I liberi professionisti non iscritti a una cassa autonoma versano i propri oneri pensionistici all’ente pubblico. Il tema della prescrizione contributi Gestione Separata genera frequenti contenziosi quando l’amministrazione richiede il pagamento a distanza di anni. Molti contribuenti ritengono maturato il termine quinquennale di estinzione del debito guardando alla data di scadenza ordinaria dei versamenti. Tuttavia, i decreti di proroga fiscale incidono in modo determinante sul momento esatto in cui inizia il conteggio del tempo a disposizione dell’ente creditore.
La vicenda analizzata nasce dalla notifica di un avviso di addebito verso una professionista. L’istituto di previdenza pretendeva il saldo dei contributi obbligatori per l’anno 2009. La lavoratrice ha impugnato l’atto sostenendo l’intervenuta prescrizione quinquennale. La contestazione di pagamento era giunta il 30 giugno 2015, oltre i cinque anni dalla scadenza ordinaria del 16 giugno 2010.
La proroga dei versamenti fiscali e la prescrizione contributi Gestione Separata
I giudici di merito hanno inizialmente annullato la pretesa creditoria dell’ente previdenziale. Il collegio d’appello ha ritenuto che il termine di cinque anni decorresse inesorabilmente dalla scadenza ordinaria di giugno 2010. Secondo i giudici territoriali, l’atto inviato il 30 giugno 2015 era tardivo. L’amministrazione previdenziale ha presentato ricorso per cassazione per far valere la proroga generale dei versamenti disposta dallo Stato.
La normativa tributaria e previdenziale collega il pagamento della Gestione Separata ai termini previsti per le imposte sui redditi. Nel 2010 un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha differito il versamento delle somme al 6 luglio 2010 per i contribuenti soggetti agli studi di settore. Questa proroga non rappresenta una semplice agevolazione facoltativa. Il provvedimento modifica la data di esigibilità del credito per tutti gli esercenti attività coperte da studi di settore, a prescindere dal concreto regime contabile scelto dal professionista.
Le motivazioni dei giudici sulla prescrizione contributi Gestione Separata
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’ente pubblico. I magistrati hanno chiarito che l’individuazione del termine iniziale di decorrenza rappresenta una questione di diritto non vincolata dalle sole deduzioni delle parti. Il giudice deve applicare d’ufficio le norme e i decreti che differiscono i termini generali di pagamento.
La legge stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (dies a quo). Poiché il decreto ministeriale ha spostato la scadenza dei versamenti al 6 luglio 2010 senza alcuna maggiorazione, l’ente non poteva esigere il pagamento prima di quel giorno. Di conseguenza, il quinquennio si è perfezionato soltanto il 6 luglio 2015. L’avviso notificato il 30 giugno 2015 ha interrotto validamente il decorso del tempo, salvando il credito dell’istituto da ogni estinzione.
Le conclusioni sul mancato decorso della prescrizione contributi Gestione Separata
La Suprema Corte ha cassato la decisione precedente e rinviato la causa per un nuovo esame. L’istituto previdenziale conserva intatto il diritto di riscuotere le somme richieste alla professionista. I contribuenti devono verificare con estrema precisione l’esistenza di eventuali proroghe normative prima di eccepire l’estinzione del debito previdenziale.
Da quale momento decorre il termine di cinque anni per i debiti previdenziali?
Il termine decorre dal giorno esatto in cui scade il termine legale per effettuare il pagamento dei contributi, comprensivo di eventuali proroghe stabilite dai decreti ministeriali.
Le proroghe fiscali generali si applicano anche ai contributi della Gestione Separata?
Sì, i termini per il versamento dei contributi dei liberi professionisti coincidono con quelli fissati per le imposte sui redditi e beneficiano dei medesimi differimenti.
La mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione sospende la prescrizione?
No, la sola mancata compilazione del quadro relativo ai contributi non costituisce di per sé un occultamento doloso del debito tale da bloccare il decorso della prescrizione.