Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7691 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7691 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27460-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC dell’avvocato COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonchè contro
2M RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
Oggetto
Appalto contributi art.29 d.lgs. n.276/03
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/02/2024
CC
– intimata –
avverso la sentenza n. 1489/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/03/2018 R.G.N. 632/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Bologna accoglieva l’opposizione proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dall’INPS, avente ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni dovuti da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in via solidale, ex art.29 d. lgs. n.276/03, quale committente di un appalto affidato alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
Riteneva la Corte che si fosse verificata la decadenza biennale di cui all’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03 essendo la notifica dell’avviso di addebito avvenuta dopo i due anni seguenti alla cessazione del contratto d’appalto.
Contro la sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per 2 motivi illustrati da memoria.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria.
In data 27.1.2023 questa Corte ordinava la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non essendo la stessa perfezionatasi.
La notifica era eseguita nei confronti del commissario liquidatore della RAGIONE_SOCIALE.
All’adunanza camerale, il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art.29 , co.2 d. lgs. n.276/03. Sostiene l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che la decadenza biennale prevista dalla norma si applica all ‘a zione del lavoratore, non anche alla pretesa dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE relativa ai contributi, rispett o alla quale continua a valere il solo regime di prescrizione quinquennale.
Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03, nonché degli artt.2964, 2966, 2967 c.c., ritenendo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che la decadenza possa essere interrotta anche da un atto stragiudiziale come il verbale ispettivo.
Il primo motivo è fondato e va pertanto accolto, con assorbimento del secondo motivo.
Secondo un orientamento consolidato di questa Corte, il termine biennale di decadenza previsto dall’art.29, co.2, d. lgs. n.276/03, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d. l. n.5/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n.35/2012 -ossia, pacificamente, quello applicabile ratione temporis al caso di specie -si applica al solo lavoratore, e non anche all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la cui azione è soggetta esclusivamente al termine di prescrizione (Cass.18004/19, Cass.22110/19, Cass.41373/21).
Tale orientamento, da cui non v’è motivo di discostarsi, non essendo emerse ragioni giuridiche in senso contrario dalle difese dei controricorrenti, valorizza il dato
sistematico rappresentato dell’autonomia dell’obbligazione contributiva rispetto all’obbligazione retributiva. La prima fa capo all’ente previdenziale, è distinta e autonoma rispetto alla seconda, è indisponibile, e va commisurata alla retribuzione dovuta sulla base della contrattazione collettiva (c.d. minimale contributivo). Dal che l’incoerenza di un assetto di rapporti in cui il lavoratore potrebbe esigere tempestivamente la retribuzione rispettando il biennio di cui all’art.29, co.2, d. lgs. n.276/03, e però tale retribuzione non potrebbe essere soggetta a contribuzione sol perché l’ente previdenziale non abbia azionato la pretesa entro due anni dalla cessazione del rapporto.
La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che si atterrà a quanto sin qui detto e provvederà all’esame anche delle questioni rimaste assorbite e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.