Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4675 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4675 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19018/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrenti-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 891/2021 depositata il 05/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE proponeva gravame avverso la sentenza n. 686/2016 emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e pubblicata il 18.06.2016 con cui era stata accolta l’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 1017/14, che veniva pertanto revocato.
Si costituivano RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE contestando l’appello principale ed in via incidentale criticavano la decisione nella parte in cui aveva affermato l’imprescrittibilità dei contributi consortili.
Con sentenza n. 891/2021 pubbl. il 05/05/2021 la Corte di appello di Firenze in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava non dovuti i contributi richiesti dal RAGIONE_SOCIALE fino all’anno 2004; respingeva l’appello principale e per l’effetto conferma integralmente la sentenza impugnata.
Il Giudice del gravame esaminava in via prioritaria le questioni relative all’eccepita prescrizione rilevando che gli oneri richiesti in via monitoria erano per loro natura periodici, che maturano di anno in anno, sicché doveva trovare applicazione il disposto dell’art. 2948 c.c. n. 4) c.c. e quindi, la prescrizione quinquennale.
Ciò posto, passando all’esame della fattispecie concreta, osservava che la somma ingiunta -riferita ai contributi consortili per ‘riannessione
vicinale’, relativi agli anni 1978, 1981, 1983, 1985, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004 e 2011 – fosse stata richiesta in pagamento dal RAGIONE_SOCIALE con raccomandate A.R. in data 15.04.2013 e 17.06.2013.
Tuttavia, dal momento che la data di acquisto della proprietà consorziata de qua risale al 21.12.2007, l’obbligazione nascente dalla partecipazione al RAGIONE_SOCIALE, anche per la causale azionata col ricorso monitorio di ‘riannessione vicinale’, non era opponibile alle appellate, per il periodo precedente tale data, atteso che ‘ la partecipazione o l’adesione a un consorzio già costituito da parte dell’acquirente di un immobile compreso nel consorzio deve risultare da una valida manifestazione di volontà ‘ (così Cassazione n.22641 del 03/10/2013) con cui il nuovo consorziato richiami lo Statuto.
Pertanto, l’eccezione di prescrizione doveva intendersi maturata per i contributi consortili asseritamente dovuti dalla data di acquisto della proprietà sino al 2008, peraltro facenti capo alla venditrice, dovendo la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c. farsi decorrere dalle delibere di approvazione dei rendiconti consuntivi, in quanto, come asserito dallo stesso RAGIONE_SOCIALE e come si evinceva dalla stessa delibera del 3.05.2013, tali contributi sarebbero stati approvati nel passato, con diverse delibere assembleari.
Non ostava a tale valutazione il fatto che l’eccezione di prescrizione non fosse stata fatta valere mediante impugnativa della delibera del 3.05.2013, poiché pur avendo l’assemblea consortile, approvato con tale delibera la fatturazione postuma dei predetti contributi – a tale data, non era possibile eccepire la prescrizione maturata per gli stessi contributi dovuti sino al 2008, in quanto le Appellate hanno avuto contezza di quello
che sarebbe stato il proprio debito, solo con l’approvazione, da parte del RAGIONE_SOCIALE, della scheda n. 32 delle fatture da emettere, avvenuta con delibera del 15.11.2013.
Pertanto, siccome il D.I. opposto era stato emesso proprio sulla base di tale scheda e siccome non era stato addotto da parte del RAGIONE_SOCIALE, quale motivo di appello, la omessa valutazione da parte del Tribunale, della mancata impugnativa di detta delibera consiliare, l’eccezione di prescrizione anche sotto tale profilo doveva ritenersi ammissibile e valutabile in questa sede, anche perché la scheda analitica contabile di cui al doc. 4 non era stata richiamata nel verbale del CdA del 15.11.2013.
Riteneva pertanto che poiché il Tribunale aveva comunque accolto l’opposizione, l’appello incidentale veniva accolto con la sopra diversa motivazione, ed in parziale riforma del decisum , mediante sua integrazione, dichiarando l’estinzione, per intervenuta la prescrizione quinquennale interrotta solo a far data dall’8 maggio 2013 – dei contributi dovuti sino a giugno 2008 (l’ultimo dei quali risalente al 2004) di pertinenza del RAGIONE_SOCIALE dal 2007 ed precedenza del suo dante causa.
Con riguardo all’appello principale rilevava che al momento del deposito del ricorso monitorio la documentazione prodotta dal RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto essere ritenuta prova adeguata del preteso credito azionato, né a maggior ragione, la stessa documentazione non avrebbe potuto affatto costituire prova adeguata del credito nell’ordinario giudizio, a cognizione ordinaria, conseguente all’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, di talché in difetto di produzione della delibera di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo relativi al contributo richiesto in data 31.05.2011 pari ad € 206,29 Iva compresa e
verosimilmente maturato in tale esercizio, il credito del RAGIONE_SOCIALE nei confronti delle Appellate era stato ritenuto correttamente insussistente, ove si consideri che le richieste di pagamento avanzate dall’appellante, in data 5.04.2013 e 17.06.2013 erano state contestate da TFE, con missiva del 12.11.2013 non solo perché prescritte le pretese ivi avanzate, ma anche perchè ritenute infondate, per non essere l’obbligazione nascente dalla partecipazione al RAGIONE_SOCIALE loro opponibile per il periodo precedente all’acquisto della proprietà in capo al RAGIONE_SOCIALE.
A tali considerazioni aggiungeva che, il tenore della delibera del Comune di RAGIONE_SOCIALE n. 268 del 21.04.2004 era chiaro nel distinguere tra:
Estinzione di servitù di uso pubblico su strade vicinali;
Declassificazione con dismissione dall’elenco delle strade pubbliche di alcune porzioni di strade comunali.
Nel primo caso la proprietà della strada non era comunale, pur essendo la strada stessa gravata da servitù di uso pubblico, nel secondo caso si.
Riteneva che o il RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto in pagamento i contributi considerando la superficie gravata da servitù di uso pubblico comunque facente parte del perimetro consortile e ciò avrebbe dovuto fare approvando i bilanci e i piani di riparto per ciascun esercizio e produrli in questa sede o se non l’ aveva fatto, non avrebbe potuto farlo con una fatturazione postuma ora per allora, atteso che avrebbe potuto conoscere la superficie consorziata gravata da servitù, sin dal primo contributo preteso, sol che si fosse attivato, in tal senso, presso il Comune, così come si era attivato nel 2003 per chiedere l’estinzione di tale servitù.
Peraltro, il RAGIONE_SOCIALE non aveva neppure provato esattamente quali fossero le vie rientranti nella superficie consorziata del RAGIONE_SOCIALE (neppure nella sua missiva dell’11.02.2008 doc. 10 di parte appellata)
diversamente da come invece aveva fatto con la richiesta inoltrata al Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi illustrati da memoria cui hanno resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia ai sensi dell’art 360 primo comma nr 4 c.p.c. la nullità della sentenza per errata applicazione degli articoli 132 nr 5, art 161 c.p.c e dell’art 111 Cost in relazione all’omessa pronuncia di idoneo dispositivo della decisione nr 891/2021 emessa dalla Corte di appello in tal modo privata di ogni contenuto dispositivo.
Si sostiene che la decisione dovrebbe considerarsi nulla in quanto il dispositivo che dovrebbe racchiudere la definitiva decisione della Corte sulla base delle argomentazioni contenute nella motivazione sarebbe inesistente ed insuscettibile di essere emendato con la procedura dell’art 287 c.p.c.
Si lamenta che il dispositivo avrebbe fatto riferimento ad una sentenza diversa da quella appellata ed inoltre ha fatto riferimento all’appellata pur trattandosi di due distinte società, nell’applicare il principio della soccombenza viene indicato un solo soggetto peraltro estraneo al giudizio, nel dispositivo le spese sono liquidate in € 9.515,00 in contrasto con il riferimento nella parte motiva al d.m. 55/2014.
Con un secondo motivo si denuncia in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c la violazione e falsa applicazione degli articoli 11.33 e 34 dello Statuto e dell’art 2948 nr 4 c.c. e l’invalidità.
In ordine al mancato riconoscimento dell’imprescrittibilità dei crediti consortili in assenza del carattere di periodicità degli stessi e comunque per errata interpretazione degli articoli 2943 e 2944 c.c. in ordine all’interruzione del termine prescrizionale, in relazione alla sussistenza dei presupposti relativi al fondamento del credito di cui all’art 633 c.c. e dell’art 35 dello Statuto ai fini dell’emissione del credito.
Con il terzo motivo si censura la decisione nella parte in cui in violazione degli arti articoli 19 e 35 dello Statuto consortile non è stata riconosciuta in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. l’esattezza e la validità delle delibere dell’Assemblee dei soci del 3.5.2013 e del CDA del 15.11.2013 ai fini della prova del credito e della sussistenza dei presupposto di cui all’art 633 c.p.c. per l’emissione dei decreti ingiuntivi.
Con il quarto motivo si denuncia ai sensi dell’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. per omessa ed errata valutazione del corredo probatorio e conseguente erronea ricostruzione di circostanze fattuali rilevanti ai fini dell’accertamento della sussistenza del credito ingiunto.
Il primo motivo è inammissibile relativamente alla dedotta nullità della decisione per i denunciati errori.
La non corretta individuazione nel dispositivo della sentenza impugnata riportata correttamente nell’epigrafe, la mancata menzione di una sola delle parti appellate deve essere qualificato come mero errore materiale in cui è incorsa la Corte d’Appello di Firenze nella redazione della sentenza , come tale emendabile esclusivamente attraverso il procedimento disciplinato dagli art 288-288 c.p.c. e non devolvibile al sindacato di questa Corte, che, essendo di mera legittimità non consente alla Corte di Cassazione di correggere errori materiali contenuti nella sentenza del
giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l’istanza di correzione anche dopo la presentazione del ricorso per Cassazione (cfr. Cass n. 13629/2021; Cass nr 1348/1995).
Questa Corte potrà, pertanto, limitarsi a rilevare ed accertare l’errore materiale al limitato fine di escludere la ricorrenza di un errore di giudizio o di attività (Cass 2016 nr 1420; 2004 nr 10376).
Come è stato affermato da questa Corte, deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e che si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile “ictu oculi” (Cass 2011 nr 19601; Cass 2002 nr 5196).
Il secondo motivo è fondato.
Rispetto al termine di prescrizione questa Corte ha già chiarito che: “diversamente da quanto opinato dalla corte fiorentina (che su tale presupposto, evidentemente, ha ritenuto applicabile, nella specie, il termine prescrizionale di cui all’ ex art 2948 nr 4 c.c.,), quella di pagamento degli oneri consortili non può qualificarsi come prestazione di carattere periodico e in proposito, infatti, è sufficiente richiamare quanto sancito, affatto condivisibilmente, dalla sentenza nr 21625 del 2023 e del12189/25 (resa, peraltro, in fattispecie assolutamente analoga a quella oggi all’esame del Collegio), a tenore della quale (cfr. pag. 3-4 della sua motivazione). La ragione per l’esclusione della natura periodica dell’onere consortile risiede (…), precisamente, nella circostanza che gli oneri consortili divengono esigibili annualmente, sulla base della rendicontazione che i gestori del consorzio presentano all’assemblea,
costituendo la relativa deliberazione di approvazione il titolo legittimante la pretesa di pagamento. Da tanto consegue, quindi, che la spesa per oneri consortili non può dirsi periodica, in quanto è tale solo la spesa che trovi la sua fonte in un atto presupposto immutabile (sia di fonte legale che negoziale) e che veda la somma dovuta periodicamente come semplice frazionamento temporale del dovuto (emblematico il caso delle retribuzioni; cfr. Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 30546 del 20/12/2017).
Diversamente ove, come nella specie, sia la deliberazione consortile di approvazione del rendiconto a costituire di anno in anno la fonte dell’obbligo di pagamento pro quota del singolo consorziato (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 35847 del 22/11/2021), la somma dovuta trova la sua fonte nella deliberazione stessa e, come tale, non può in alcun caso essere assimilata a quella periodica, come definita dall’ ex art 2948 nr 4 c.c.,
La non riconducibilità della prestazione di pagamento degli oneri consortili de quibus a quelle aventi carattere periodico, dunque, comporta, necessariamente, la inapplicabilità, nella specie, del termine prescrizionale quinquennale, ex art 2948 nr 4 c.c., applicato, invece, dalla corte territoriale”. Quindi: “deve ritenersi che, indubbia la prescrittibilità (o, se si preferisce, esclusa la imprescrittibilità) delle prestazioni di pagamento di cui si discute, il relativo termine prescrizionale non può che individuarsi in quello ordinario decennale (cfr. Cass. n. 21625 del 2023)”. In tal senso da ultimo è anche Cass. n. 12189 del 2025.
In tale contesto nell’attuale giudizio la censura va accolta nei limiti di quanto esposto ed occorre ribadire la prescrittibilità dei contributi consortili entro un termine ordinario decennale e non quinquennale come previsto dall’ ex art 2948 nr 4 c.c.
La censura relativa all’interruzione della prescrizione risulta assorbita.
Il terzo motivo è inammissibile in quanto la critica inerisce al giudizio di fatto.
Le doglianze sono attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa che ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass 2017 nr 13238; 2015 nr 26110).
Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento al quarto motivo giacchè anche in questo la critica inerisce ad un giudizio di fatto.
Nella specie, la censura, contrappone alla ricostruzione della vicenda fattuale operata dal giudice una diversa lettura delle risultanze di causa traducendosi in una non consentita richiesta di una nuova rivalutazione delle questioni di fatto, già adeguatamente vagliate dal giudice d’appello.
Il ricorso va quindi accolto in relazione al secondo motivo mentre i restanti vanno dichiarati inammissibili, con il parziale assorbimento del secondo motivo; la decisione va cassata e rinviata alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Resta assorbita la questione sollevata con il primo motivo circa la non corretta applicazione dei parametri normativi nella liquidazione delle spese stante la revisione degli oneri processuali all’esito del giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo nei limiti di cui in motivazione, il terzo e il quarto cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma 26.02.2026
Il Presidente
(AVV_NOTAIO NOME COGNOME)