SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1228 2025 – N. R.G. 00000150 2023 DEPOSITO MINUTA 29 07 2025 PUBBLICAZIONE 11 08 2025
N. R.G. 150/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
” NOME COGNOME Consigliere
l) dott. NOME COGNOME Presidente
” NOME COGNOME Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto ‘ Esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.’, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d’ordine 150 dell’anno 2023
T R A
(c.f.
, nata il 26.10.1962 a Palermo ed ivi
residente, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura speciale resa in calce al ricorso di primo grado, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Associato COGNOME–COGNOME in Palermo (INDIRIZZO
APPELLANTE
E
(c.f.
), nata il 10.10.1960 ad Altamura (BA) ed
ivi residente, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura alle liti agli atti del giudizio di primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Altamura (INDIRIZZO
APPELLATA
All’udienza collegiale tenutasi il 21.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26.01.2016 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari chiedendo l’accertamento del proprio diritto di proprietà sul fondo rustico sito in Altamura, l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare stipulato il 31.07.1997 e, in subordine, la condanna della convenuta al pagamento della penale pattuita di € 20.658,28 oltre al risarcimento dei danni.
A fondamento della domanda l’attrice esponeva che aveva invitato per ben due volte, nel 2012 e nel 2014, la a formalizzare l’atto definitivo di compravendita senza che la convenuta si presentasse all’appuntamento innanzi al Notaio indicato per il rogito definitivo.
Costituitasi regolarmente in giudizio contestava il vantato diritto di proprietà sul fondo rustico, mai trasferito, eccepiva l’intervenuta prescrizione dei diritti derivanti dalla stipula del preliminare per decorso del termine decennale di cui all’art. 2934 c.c. e la prescrizione quinquennale ex art. 2947 cc. in relazione alle domande risarcitorie spiegate. Contestava infine la fondatezza nel merito delle domande proposte, delle quali chiedeva il rigetto con il favore delle spese processuali e ristoro dei danni ex art. 96, co. 3, c.p.c.
All’esito della fase istruttoria (con assunzione dell’interrogatorio formale dell’attore) l’adito Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, con sentenza n. 120/2023 emessa in data 17.01.2023 così provvedeva:
‘ 1. Rigetta ogni domanda attorea;
Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla
Condanna a rifondere all’avv. NOME COGNOME dichiaratasi antistataria, le spese processuali che si liquidano in € 7.052,00, oltre € 1.057,80 per spese generali, IVA e CPA come per legge’.
A fondamento della decisione il Giudice di primo grado:
relativamente alla domanda di accertamento dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà sui fondi rustici, ha ritenuto che ‘ il negozio stipulato fra le parti per scrittura privata del 31 luglio 1997 è un contratto preliminare, che ha effetti meramente obbligatori, giacché con esso le parti si sono reciprocamente obbligate a concludere un futuro contratto avente effetti traslativi’;
in ordine alla domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare ex art. 2932 c.c. ed in ordine alla richiesta di pagamento della penale e dei danni, ha rilevato che ‘ in mancanza di un termine e di ogni iniziativa delle parti del contratto, gli obblighi nascenti dal preliminare si prescrivono dopo dieci anni decorrenti dalla firma del contratto o dalla scadenza del termine ivi convenuto ( in tal senso cfr. Cass., n. 5285/2012; Cass. n. 10625/2010; Cass., n.14463/2011), nella specie ogni
diritto nascente dal contratto per cui è causa è irrimediabilmente prescritto in quanto il preliminare di vendita è stato sottoscritto il 31/07/1997, non prevedeva alcun termine per la stipula del contratto definitivo e la prima richiesta di adempimento alla stipula dell’atto di vendita, quale l’atto stragiudiziale di diffida del 11.02.2012, è pervenuta dopo quindici anni dalla stipula del preliminare. In sostanza l’inattività della parte attrice protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, ha comportato ai sensi degli artt. 2934 e ss. del codice civile l’estinzione di ogni diritto ad ottenere la stipulazione definitiva, ovvero sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto non concluso;
– relativamente alla eccezione di prescrizione dei diritti derivanti dal preliminare sollevata dalla convenuta, che tale eccezione è tempestiva e fondata, poiché ‘ ritualmente proposta con la comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata il 30/06/2016, a nulla rilevando che il deposito sia avvenuto nelle ore serali del ventesimo giorno anteriore all’udienza fissata in citazione per la comparizione delle parti (20 luglio 2016). Ai sensi dell’art. 16bis co 7 del D.L. 18/10/2012, n. 179 (oggi abrogato dall’art. 11 del D.Lgs. 10/10/2022, n. 149, ma applicabile alla fattispecie ratione temporis) il deposito telematico degli atti presso la cancelleria dell’ufficio competente è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza’.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 30.01.2023, chiedendo, per i motivi di seguito indicati e in totale riforma dell’impugnata decisione, l’accoglimento delle domande proposte in primo grado con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore dei propri legali antistatari.
Ricostituitosi il contraddittorio l’appellata ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. ed ha contestato la fondatezza nel merito del gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese processuali, da distrarsi in favore del suo procuratore anticipatario.
Tanto premesso, va disattesa preliminarmente l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa dell’appellata, nell’ottica di una lettura non formalistica della norma avallata dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199) , avendo la parte appellante specificamente indicato le censure rivolte alla sentenza impugnata ed i relativi emendamenti richiesti, specificando altresì le ragioni sottese al gravame.
Con il primo motivo di gravame l’appellante censura la sentenza di primo grado per aver erroneamente ritenuto tempestiva l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta con la comparsa di
costituzione depositata telematicamente alle ore 21:01 del 30.06.2016, ossia il ventesimo giorno prima dell’udienza fissata per il 20.07.2016.
Richiama a sostegno una pronuncia della Corte Costituzionale (sent. 9 aprile 2019 n. 75, invocata anche da Cass. civ., ord. n. 28864/2018), secondo cui il deposito telematico di atti processuali effettuato dopo le ore 21:00 si considera perfezionato alle ore 7:00 del giorno successivo. Ne deduce che, nel caso di specie, essendo la comparsa stata depositata alle ore 21:01 del 30.06.2016, il deposito deve considerarsi perfezionato il giorno 01.07.2016, quindi oltre il termine di 20 giorni prima dell’udienza previsto dall’art. 166 c.p.c.
La tardività della costituzione avrebbe comportato le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., tra cui l’impossibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, come l’eccezione di prescrizione. Erroneamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto tempestiva e fondata una eccezione, che doveva invece essere dichiarata inammissibile.
Ne consegue che l’esame nel merito della domanda attorea, omessa dal Tribunale in considerazione dell’eccezione preliminare accolta, è stato rimesso a questa Corte in virtù dell’effetto devolutivo dell’appello.
Il motivo è destituito di fondamento.
Per il deposito telematico degli atti giudiziari non si è mai posto alcun problema di orario (prima o dopo le ore 21,00 del giorno di scadenza) in quanto la regola applicabile è quella indicata nella sentenza impugnata ovvero l’art. 16 bis , comma 7, del D.L. 18.10.2012 n. 179, che dispone ‘ il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza’.
L’appellante confonde il termine per il deposito telematico degli atti giudiziari con quello per le notifiche a mezzo pec, per le quali l’art. 147 c.p.c., da applicare sulla base della sentenza Corte Costituzionale n. 75/2019, scinde gli effetti per il notificante e il destinatario in base all’orario della ricevuta di consegna della pec: se la ricevuta di consegna viene generata dopo le ore 21,00 del giorno di scadenza ( e naturalmente entro le ore 24,00 dello stesso giorno) la notifica si intende perfezionata per il notificante nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna mentre per il destinatario la notificazione si considera perfezionata alle ore 7,00 del giorno successivo.
L’appellante riporta una pronuncia della Corte di Cassazione (ord. n. 28864 del 12 novembre 2018) anteriore alla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2019, per la quale: ‘Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16-septies del D.l. 179/2012 (“D.l. crescita”, convertito nella legge 221/2012) nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21.00 ed entro le ore 24.00 si perfeziona per il
notificante alle ore 7.00 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta 1 ‘.
Non si comprende, pertanto, come possa tale pronuncia del Giudice delle leggi confortare la tesi dell’appellante.
Del resto la giurisprudenza di legittimità successiva alla citata pronuncia costituzionale ha avallato il principio della scissione degli effetti della notificazione effettuata in via telematica affermando che ‘ La fictio iuris relativa al differimento al giorno seguente degli effetti della notifica eseguita dal mittente tra le ore 21 e le ore 24, è giustificata nei confronti del destinatario, poiché il divieto di notifica telematica dopo le ore 21, previsto dalla prima parte dell’art. 16-septies, tramite il rinvio all’art. 147 c.p.c., mira a tutelare il suo diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) nella quale egli sarebbe altrimenti costretto a continuare a controllare la casella di posta elettronica. Nei confronti del mittente, al contrario, il medesimo differimento comporta un irragionevole vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa, poiché gli impedisce di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa. Inoltre, la restrizione delle potenzialità (accettazione e consegna sino alla mezzanotte) che caratterizzano e diversificano il sistema tecnologico telematico rispetto al sistema tradizionale di notificazione legato all’apertura degli uffici è intrinsecamente irrazionale, venendo a recidere l’affidamento che lo stesso legislatore ha ingenerato nel notificante immettendo il sistema telematico nel circuito del processo. La reductio ad legitimitatem della disposizione si realizza con l’applicazione della regola generale di scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche con la conseguenza, in particolare, che, nei confronti del mittente, la notificazione richiesta ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 3, si perfeziona, ove la ricevuta di accettazione sia rilasciata entro le ore 24, il giorno stesso in cui è eseguita’ (così, da ultimo, Cass. civ., sez. I, 16 novembre 2023, n. 31885; conf. Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2020, n.12224; Cass. civ., sez. VI, 21 febbraio 2020, n. 4712; Cass. civ., sez. VI, 9 ottobre 2019, n. 25227).
Con il secondo motivo l’appellante si duole della regolamentazione delle spese di prime cure, che a suo avviso avrebbero dovuto essere compensate, anziché essere poste a suo carico, in considerazione del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta
La doglianza è infondata.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: ‘ La soccombenza reciproca postula una pluralità di domande proposte nel medesimo processo dalle stesse parti e non può dunque essere individuata
1 La Corte ha evidenziato che il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, infatti, introdotto (attraverso il richiamo dell’art. 147 c.p.c.), nella prima parte del d.l. n. 179 del 2012, censurato art. 16septies allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica.
nell’accoglimento solo parziale dell’unica domanda, ovvero nel rigetto della domanda ex art. 96 cpc…’ (così, ex plurimis , Cass. civ., sez. II, 28 luglio 2023, n. 23035; Cass. civ., sez. III, 23 giugno 2022, n. 20317).
Pertanto il Tribunale ha fatto buon governo di tale principio nel momento in cui, a fronte del rigetto di tutte le domande di parte attrice, ha ritenuto ininfluente il rigetto della sola domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata proposta dalla convenuta ex art. 96 c.p.c., ai fini della regolamentazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., non potendosi configurare un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’ art. 92 c.p.c.
Non si apprezza, infine, la rilevanza della doglianza (contenuta confusamente pure nel secondo motivo di gravame) dell’appellante, secondo cui attesa la ‘ totale mancata partecipazione all’incontro di mediazione ‘ da parte della convenuta ‘ il giudice avrebbe dovuto ritenere e dichiarare la non procedibilità della domanda avanzata dalla convenuta (oggi appellata) in sede giudiziale’.
Invera, l’unica domanda proposta dalla convenuta in primo grado era la richiesta di condanna dell’attrice al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma terzo, c.p.c. (che può essere disposta anche di ufficio); tale richiesta è stata rigettata e l’odierna appellata non ha inteso proporre appello incidentale avverso tale capo di sentenza.
Il rigetto dell’appello giustifica, secondo il principio della soccombenza, la condanna dell’appellante a rimborsare al procuratore anticipatario dell’appellata, avv. NOME COGNOME le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, ex D.M. 55/2014, in relazione al valore della causa e considerata la semplicità delle questioni trattate.
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1quater dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall’art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un’impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 30.01.2023, da avverso la sentenza emessa in data 17.01.2023 dal Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, tra l’appellante e , così provvede:
1°) rigetta l’appello;
2°) condanna l’appellante a rimborsare al procuratore anticipatario dell’appellata, avv. NOME COGNOME le spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 6.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, a carico dell’appellante in osservanza dell’art. 13, comma 1quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall’art. 1, co. 17, L. 228/2012.
Così decisa il 18 luglio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente ( dr. NOME COGNOME (dott. NOME COGNOME