche in sede di legittimità, a individuare la disciplina appropriata e a scrutinare i fatti che incidono sulla durata del termine di prescrizione, al fine di verificare se sia decorso invano il tempo «determinato dalla legge» (art. 2934, primo comma, cod. civ.) in base a una normativa che la legge stessa qualifica come inderogabile (art. 2936 cod. civ.).
4. -Nel caso di specie, in cui si controverte sui contributi dovuti per l’anno 2009, s ul tempo determinato dalla legge incidono le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 2010, che ha
differito al 6 luglio 2010 il termine per il pagamento degl’importi dovuti, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
La disciplina dettata dal decreto rinviene il suo fondamento nell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997, previsione rilevante alla stregua della simmetria tra i termini per il pagamento dei contributi e i termini per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (art. 18, comma 4, del medesimo d.lgs. n. 241 del 1997), e con la citata fonte primaria è inscindibilmente connessa.
Il differimento non riguarda soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze degli studi di settore siano fiscalmente assoggettati, per non aver scelto un diverso regime d ‘ imposizione (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273). In base al tenore testuale delle previsioni del decreto, è sufficiente il dato oggettivo dello svolgimento di un ‘ attività economica riconducibile a quelle per le quali siano stati elaborati studi di settore (di recente, sul differimento al 6 luglio 2010, Cass., sez. lav., 13 settembre 2024, n. 24586, punti 16, 17 e 18 del Considerato ).
5. -Né la parte controricorrente, nel sostenere che la questione della decorrenza del termine di prescrizione non sia stata devoluta a questa Corte (pagine 1 e seguenti della memoria illustrativa depositata in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio), enuncia argomenti persuasivi, che inducano a rimeditare l’indirizzo oramai consolidato.
6. -In definitiva, la sentenza d’appello merita censura per aver fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16 giugno 2010, senza tener conto del differimento al 6 luglio 2010, sancito dall ‘ art. 1, comma 1, del d.P.C.m. 10 giugno 2010 e rilevabile d ‘ ufficio anche in questa sede.
7. -Pertanto, il ricorso è accolto, per quanto di ragione.
8. -La sentenza d’appello è cassata e la causa dev’essere rinviata alla Corte d ‘ Appello di Napoli che, in diversa composizione, dovrà scrutinare il tema della prescrizione dei contributi alla luce dei princìpi
di diritto ribaditi nella presente ordinanza e provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione