Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11011 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11011 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 3790-2019 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALEF. –RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già RAGIONE_SOCIALE),
– intimata –
Oggetto
PREVIDENZA
PROFESSIONISTI
R.G.N.3790/2019
Ud.11/03/2025 CC
avverso la sentenza n. 3010/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/07/2018 R.G.N. 4430/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Avv. NOME COGNOME adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, e impugnava la cartella esattoriale n. NUMERO_DOCUMENTO per l’importo di euro 69.220,76 per contestati contributi omessi e sanzioni aggiuntive relativi al periodo 2005-2011. Il ricorrente deduceva il difetto di titolo per l’iscrizione a ruolo della cartella, la tardività dell’iscrizione a ruolo con la decadenza dalla pretesa, la nullità della notifica, la prescrizione del credito azionato e chiedeva l’annullamen to della cartella. Si costituiva Equitalia Sud chiedendo il rigetto dell’impugnazione e depositando documentazione circa la notifica della cartella. Si costituiva la Cassa Nazionale di previdenza e assistenza Forense contestando le eccezioni del ricorrente e chiedendo, in ogni caso, che ove si fosse ritenuta la decadenza dalla iscrizione a ruolo, il ricorrente fosse condannato al pagamento dell’importo di euro 69.214,62 a titolo di contributi e sanzioni omesse. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3529/2014, rigettava l’opposizione e condannava il ricorrente alle spese.
Proponeva appello in via principale l’Avv. NOME COGNOME Si costituiva la Cassa Nazionale di previdenza e assistenza Forense chiedendo il rigetto dell’appello principale e spiegando appello incidentale. Si costituiva Equitalia Sud s.p.a. chiedendo i l rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 3010/2018 depositata il 24/07/2018 la Corte di Appello di Roma respingeva l’appello e condannava il ricorrente alle spese.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. NOME COGNOME con due motivi. La Cassa Nazionale di previdenza e assistenza Forense si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione; L ‘Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.
Il ricorrente e la Cassa controricorrente hanno depositato memorie illustrative.
Nella memoria illustrativa, l’Avv. NOME COGNOME deduce che nelle more del giudizio il ricorrente ha deciso di aderire alla rottamazionequater prevista dalla legge di bilancio del dicembre 2022; afferma di aver provveduto già ad alcuni pagamento e chiede rinvio della causa a nuovo ruolo, in data successiva al 30/05/2027.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio dell’11/03/2025.
Considerato che :
In via preliminare va rilevato che la Corte non può aderire all’istanza di rinvio a nuovo ruolo proposta dal ricorrente nella memoria illustrativa sul presupposto della presentazione di istanza di rottamazione dei carichi controversi ai sensi dei commi 197 e 198 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e tanto per l’assorbente ragione che non è stata depositata in atti l’istanza né il provvedimento di accoglimento della stessa e che per questa ragione non è possibile ricondurre le prove dei pagamenti effettuati alla cartella esattoriale n. 097 2013 0104368457000; rimane così sfornito di prova il presupposto per l’applicazione della normativa invocata e la Corte, anche per l’assenza di adesione alla richiesta della parte controricorrente, è tenuta a decidere il ricorso.
Con il primo motivo la difesa di parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riguardo
agli artt.112, 115 e 116 cpc e 2697 cod. civ. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. -omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360, primo comma n. 5, c.p.c.
2.1. Con il secondo motivo la difesa di parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riguardo agli artt.112, 115 e 116 e 434 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ..
2.2. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché logicamente e giuridicamente connessi. In sostanza il ricorso lamenta che la sentenza sarebbe erronea perché non avrebbe considerato la prescrizione del credito portato dalla cartella notificata a febbraio 2013 e riferita ad annualità dal 2005 al 2011 almeno con riguardo alle annualità più risalenti, dal 2005 al 2008.
2.3. Orbene, la motivazione della sentenza impugnata afferma che la decorrenza della prescrizione non operava nella fattispecie se non dal momento dell’accertamento; in tal senso la motivazione appare conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale occorre distinguere l’ipotesi in cui via sia stata trasmissione inveritiera dei dati fiscali e l’ipotesi in cui vi sia stata omissione della trasmissione. In caso di omessa trasmissione dei dati di reddito, la prescrizione non decorre se non dall’accertamento condotto dall’Ufficio. In tal senso si consideri che «l’art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione
dovuta da parte dell’obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l’ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all’anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione» (Cass. 22/11/2021, n. 35873; Cass. 16/03/2011, n. 6259; Cass. 17/04/2007, n. 9113).
2.4. La sentenza impugnata formula un ragionamento basato su questo principio e afferma come nel giudizio di primo grado il ricorrente non avesse rappresentato e dimostrato di avere inviato le dichiarazioni alla scadenza dei termini relativi ai singoli anni.
2.5. Quanto dedotto in proposito dal ricorrente è qualificato dalla sentenza quale fatto nuovo e inammissibile in grado di appello; la motivazione in proposito va esente da censure perché conforme a consolidato orientamento della Corte secondo il quale nel rito del lavoro è inammissibile la produzione in appello di documenti di formazione antecedente il giudizio, genericamente indicati e sulla cui esibizione sia intervenuta una decadenza, né in tal caso può essere esercitato il potere officioso del giudice di ammissione di nuovi mezzi di prova, che opera sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi a seguito del contraddittorio delle stesse (Cass. 21/11/2016, n. ).
2.6. Nemmeno in questa sede il ricorrente ha chiarito come, dove e quando avrebbe dedotto nel giudizio di primo grado di avere inviato le dichiarazioni annuali invocando il medesimo fatto quale decorrenza del termine di prescrizione;
di qui un profilo di inammissibilità del secondo motivo di ricorso.
2.7. Circa i presupposti di fatto per l’applicazione della disciplina della decorrenza della prescrizione vi è, altresì, un accertamento in fatto conforme tra la sentenza di primo grado e quella di secondo grado. In tal senso il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto dell’invio delle dichiarazioni annuali, non vale a superare la ratio decidendi della sentenza impugnata e presenta ulteriori profili di inammissibilità perché, come eccepito dalla parte controricorrente, non specifica sotto quale profilo le due decisioni di merito si differenzierebbero: si consideri che «nell’ipotesi di doppia conforme, prevista dall’art. 348ter , comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Cass. 28/02/2023, n. 5947).
2.8. Per questa via i motivi di ricorso non attingono il percorso motivazionale della corte di appello e vanno respinti.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso,
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi e accessori come per legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta