Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27052 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 27052 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6491-2023 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3400/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, del 20/09/2022 R.G.N. 473/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Contributi previdenza
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/07/2024
CC
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 20.9.2022, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato in toto l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il decreto ingiuntivo con cui il locale Tribunale le aveva ingiunto di pagare all’RAGIONE_SOCIALE somme per contributi non versati; che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;
che, a seguito di formulazione di proposta per la definizione accelerata ex art. 380bis c.p.c., parte ricorrente ha insistito per la decisione della causa;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11.7.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia ‘violazione ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per motivazione apparente e contraddittoria’, nonché ‘omesso esame del Regolamento RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, degli artt. 1219 e 2943 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 3, comma 9, l. n. 335/1995′ (co sì il ricorso, pag. 4), per avere la Corte di merito ritenuto, difformemente dal primo giudice, che gli estratti contributivi inviatile dall’RAGIONE_SOCIALE in data 11.11.2002, 6.7.2007, 22.2.2010, 22.2.2013 e 13.2.2015 costituissero atti idonei a interrompere la prescrizione;
che, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata ritualmente comunicata alle parti, si tratta di censure, ancorché proposte sub specie di violazione di legge,
che mirano a sovvertire l’accertamento di fatto svolto dalla Corte di appello in ordine all’idoneità degli atti in questione ad interrompere la prescrizione dei contributi, senza peraltro trascrivere adeguatamente gli atti medesimi, in violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso (cfr. in tal senso da ult. Cass. n. 17809 del 2023), e senza considerare che la deduzione concernente la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene propriamente alla sufficienza della motivazione ed è, pertanto, inammissibile in questa sede di legittimità ove, come nella specie, trovi applicazione l’art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c., nella formulazione novellata dal d.l. n. 83/2012, conv. con l. n. 134/2012 (così, in particolare, Cass. n. 11863 del 2018, sulla scorta di Cass. S.U. n. 8053 del 2014);
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;
che, definendosi il presente giudizio in conformità alla proposta formulata ex art. 380bis c.p.c., si ravvisano altresì i presupposti per la condanna di parte ricorrente ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., costituendo manifestamente un abuso del processo il fatto di chiedere la decisione della causa senza nemmeno peritarsi di illustrare le ragioni di dissenso rispetto alla proposta medesima (arg. ex Cass. S.U. nn. 28540 e 36069 del 2023);
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in € 8.200,00, di cui € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Condanna inoltre parte ricorrente a pagare a parte controricorrente l’ulteriore somma di € 4.000,00 nonché a versare la somma di € 4.000,00 alla Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11.7.2024.