Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2214 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 2214 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2024
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/12/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 31414-2021 proposto da: COGNOME NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
nonchŁ contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchŁ contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 704/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 07/06/2021 R.G.N. 1204/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 31414/21
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 7.6.2021 n. 704, la Corte d’appello di Milano respingeva il gravame proposto da COGNOME COGNOME avverso la sentenza del tribunale di Como che aveva parzialmente accolto l’opposizione, proposta da quest’ultimo, ex artt. 615, 617 e 618 bis c.p.c., avverso il pignoramento presso terzi dell’1.3.18, relativo a 46 cartelle esattoriali e 10 avvisi di addebito per la somma capitale di € 215.276,93, aventi ad oggetto , per la maggior parte, contributi omessi e connesse sanzioni da versare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; l’opposizione era diretta a far accertare la non debenza delle somme portate dagli atti riscossivi impugnati, per intervenuta prescrizione quinquennale.
Il tribunale dopo aver dichiarato il parziale difetto di giurisdizione e la parziale cessazione della materia del contendere, respingeva nel resto il ricorso, perché la prescrizione non era maturata attesa la regolare notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito e la esistenza di atti interruttivi come risultanti dalla documentazione prodotta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; inoltre, ad avviso del medesimo tribunale, in riferimento ai restanti atti asseritamente non notificati, l’ intimazione di pagamento notificata l’1.12. 17, poiché conteneva la trascrizione integrale delle cartelle esattoriali sottostanti, equivaleva a prima notifica delle stesse, quindi, anche in tal caso, la prescrizione non era decorsa.
La Corte d’appello rigettava il gravame perché le censure sulla validità delle notifiche erano tardive in quanto il COGNOME avrebbe dovuto sollevarle nell’atto introduttivo del giudizio o, tutt’al più, nella prima difesa utile, mentre invece la documentazione prodotta dall’agente della riscossione volta a dimostrare la ritualità della notifica degli atti impugnati e la conseguente interruzione del termine di prescrizione del credito era stata tardivamente contestata dal contribuente.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, COGNOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di sei motivi (di cui i primi cinque, proposti con un’unica parte argomentativa), illustrati da memoria, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con distinti controricorsi ; in particolare, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., e per violazione dell’art. 58 comma 2 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corte d’appello trascurato di considerare l a documentazione depositata dall’agente della riscossione, secondo le eccezioni formulate dal ricorrente, nel senso della non regolare notifica delle cartelle di pagamento.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c., e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per avere la Corte acriticamente trascurato la circostanza della non regolare notifica delle cartelle di pagamento, tralasciando l’esame della documentazione versata in atti dall’agente della riscossione, sull’erroneo presupposto che il Sig. COGNOME NOME avesse dato atto del regolare ricevimento delle stesse.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione dell’articolo 3 comma 9 della legge n. 335/95, in relazione al mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione già sollevata in primo grado, allorché era stato eccepito che erano prescritti gli importi, per buona parte dei contributi richiesti in pagamento.
Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’eccezione di prescrizione, avendo la Corte ritenuto che l’appellante si fosse limitato a una contestazione generica, non evidenziando alcun elemento utile a individuare il credito che si assumesse prescritto, laddove la stessa eccezione era stata correttamente
formulata in quanto la parte poteva limitarsi a sollevare l’eccezione ossia ad allegare l’effetto estintivo derivante dall’inerzia del titolare del diritto.
Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., sempre in relazione alla prescrizione, non avendo la Corte valutato quanto chiarito dal ricorrente nel corso del processo di primo grado nelle note defensionali del ricorrente e poi con il terzo motivo dell’atto di appello, dove aveva esattamente specificato i periodi caduti in prescrizione e le relative somme, indicando, altresì, l’importo residuo che sarebbe stato dovuto.
Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art.111 Cost., dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per avere la Corte acriticamente trascurato l’esame della documentazione versata in atti dal ricorrente, sulla domanda di cessazione della materia del contendere.
Premesso che la circostanza rappresentata da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nelle memorie circa inammissibilità del ricorso per l’intervento del nuovo 3 bis d.l. 146 2021 non è pertinente, trattandosi non di pignoramento presso terzi che attiene a ruoli, ma, piuttosto, a cartelle di pagamento, i motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono inammissibili.
Oltre a i profili di ‘mescolanza’ e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei -aventi ad oggetto la contestazione della regolare notificazione delle cartelle e l’affermazione della conseguente prescrizione del credito – tesi ad accreditare un complessivo vizio motivazionale, peraltro in presenza di una doppia decisione ‘conforme’, ex art. 348 ter c.p.c., va rilevato come le predette censure non contestano efficacemente l’accertamento, espresso dalla Corte d’appello, che i documenti comprovavano la ritualità della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito (per la tardiva contestazione di tale documentazione in primo grado, da parte del ricorrente) e il conseguente mancato perfezionarsi della
prescrizione del credito contributivo, né contestano efficacemente l’accertamento espresso dalla medesima Corte del merito circa la mancanza dei presupposti -con il richiamo della sentenza di primo grado -per la cessazione della materia del contendere riferita alle cartelle oggetto di rateizzazione e a quelle oggetto di rottamazione.
Le spese di lite, in favore di entrambi gli Istituti controricorrenti seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a pagare sia all’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, che liquida nell’importo di € 8 .000,00, oltre € 200,00 per rimborso spese, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge, per ciascuno degli enti convenuti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del