Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19858 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19858 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 3278-2022 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato – avverso la sentenza n. 606/2021 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 25/11/2021 R.G.N. 262/2021;
Oggetto
Gestione separata inps prescrizione
R.G.N.3278/2022
COGNOME
Rep.
Ud.14/02/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
CONSIDERATO CHE
1. La Corte d’appello di L’Aquila ha riformato, accogliendo il gravame proposto da INPS, la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso di COGNOME NOME, ingegnere, volto a conseguire l’annullamento d ella propria iscrizione alla Gestione Separata disposta d’ufficio da INPS , per l’anno 2012 , ai sensi dell’art. 2 comma 26 L.335/95.
In particolare, la sentenza di secondo grado, richiamata la previsione normativa di cui all’art. 2 co.26 L. n.335/1995 e l’interpretazione autentica fornita dall’art. 18 comma 12 del d.l. n.98/2011 conv. in L. 111/2011 circa la copertura previdenziale garantita per tutte le attività libero-professionali svolte anche in forma non esclusiva, ma tuttavia abituale, e la finalità della Gestione Separata di estendere l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a quelle categorie di lavoratori che svolgano attività escluse da qualsiasi assicurazione, e richiamato anche l’ambito di copertura dell’Inarcassa che esclude dall’obbligo di iscrizione gli ingegnerei ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato, ha ritenuto legittima la pretesa contributiva di INPS non essendo sufficiente il solo versamento del contributo integrativo alla cassa professionale per esonerare il libero professionista, iscritto all’Albo e tito lare di partita IVA, dal pagamento dei contributi richiesti in Gestione Separata.
La Corte territoriale ha poi ritenuto infondata l’originaria eccezione di prescrizione, precisando che il termine decorre dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento dei
contributi, mentre costituisce un ostacolo di mero fatto all’esercizio del diritto la circostanza che alla data di scadenza del versamento non fosse ancora stata presentata la dichiarazione dei redditi; ha quindi precisato che il termine per il versamento, previsto per legge al 16 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento dell’obbligo contributivo, era stato prorogato in virtù del D.P.C.M. del 13/6/2013, all’8/7/2013 con facoltà di eseguire il versamento sino al 20/8/2013 maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo; la maggiorazione tuttavia non trovava applicazione in forza del D.L. n.16/2012 conv. in L. n. 44/2012 per gli adempimenti fiscali che hanno scadenza dall’1 al 20 agosto di ogni anno, e per tale ragione il termine quinquennale di prescrizione decorrente dal 20/8/2013 era stato interrotto dall’INPS con lettera del 12/7/2018 ricevuta il 31/7/2018. È stato quindi accolto l’appello di INPS sostenendo la legittimità della pretesa contributiva.
COGNOME NOME impugna la sentenza affidandosi ad un unico motivo di ricorso; l’INPS, a cui è stato notificato il ricorso, non esercita difese in controricorso.
A ll’adunanza camerale del 14 febbraio 2025, la controversia è stata trattata e decisa.
RILEVATO CHE
1.Con l’unico motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e l a falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in combinato disposto con l’art. 3 L. 335/1995, per avere la Corte d’appello erroneamente applicato la normativa fiscale relativa alla scadenza ed esigibilità della contribuzione dovuta alla gestione separata; il termine di scadenza del versamento
contributivo, prorogato all’8/7/2013 senza maggiorazioni, come previsto nel DPCM 13/6/2013, non si intendeva ulteriormente procrastinato al 20/8/2013 di cui può avvalersi il contribuente versando una maggiorazione dello 0,40%, ma l’obbligazione principale era già scaduta al primo termine di versamento. Il ricorrente rileva poi la inapplicabilità della disciplina prevista dalla L. n.44/2012 non compatibile con la scadenza del termine ordinariamente previsto all’8/7/2013, data di scadenza del versamento espre ssamente menzionata, peraltro, nell’avviso bonario comunicato al contribuente.
2. Il ricorso è fondato.
La questione concerne la decorrenza della prescrizione del credito contributivo e, quindi, impone la verifica della sua maturazione in base alla disciplina legale di riferimento.
3.1 L’orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte ritiene, sul tema della disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata, che il termine di prescrizione decorra dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass.n.27950/2018). Correttamente l’impugnata pronuncia ha superato questo iniziale dubbio interpretativo, ritenendo un ostacolo di mero fatto all’esercizio del diritto la conoscenza derivante dalla dichiarazione dei redditi, quale mera dichiarazione di scienza. Il termine quinquennale di prescrizione del credito contributivo inizia, invece, a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere, coincidente con il mancato versamento alla data di scadenza
dell’obbligo a cui è tenuto il contribuente, ossia al 16 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la produzione reddituale e, quindi, la copertura contributiva.
Si osserva che il “dies a quo” della prescrizione dei contributi può essere differito, in applicazione dell’art. 12, co.5, del d.lgs. n. 241 del 1997, da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al quale, su proposta del Ministro competente, è attribuito il potere di modifica dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili di imposta e per loro esigenze generali od organizzative dell’amministrazione, con o senza maggiorazione a seconda del periodo più o meno lungo (inferiore o superiore a venti giorni) di differimento del pagamento. E, sul punto, è stato chiaramente affermato che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione del D.P.C.M. (cfr. Cass. n. 10273/2021).
L’ambito applicativo, nel caso di specie, è definito, per l’annualità oggetto di interesse (2012) dal D.P.C.M. del 13/6/2013 che ha prorogato all’8/7/2013 la scadenza del versamento contributivo inerente all’anno precedente; rispetto a tale data, il termine quinquennale di prescrizione si intende spirato all’8/7/2018. Ed entro tale data va verificato se l’istituto previdenziale abbia compiuto un atto interruttivo idoneo a far valere la propria pretesa creditoria, esplicativo dell’interesse ad esercitare il proprio diritto.
L’impugnata sentenza ha inteso, tuttavia, far decorrere il termine di scadenza del versamento alla data del 20/8/2013
poiché in virtù della previsione di cui all’art. 3 -quater del d.l. n.16/2012, conv. in L. n.44/2012, gli adempimenti fiscali che hanno scadenza dall’1 al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
6.1 – La norma citata non è però applicabile al caso in esame, poiché la scadenza del versamento non era stabilita al 20 agosto ma ancor prima, all’8 luglio del 2012; il differimento al 20 agosto non era, infatti, previsto come ulteriore slittamento della scadenza del termine di versamento, ma come possibile beneficio, senza incorrere in conseguenze per l’omesso versamento, con costi a carico del contribuente (la ‘maggiorazione’ dello 0,40% ). La disposizione si applica, poi, specificamente agli adempimenti fiscali che hanno scadenza fra l’1 ed il 20 agosto, e per essi non è prevista maggiorazione; è evidente che la scadenza legale del termine di versamento contributivo è quella legale del giorno 16 del mese di giugno dell’anno successivo a cui si riferisce l’obbligo contributivo, non quella del 20 agosto, con o senza previsione di maggiorazione. L’eccezionalità della proroga è demandata alla valutazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a cui sono attribuiti i poteri di differimento della scadenza in ragione di peculiari esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione; per esplicita previsione normativa (art. 12, comma 5, L. n.241/1997) è poi contemplata la possibilità che con quel decreto sia stabilito che non si faccia luogo alla predetta maggiorazione per un periodo non superiore ai primi venti giorni, ulteriore agevolazione che il D.P.C.M. non può stabilire
per un termine ancora superiore, giungendo ad eliminare la maggiorazione per i versamenti compiuti fino al 20 agosto.
Si deve, quindi, tener conto della prima scadenza di versamento, come rammentato in una precedente pronuncia di questa Corte n. 12779/19 in cui parimenti si controverteva esclusivamente del termine di decorrenza della prescrizione del diritto dell’ente previdenziale ai contributi dovuti alla gestione autonoma, ed in particolare, se dati due termini per l’adempimento, ratione temporis applicabili, alternativi e successivi, a scelta dell’obbligato (il caso si riferiva alle scadenza dell’anno 2005 ), l’ente possa far valere il suo diritto solo successivamente alla seconda scadenza.
Invero, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dal momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia, del resto, con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione decorre appunto dal momento in cui «i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. n. 1827 del 1935); ivi è stato testualmente affermato che ‘ la diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un’onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto -tant’è che all’obbligazione contributiva si aggiunge l’obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge- non muta il termine di scadenza dell’obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l’adempimento dell’obbligazione contributiva ‘. Va da sé che la previsione di una maggiorazione, come interesse
corrispettivo di un ritardato pagamento, non sposta in avanti il predetto termine di scadenza, già prorogato all’8/7/2013.
Nel caso in esame, l’avviso bonario, notificato il 31/7/2018, è successivo alla scadenza del quinquennio decorrente dal 8/7/2013 e non riapre la scadenza del termine di versamento senza maggiorazioni dall’1 al 20 agosto. Nell’atto notificato risulta poi essere specificamente riportata la data di scadenza del versamento (omesso) all’8/7/2013.
La sentenza impugnata va dunque cassata sul punto del compimento di un atto interruttivo al 12/7/2018, notificato il 31/7/18, stante la decorrenza del termine di prescrizione da data antecedente (8/7/2013). Sulla base del dato temporale riportato in ricorso devesi affermare, da un lato, che il termine di scadenza del pagamento contributivo era stato differito in virtù di disposizioni del D.P.C.M. del 13/6/2013, dall’altro che la valenza interruttiva di una comunicazione INPS medio tempore intercorsa costituisce una verifica demandata al giudice di merito, unitamente alla verifica di eventuali ulteriori atti di sospensione e/o interruzione del termine di prescrizione, cui potrebbero altresì aggiungersi verifiche sul quantum debeatur, eventualmente comprensive di accessori ove richiesti, approfondimenti dovuti in tema di accertamento negativo del credito.
La Corte territoriale, che non si è attenuta ai suddetti principi ricostruttivi della fattispecie, deve confrontarsi con la differita scadenza di versamento e con le ulteriori verifiche menzionate. Per quanto innanzi, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, alla stessa Corte
d’appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso , cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, a lla Corte d’appello di L’Aquila , in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.