Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11193 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11193 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24737-2021 proposto da
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo STUDIO LEGALE RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, RAGIONE_SOCIALE COGNOMEINDIRIZZO
-ricorrente –
contro
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
–
contro
ricorrente
–
per la cassazione della sentenza n. 133 del 2021 della CORTE D’APPELLO DI LECCE, depositata il 26 marzo 2021 (R.G.N. 2101/2016).
R.G.N. 24737/2021
COGNOME
Rep.
C.C. 31/1/2025
giurisdizione Manodopera agricola e contribuzione dovuta.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 133 del 2021, depositata il 26 marzo 2021, la Corte d’appello di Lecce ha accolto in parte il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Brindisi, ha annullato l’avviso di addebito impugnato , condannando ‘RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE a pagare all’INPS l’importo di Euro 18.931,72, a titolo di contributi previdenziali, e l’importo di Euro 5.887,76, a titolo di sanzioni civili.
1.1. -A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato, in pri mo luogo, che la pretesa avanzata dall’INPS non è prescritta, in quanto il termine di prescrizione dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo decorre dalla scadenza del termine previsto dalla legge per il loro versamento. È ininfluente, dunque, la scadenza del termine per l’invio all’INPS della denuncia della manodopera agricola (Dmag), scadenza individuata dal giudice di prime cure come dies a quo della prescrizione.
1.2. -Le somme versate a titolo di contributi previdenziali risultano inferiori a quelle dovute per l’ordinario orario di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva e l’Istituto ha rielaborato i conteggi sulla base di un salario non inferiore a quello del contratto provinciale.
1.3. -La Corte di merito, nel disattendere le argomentazioni del datore di lavoro, puntualizza che «il rapporto percentuale tra retribuzione e contributi non va considerato con riferimento alla differenza retributiva accertata (dovuto -erogato), ma all’ammontare complessivo delle retribuzioni dovute» (pagina 6 della pronuncia d’appello).
Le critiche del datore di lavoro sono fondate, invece, sotto un distinto profilo.
Dall’ammontare dei contributi dovuti per l’anno 2007, dev’essere defalcato l’intero importo corrisposto, pari ad Euro 22.429,71, e non il minore importo di Euro 15.359,57, computato dall’INPS.
1.4. -Il datore di lavoro, infine, non ha provato la sussistenza delle condizioni per fruire di agevolazioni contributive e, ad ogni modo, non spetta alcuna agevolazione a chi non ha applicato i contratti collettivi nazionali di categoria o i contratti collettivi territoriali.
-Azienda agraria Badessa di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, Azienda Badessa) ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello , formulando tre motivi di censura, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio .
-L’INPS resiste con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Azienda Badessa denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1185, primo comma, e 2935 cod. civ.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel far decorrere la prescrizione dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi, in una fattispecie di «ricalcolo dell’imponibile contributivo effettuata dall’Istituto in data successiva al versamento» e di «verifica postuma delle retribuzioni che, con ogni evidenza, è del tutto estranea al procedimento (ordinario) di liquidazione dei contributi» (pagina 6 del ricorso per cassazione). In quest’ipotesi, già dal momento della trasmissione della denuncia della manodopera agricola (Dmag), l’Istituto sarebbe in grado di verificare la correttezza delle retribuzioni dichiarate e potrebbe, dunque, esercitare il proprio diritto, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ.
1.1. -La censura non coglie nel segno.
1.2. -Nel riformare la pronuncia del Tribunale, che aveva attribuito rilievo alla scadenza del termine per l’invio della denuncia della manodopera agricola, i giudici d’appello si sono uniformati ai princìpi di diritto oramai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (pagine 3 e 4 della sentenza impugnata). Princìpi che le argomentazioni del ricorso e della memoria illustrativa non valgono a confutare.
In tema di contributi agricoli, il termine di prescrizione non decorre dalla data di presentazione delle denunce periodiche della manodopera da parte del datore, ma dalla scadenza del termine fissato per legge per il pagamento degli stessi. Invero, per il favor debitoris che ispira tali previsioni, l ‘ INPS non può esigere il pagamento prima della scadenza e, pertanto, non può decorrere la prescrizione, secondo il criterio generale di cui all ‘ art. 2935 cod. civ. (Cass., sez. lav., 29 gennaio 2019, n. 2432).
Invero, l’ ente previdenziale, «fino a quando l ‘ azienda può effettuare il pagamento, non può esercitare un ‘ azione di adempimento, semplicemente perché la condotta inadempiente del datore di lavoro può darsi solo alla scadenza del termine fissato per l ‘ adempimento, allorché il credito dell ‘ ente gestore diventa esigibile e il relativo diritto ‘ può essere fatto valere ‘ , in applicazione, anche per le obbligazioni contributive, del criterio generale dell ‘ art. 2935 cod. civ. (sentenza n. 2432 del 2019, cit., punto 3 delle Ragioni della decisione ).
Tali princìpi si attagliano anche al caso di specie, in quanto, anche in quel frangente, si è negato ogni rilievo alla circostanza che l ‘ Inps, già dal giorno in cui riceve le denunce trimestrali di manodopera agricola, fosse in grado di verificare la corrispondenza delle retribuzioni imponibili denunciate con quelle da dichiarare a norma di legge e, pertanto, di richiedere all ‘ azienda le relative differenze contributive.
2. -Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e sostiene che la Corte di merito abbia «presupposto immotivatamente l’inferiorità della paga corrisposta agli operai agricoli» rispetto a quella imposta dal contratto provinciale (pagina 8 del ricorso per cassazione), senza svolgere alcuna indagine sull’area, sul livello d’inquadramento degli operai, sulla paga spettante secondo la contrattazione collettiva richiamata.
3. -Con la terza critica, la ricorrente deduce, infine, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ ., la violazione dell’art. 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.
La sentenza, nel rideterminare l’importo dovuto, non avrebbe esaminato un fatto decisivo per il giudizio e, in particolare, non avrebbe considerato che l’INPS ha erroneamente effettuato «la rideterminazione dell’importo differenziale dei contributi ancora a versarsi e il recupero della fiscalizzazione sull’ammontare delle retribuzioni riferibili a tutti i lavoratori impiegati nel trimestre», includendo anche i lavoratori per i quali è stato rispettato il parametro retributivo del contratto provinciale (pagina 18 del ricorso per cassazione). Peraltro, il recupero delle agevolazioni contributive sarebbe stato disposto contra legem anche per i lavoratori per i quali è stata corrisposta la «paga di contrattazione collettiva indicata dall’INPS» (pagina 19 del ricorso per cassazione).
4. -La seconda e la terza censura possono essere esaminate congiuntamente, in quanto investono profili tra loro connessi, concernenti l’omesso esame di fatti asseritamente decisivi.
Esse si rivelano, nel loro complesso, inammissibili.
5. -I giudici d’appello hanno rilevato, in linea preliminare, che l’oggetto del contendere verte sulla differenza tra le somme versate a titolo di contributi dall’odierna ricorrente e le somme effettivamente dovute, assumendo come parametro l’ordinario orario di lavoro previsto dalla contrattazione provinciale, in quanto più favorevole.
Come si desume inequivocabilmente dalla pronuncia impugnata (pagine 2 e 3), è stata la stessa ricorrente a propugnare la tesi dell’erroneità del richiamo al contratto provinciale per l’individuazione della base retributiva imponibile ai fini contributivi e a perorare la scelta di applicare il contratto collettivo nazionale.
Poste tali premesse, i giudici del gravame hanno approfondito le critiche dell’Azienda Badessa, riconoscendole fondate quanto all’importo dei contributi già versati e respingendole, per contro, con riferimento alla richiesta di circoscrivere il rapporto percentuale tra retribuzione e contributi alle sole differenze accertate, senza valutare l’ammontare complessivo delle retribuzioni dovute (pagina 6 della sentenza d’appello).
La Corte di merito ha quindi soggiunto che non è stata offerta prova persuasiva dei requisiti di eventuali sgravi contributivi (la già citata pagina 6), precisando, ad abundantiam , che tali sgravi comunque non spetterebbero a fronte dell’inosservanza delle previsioni della contrattazione collettiva.
6. -A tali accertamenti di fatto, che i motivi di ricorso in esame si ripromettono di scalfire, la Corte di merito è giunta all’esito dell’accurata disamina della documentazione prodotta dall’Istituto e dei conteggi elaborati sulla base del raffronto tra le somme concretamente versate e quelle dovute alla stregua dei parametri contrattuali corretti.
In tale analisi, essenziale si dimostra il vaglio critico delle difese svolte dalla stessa parte ricorrente, che ha negato in radice la congruità dell’ancoraggio alla contrattazione provinciale, e dall’ente
previdenziale, che ha corroborato in giudizio il riferimento a tale parametro (pagina 6 della pronuncia impugnata).
La sentenza impugnata offre, dunque, puntuali ragguagli in ordine all’ iter logico che ha condotto al parziale accoglimento del gravame dell’INPS e ottempera all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, sancito dall’art. 111, sesto comma, Cost.
7. -Mediante l’onnicomprensivo richiamo ag li atti di causa, le doglianze, l ungi dall’enucleare un fatto storico individuat o nelle sue precise coordinate, trasfondono nel ricorso tutte le argomentazioni difensive già veicolate nei gradi di merito in ordine al carattere indifferenziato della pretesa esercitata dall’Istituto e all’omesso approfondimento delle diverse posizioni.
Le critiche, ribadite e sviluppate nella memoria illustrativa, presentano un tenore indistinto e si limitano a reiterare le deduzioni già disattese dai g iudici d’appello in virtù di una valutazione complessiva e coerente, che ha preso le mosse dalla stessa linea difensiva della ricorrente, incentrata sulla mancata applicazione del contratto provinciale, prima di ponderare i fatti allegati dal creditore e le eccezioni sollevate dall’obbligato e di esplicitare le ragioni che giustificano le modalità di calcolo adottate.
Con la deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi, i motivi tendono, dunque, a contrapporre un diverso inquadramento delle risultanze processuali, allo scopo di ottenere, in sede di legittimità, la revisione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, in contrasto con i princìpi a più riprese ribaditi da questa Corte nell’esegesi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. II, 19 luglio 2021, n. 20553).
Coglie nel segno, pertanto, l’eccezione d’inammissibilità formulata nel controricorso (pagine 4 e 5).
8. -Per quel che riguarda la paventata estensione della revoca degli sgravi anche alle ipotesi di osservanza delle previsioni alla
contrattazione collettiva, le critiche non infirmano in modo efficace l’accertamento di fatto , logicamente pregiudiziale ed assorbente, in ordine alla radicale insussistenza, per difetto di prova, dei presupposti degli sgravi.
-Le considerazioni svolte conducono, dunque, al complessivo rigetto del ricorso.
-Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
-L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a bis ricorrente quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione