Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5355 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5355 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12019-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 388/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 28/10/2020 R.G.N. 539/2019;
Oggetto
R.G.N.12019/2021
COGNOME
Rep.
Ud.15/01/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
INPS impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n. 388/2020 della Corte d’appello di Torino che, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha annullato un avviso di addebito notificato a Vogogna Sergio per contributi non versati alla gestione separata per l’anno 2008, ritenendo maturata la prescrizione.
Resiste COGNOME NOME con controricorso illustrato da memoria. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 15 gennaio 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
INPS propone un motivo di censura, per violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ. in relazione all’art. 2, commi 26 -31, della legge n. 335/1995, all’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, all’art. 1 del d.lgs. n. 462/1997 ed all’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 241/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Ad avviso dell’Istituto, posto che il Vogogna aveva presentato in data 25 settembre 2009 dichiarazione reddituale in cui aveva omesso di compilare il quadro RR, riservato all’indicazione dei contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata, il decorso della prescrizione doveva ritenersi sospeso, con la conseguenza che, alla data di notifica dell’avviso bonario il 1° luglio 2014, la prescrizione non era maturata.
Come già osservato da Cass. n. 25610/2023 in un caso sovrapponibile al presente, «ancorché il ricorso proponga unicamente la questione della sospensione del decorso della prescrizione a causa di doloso occultamento del debito per
mancata compilazione del Quadro RR, non sfugge al Collegio che la sentenza gravata contiene un errore fondamentale, consistente nella mancata applicazione del differimento del termine iniziale della prescrizione ad opera del d.P.C.M. 2009, che riveste rilievo assorbente per la risoluzione della controversia. Infatti, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, il cui principio di diritto è certamente applicabile anche ai contributi relativi all’anno 2008, «in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione st abilite’ (Cass. n. 10273 del 2021 e successive)» (Cass. n. 25610/2023).
La Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione del principio sopra richiamato, non avendo valutato che, per effetto del d.P.C.M. 4.06.2009, pubblicato in Gazz. Uff. n. 137 del 16.06.2009, la scadenza per versare il saldo dei contributi dovuti in relazione ai redditi prodotti nel 2008 era stata differita al 6 luglio 2009, così che l’atto interruttivo, notificato al professionista il 1° luglio 2009, era antecedente allo scadere del termine differito e, pertanto il termine di prescrizione non era ancora spirato.
«Avuto riguardo a una disposizione direttamente applicabile, tale ricognizione temporale può essere compiuta dal giudice in ogni stato e grado del processo» (Cass. n. 25610/2023): pertanto, assorbita ogni altra questione, va dichiarato il
mancato decorso della prescrizione del credito contributivo preteso dall’INPS nei confronti di Vogogna Sergio per effetto del differimento del dies a quo della prescrizione disposto dal d.P.C.M. di cui sopra.
In definitiva, il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, anche in merito alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, che provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 gennaio