Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17011 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17011 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 31930-2021 proposto da:
CASA NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE SAN PAOLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato – e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Oggetto
Contributi previdenziali
R.G.N. 31930/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 12/03/2025
CC
avvocati NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente successivo –
contro
CASA NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE SAN PAOLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
-controricorrente al ricorso successivo avverso la sentenza n. 3260/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/10/2021 R.G.N. 3982/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 1°.10 .2021, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto dovuta la contribuzione pretesa dall’INPS (quale successore dell’INPDAP) nei confronti di Casa Regina RAGIONE_SOCIALE della Pia Società Figlie di San Paolo per i mesi di febbraio e marzo 2003 e, in riforma della decisione di prime cure, ha dichiarato prescritto il credito per contributi relativi al mese di gennaio 2003;
che avverso tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE San Paolo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
che successivo ricorso per cassazione è stato proposto anche dall’INPS, che ha dedotto un motivo di censura, poi illustrato con memoria;
che Casa Regina Apostolorum della Pia Società Figlie di San Paolo ha resistito con controricorso al ricorso successivo,
eccependone preliminarmente l’inammissibilità per assoluta novità della questione proposta;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 12.3.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con i tre motivi del ricorso principale, variamente prospettati sub specie di omesso esame circa un fatto decisivo, violazione degli artt. 1334, 1335 e 2943 c.c. e nullità della sentenza per motivazione illogica e comunque apparente, Casa Regina RAGIONE_SOCIALE della Pia Società Figlie di San Paolo si duole che i giudici territoriali abbiano ritenuto che il messaggio di posta elettronica del 3.1.2007 avesse valore interruttivo della prescrizione dei contributi dovuti per i mesi di febbraio e marzo 2003;
che, con l’unico motivo del ricorso successivo, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c. e 3, commi 9, 10 e 10bis , l. n. 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto prescritto il credito per contributi relativi al mese di gennaio 2003, ancorché, per effetto dell’art. 3, comma 10 -bis , cit., il termine dovesse ritenersi sospeso fino al 31.12.2022 per i contributi maturati al 31.12.2017;
che i tre motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure proposte, e sono inammissibili, pretendendo da questa Corte un riesame del giudizio di fatto in conseguenza del quale i giudici d’appello hanno ritenuto che il messaggio di posta elettronica inviato all’odierna ricorrente in data 3.1.2007 avesse validamente interrotto la prescrizione;
che, al riguardo, è appena il caso di ricordare che la valutazione del giudice di merito circa l’idoneità di un atto ad interrompere
validamente la prescrizione costituisce giudizio di fatto che è normalmente sottratto al sindacato di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (v. per tutte Cass. n. 207 del 1971 e innumerevoli succ. conf.), qui nemmeno invo cabile in considerazione della preclusione di cui all’art. 348 -ter , ult. co., c.p.c., nel testo vigente ratione temporis , avendo i giudici territoriali confermato sul punto la sentenza di primo grado;
che, con riguardo all’unico motivo di censura di cui al ricorso successivo dell’INPS, va premesso che il differimento dell’efficacia della disciplina della prescrizione dei contributi dettata dall’art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995, è stato previsto dal successivo comma 10bis (introdotto dall’art. 19, d.l. n. 4/2019, conv. con l. n. 26/2019) limitatamente ‘agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria’ che fanno capo alle gestioni previdenziali amministrate dall’INPS ‘cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165’;
che la diversa tesi propugnata dall’INPS, secondo cui il differimento dell’efficacia della disciplina della prescrizione riguarderebbe le contribuzioni afferenti alle gestioni ex INPDAP, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro obbligato a corrisponderle sia o meno una pubblica amministrazione ex art. 2, d.lgs. n. 165/2001, non appare condivisibile in relazione alla genesi storica e alla ratio della norma in esame (su cui v. Cass. n. 31060 del 2024);
che sulla natura di pubblica amministrazione dell’odierna ricorrente principale la sentenza impugnata nulla dice;
che, trattandosi di questione che involge indagini anche su profili di fatto, non può essere dedotta in questa sede di
legittimità senza precisare come e quando essa sarebbe stata introdotta nel giudizio di merito (così da ult. Cass. n. 3473 del 2025);
che, pertanto, anche il ricorso successivo va dichiarato inammissibile;
che le spese del giudizio di legittimità vanno senz’altro compensate, in ragione della soccombenza reciproca;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità di entrambi i ricorsi, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente successivo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12.3.2025.