Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 565 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 565 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 24739-2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 134/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/01/2020 R.G.N. 3991/2016;
Oggetto contributi
R.G.N. 24739/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/11/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Per quanto rileva in questa sede, la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso una cartella esattoriale emessa dalla RAGIONE_SOCIALE e avente ad oggetto il pagamento di contributi relativi alle annualità 2006 e 2009.
Riteneva la Corte che i pagamenti parziali già eseguiti da COGNOME fossero stati imputati a scomputo del maggior credito della RAGIONE_SOCIALE, senza che su tale imputazione fosse stata mossa alcuna contestazione dalla professionista. Ella aveva invece eccepito la prescrizione, però infondatamente, visto l’atto interruttivo comunicato dalla RAGIONE_SOCIALE il 27.2.2012.
Avverso la sentenza, NOME COGNOME ricorre per due motivi.
La RAGIONE_SOCIALE e il concessionario per la riscossione, RAGIONE_SOCIALE, resistono con controricorso. La RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1195 c.c. e 112 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, per non avere considerato la Corte che sin dal primo grado era
stata contestata l’imputazione compiuta dalla RAGIONE_SOCIALE in modo unilaterale e in violazione del previo accordo raggiunto.
Con il secondo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione della l. n.247/12, nonché omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte escluso la compiuta prescrizione invece maturata per il debito dell’annualità 2006, atteso che l’atto interruttivo intervenne nel 2012, oltre i cinque anni necessari ai fini della prescrizione.
Preliminarmente va respinta la richiesta di riunione avanzata da parte ricorrente: la riunione in cassazione riguarda il solo caso di cui all’art.335 c.p.c., ovvero di separati ricorsi per impugnazione della medesima sentenza, laddove nel caso di specie si chiede la riunione di ricorsi proposti per impugnare distinti provvedimenti, e finalizzata alla sospensione del processo in cassazione nell’attesa della definizione del giudizio, pendente in primo grado, di querela di falso sulla sottoscrizione dell’avviso di ricevimento dell’atto interruttivo della prescrizione.
Tanto premesso, il primo motivo è inammissibile.
La Corte d’appello ha specificato che la professionista non aveva posto in discussione l’imputazione dei pagamenti compiuti dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo si limita ad asserire che tale contestazione era invece stata sollevata in primo grado, ma nulla dice sul fatto che anche in grado d’appello, a mezzo di motivo di gravame, la contestazione fosse stata riproposta.
Il motivo risulta dunque generico poiché non sottopone a specifica censura l’affermazione della Corte secondo cui, davanti a sé, non fu proposta alcuna contestazione sulla imputazione compiuta dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
Esso infatti non reca alcuna specifica censura alla ratio decidendi della pronuncia impugnata, ovvero che la pres crizione non è compiuta nemmeno per l’annualità 2006, in quanto il dies a quo della prescrizione decorreva non dal 2006, ma dall’invio alla RAGIONE_SOCIALE della comunicazione dei redditi percepiti nel 2006, invio avvenuto il 2.8.2007.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, mentre non si deve statuire sulle spese nel rapporto con RAGIONE_SOCIALE cui il ricorso deve ritenersi notificato a soli fini di litisdenuntiatio, essendo la RAGIONE_SOCIALE l’unica legittimata passiva sulla contestazione della pretesa sostanziale (v. Cass. S.U. n.7514/22).
i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attes a l’inammissibilità del ricorso , si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.