Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17011 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17011 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 31930-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Oggetto
Contributi previdenziali
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/03/2025
CC
avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente successivo –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
-controricorrente al ricorso successivo avverso la sentenza n. 3260/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/10/2021 R.G.N. 3982/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 1°.10 .2021, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto dovuta la contribuzione pretesa dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (quale successore dell’INPDAP) nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per i mesi di febbraio e marzo 2003 e, in riforma della decisione di prime cure, ha dichiarato prescritto il credito per contributi relativi al mese di gennaio 2003;
che avverso tale pronuncia RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
che successivo ricorso per cassazione è stato proposto anche dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che ha dedotto un motivo di censura, poi illustrato con memoria;
che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso al ricorso successivo,
eccependone preliminarmente l’inammissibilità per assoluta novità della questione proposta;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 12.3.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con i tre motivi del ricorso principale, variamente prospettati sub specie di omesso esame circa un fatto decisivo, violazione degli artt. 1334, 1335 e 2943 c.c. e nullità della sentenza per motivazione illogica e comunque apparente, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si duole che i giudici territoriali abbiano ritenuto che il messaggio di posta elettronica del 3.1.2007 avesse valore interruttivo della prescrizione dei contributi dovuti per i mesi di febbraio e marzo 2003;
che, con l’unico motivo del ricorso successivo, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c. e 3, commi 9, 10 e 10bis , l. n. 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto prescritto il credito per contributi relativi al mese di gennaio 2003, ancorché, per effetto dell’art. 3, comma 10 -bis , cit., il termine dovesse ritenersi sospeso fino al 31.12.2022 per i contributi maturati al 31.12.2017;
che i tre motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure proposte, e sono inammissibili, pretendendo da questa Corte un riesame del giudizio di fatto in conseguenza del quale i giudici d’appello hanno ritenuto che il messaggio di posta elettronica inviato all’odierna ricorrente in data 3.1.2007 avesse validamente interrotto la prescrizione;
che, al riguardo, è appena il caso di ricordare che la valutazione del giudice di merito circa l’idoneità di un atto ad interrompere
validamente la prescrizione costituisce giudizio di fatto che è normalmente sottratto al sindacato di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (v. per tutte Cass. n. 207 del 1971 e innumerevoli succ. conf.), qui nemmeno invo cabile in considerazione della preclusione di cui all’art. 348 -ter , ult. co., c.p.c., nel testo vigente ratione temporis , avendo i giudici territoriali confermato sul punto la sentenza di primo grado;
che, con riguardo all’unico motivo di censura di cui al ricorso successivo dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, va premesso che il differimento dell’efficacia della disciplina della prescrizione dei contributi dettata dall’art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995, è stato previsto dal successivo comma 10bis (introdotto dall’art. 19, d.l. n. 4/2019, conv. con l. n. 26/2019) limitatamente ‘agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria’ che fanno capo alle gestioni previdenziali amministrate dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ‘cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165′;
che la diversa tesi propugnata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, secondo cui il differimento dell’efficacia della disciplina della prescrizione riguarderebbe le contribuzioni afferenti alle gestioni ex INPDAP, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro obbligato a corrisponderle sia o meno una pubblica amministrazione ex art. 2, d.lgs. n. 165/2001, non appare condivisibile in relazione alla genesi storica e alla ratio della norma in esame (su cui v. Cass. n. 31060 del 2024);
che sulla natura di pubblica amministrazione dell’odierna ricorrente principale la sentenza impugnata nulla dice;
che, trattandosi di questione che involge indagini anche su profili di fatto, non può essere dedotta in questa sede di
legittimità senza precisare come e quando essa sarebbe stata introdotta nel giudizio di merito (così da ult. Cass. n. 3473 del 2025);
che, pertanto, anche il ricorso successivo va dichiarato inammissibile;
che le spese del giudizio di legittimità vanno senz’altro compensate, in ragione della soccombenza reciproca;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità di entrambi i ricorsi, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente successivo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12.3.2025.