Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30526 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30526 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24465-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Contributi prescrizione
R.G.N. 24465/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/06/2024
CC
avverso la sentenza n. 80/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/02/2019 R.G.N. 911/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì con la quale era stata accolta in parte l’opposizione proposta dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di addebito recante l’importo di € 3.927,30 da corrispondere alla gestione separata per sanzioni civili connesse ad evasione sui contributi versati nel periodo maggio 2009 agosto 2010 in relazione alla posizione di NOME COGNOME, amministratore RAGIONE_SOCIALEa società.
1.1. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che i contributi antecedenti il 17 febbraio 2010 fossero prescritti e che alla fattispecie dovesse applicarsi il regime sanzionatorio di cui all’art. 116 lett. a) RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000.
1.2. Il giudice di appello a sua volta ha rigettato il gravame proposto in via principale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ritenendo che l’allegazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , il quale reclamava il valore interruttivo RAGIONE_SOCIALEe comunicazioni telematiche (c.d. Emens), fosse tardiva. Inoltre, ha ritenuto che genericamente l ‘RAGIONE_SOCIALE avesse dedotto che l’ occultamento del debito da parte RAGIONE_SOCIALEa società era intenzionale, a fronte di un accertamento da parte del Tribunale, il quale aveva escluso l’esistenza de l dolo RAGIONE_SOCIALEa società. La Corte di merito ha poi accertato che la società aveva comunicato le retribuzioni erogate all’amministratore che era iscritto alla gestione separata e, conclusivamente, ha ritenuto che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fosse stato posto in grado di verificare, in base ai dati in suo possesso, il corretto adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni contributive. Ancora, poi, ha ritenuto che il comportamento RAGIONE_SOCIALEa società non potesse essere ricondotto, quanto
all’irrogazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni, nella fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘evasione contributiva e che correttamente invece era stato applicato il regime RAGIONE_SOCIALE‘omissione escludendo la mala fede RAGIONE_SOCIALEa società la quale, avvedutasi degli errori, si era attivata tempestivamente per sanarli.
1.3. La Corte territoriale ha poi respinto l’appello incidentale RAGIONE_SOCIALEa società evidenziando che l’RAGIONE_SOCIALE attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione – non era tenuto a chiedere esplicitamente la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEa minor somma accertata in relazione alla più lieve ipotesi di omissione contributiva ( in luogo RAGIONE_SOCIALE‘evasione già contestata) proponendo apposita domanda riconvenzionale. Peraltro, ha accertato che, comunque, la domanda seppur in via subordinata era stata presentata dalla società.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che articola due motivi. Resiste con tempestivo controricorso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ulteriormente illustrato da memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis 1 c.p.c..
RITENUTO CHE
Il primo motivo di ricorso -con il quale è denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 437 c.p.c. RAGIONE_SOCIALE‘art. 44 comma 9 d.l. 269 del 2003 conv. con mod. in legge 326 del 2003 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c.c. per avere la Corte ritenuto che i flussi Emens comunicati tardivamente non hanno effetto interruttivo del termine di prescrizione -è fondato.
3.1. Deduce l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che la circostanza che la prescrizione dovesse decorrere dall’invio dei moRAGIONE_SOCIALEi Emens emendati era tardiva, atteso che il fatto era stato allegato sin dalla memoria di costituzione e perciò non si doveva far altro che validare la sua idoneità ad interrompere la prescrizione.
3.2. Rileva il Collegio che la circostanza di fatto RAGIONE_SOCIALE‘invio da parte RAGIONE_SOCIALEa società del moRAGIONE_SOCIALEo Emens risulta essere stata allegata dall’RAGIONE_SOCIALE sin dal primo grado di giudizio.
3.3. Va premesso che tali moRAGIONE_SOCIALEi informatici devono essere compilati dal datore di lavoro per comunicare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, al pari del MoRAGIONE_SOCIALEo NUMERO_DOCUMENTO già in uso, le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l’eventuale conguaglio RAGIONE_SOCIALEe prestazioni anticipate per conto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni e degli sgravi. I flussi richiamati sono stati introdotti con l’art. 44 comma 9 del d.l. n. 269 del 2003 conv. in legge n. 326 del 2003 il quale dispone che ‘A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d’imposta tenuti al rilascio RAGIONE_SOCIALEa certificazione di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, trasmettono mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Sociale (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’implementazione RAGIONE_SOCIALEe posizioni assicurative individuali e per l’erogazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. (….)’ .
3.4. Ritiene il Collegio che con tali flussi di informazioni il datore di lavoro dichiara, in riferimento ad ogni singolo lavoratore, il periodo di occupazione e le retribuzioni versate nell’anno precedente. Ben vero che si tratta di un adempimento di un obbligo di legge che non è determinato da una libera individuale iniziativa, e tuttavia è pur sempre un atto che presuppone la consapevolezza del relativo contenuto e la volontà di manifestarlo con la conseguenza che in relazione all’obbligazione contributiva corrispondente al contenuto del
moRAGIONE_SOCIALEo, la dichiarazione in esso contenuta è atto idoneo ad interrompere la prescrizione (cfr. Cass. n. 13531 del 2008 e n. 11273 del 2007 con riguardo all’invio dei moRAGIONE_SOCIALEi DM 10 prima previsti e Cass. n. 27122 del 2017 con riguardo all’invio del moRAGIONE_SOCIALEo Unico).
3.5. Ne consegue che ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEa maturazione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto di quanto risultante dai flussi Emens prodotti in giudizio poiché, allegato il fatto che era stato ritenuto irrilevante da parte del Tribunale , era suo compito qualificarne l’incidenza a fronte RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione formulata e RAGIONE_SOCIALEa contro eccezione di interruzione del termine opposta.
Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 comma 8 lett. a) e b) RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 44 comma 9 del d.l. 269 del 2003 conv. con mod. in legge 326 del 2003 per avere la Corte d’appello ritenuto che, seppure vi fosse stata una tardiva comunicazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del rapporto di lavoro, comunque le sanzioni avrebbero dovuto essere calcolate con il regime RAGIONE_SOCIALE‘omissione.
4.1. Il motivo non può essere accolto.
4.2. E ‘ b en vero che in tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l’omessa o infedele denuncia mensile all’RAGIONE_SOCIALE attraverso i moRAGIONE_SOCIALEi NUMERO_DOCUMENTO (nello specifico la comunicazione per mezzo del flusso EMENS), circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra un'”evasione contributiva” ex art. 116, comma 8, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 388 del 2000, e non la meno grave “omissione contributiva” di cui alla lettera a) RAGIONE_SOCIALEa medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l’onere di provare l’assenza d’intento fraudolento (cfr. Cass. n. 20446 del 2022 e n. 17119 del 2015); tuttavia nella specie la Corte territoriale – con accertamento di
fatto a lei riservato ed incensurabile davanti a questa Corte se non nei limiti del vizio di motivazione neppure dedotto -ha verificato che si era trattato di una tardiva correzione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione dichiarata in relazione ad un rapporto noto e anch’esso dichiarato ed ha escluso in concreto l’esistenza di un intento fraudolento. Ha ritenuto infatti che non fosse possibile ravvisarlo considerato che l’ammontare dei contributi non versati era già rilevabile dalle denunce che erano state inviate, condotta, questa, che rivelava un’assenza di mala fede del contribuente, il quale si era anzi reso conto, nel gennaio 2011, RAGIONE_SOCIALE ‘errore e si era tempestivamente attivato per sanarlo, versando immediatamente il dovuto. Si tratta, come detto, di accertamento di fatto incensurabile.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, inammissibile il secondo motivo di ricorso deve comunque essere accolto il primo e, cassata la sentenza, la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Bologna che, in applicazione dei principi su esposti, procederà ad un nuovo esame RAGIONE_SOCIALEa controversia. Alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso e accoglie il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024