Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16113 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16113 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18690/2021 R.G. proposto da: BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUID., COGNOME NOME, CONTE NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Bari, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 844/2021 depositata il 05/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Con sentenza del 5-7-2018 il tribunale di Bari ha accolto le domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e dagli altri soggetti indicati in epigrafe contro la Banca Monte Paschi di Siena s.p.a., e ha dichiarato la nullità di alcune clausole negoziali relative a un conto corrente intrattenuto dalla società, relativamente al tasso di interesse, all’anatocismo, alla commissione di massimo scoperto, alle valute e alle spese di tenuta del conto. Ha quindi accertato l’esistenza di un saldo a credito della correntista alla data del 31-12-2008, in luogo di quello a debito preteso dalla banca, e ha dichiarato inammissibile la domanda dell’attrice di ripetizione di indebito.
La sentenza è stata impugnata dalla banca.
La corte d’appello di Bari ha respinto l’appello.
Per quanto ancora interessa, ha ritenuto infondata la doglianza a proposito dell’eccezione di prescrizione respinta in primo grado.
Ha motivato affermando che la questione della prescrizione aveva ragione di porsi ‘ unicamente in caso di domanda di ripetizione di indebito, poiché solo una volta chiuso il conto e ricostruito l’intero rapporto pu ò̀ dirsi se un versamento effettuato dal correntista integri una rimessa solutoria o ripristinatoria e se sia, quindi, possibile la restituzione ‘ .
Di contro nel caso di specie la controversia era limitata alla questione del saldo del conto corrente bancario a una certa data, al netto delle poste illegittime, essendo stata la domanda di ripetizione
dichiarata inammissibile dal tribunale per via del conto ancora aperto, senza proposizione di censure da parte dall’appellato.
Sicché la domanda di accertamento era tale prescindere del tutto dall’eventuale maturazione del termine prescrizionale, concernente la sola domanda di ripetizione; mentre quella di rettifica del saldo doveva seguire la stessa sorte della domanda di nullità parziale del contratto, imprescrittibile ai sensi dell’art. 1422 cod. civ.
La banca ha proposto ricorso per cassazione contro la detta sentenza, deducendo un solo motivo al quale gli intimati hanno replicato con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
I. Con l’unico motivo la ricorrente assume la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1422, 2033, 2934, 2935 e 2946 cod. civ., per avere la corte territoriale escluso che l’eccezione di prescrizione possa essere sollevata anche ove il conto corrente sia aperto e in ipotesi di azioni di accertamento negativo del saldo di conto stesso. Censura la sentenza perché invece il diritto alla ripetizione delle somme sorge anche in corso di rapporto, in presenza di rimesse solutorie, e perché l’eccezione di prescrizione, pur non avendo la funzione di impedire l’accertamento della eventuale illegittimità degli addebiti contestati, ha anche quella di paralizzare gli effetti pratici che da tale accertamento deriverebbero, in particolare la restituzione al cliente dei relativi importi.
II. – Il motivo è fondato.
È inconferente la motivazione del giudice a quo .
Come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, nel rapporto di conto corrente, qualora il correntista agisca per l’accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l’ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell’elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non
ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione (v. Cass. Sez. 1 n. 9756-24).
Non interessa che la controversia, in esito alla ritenuta inammissibilità (in primo grado) della domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, non abbia più a oggetto, in appello, una simile domanda.
Il punto fondamentale è invece che a fronte di oneri del genere di quelli impugnati dalla correntista è comunque essenziale stabilire se esistano prelievi irripetibili per effetto della maturata prescrizione.
E ciò (proprio) ai fini della corretta ricostruzione del saldo.
III. L’impostazione in iure , alla quale la corte territoriale avrebbe dovuto ancorare la decisione del caso concreto, era (ed è) dunque così caratterizzata:
(a) la prescrizione ha a oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale, non l ‘azione concretamente instaurata o coltivata in secondo grado;
(b) l ‘interesse a invocare la prescrizione rileva anche prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante;
(c) nella correlazione con la domanda di ricalcolo del saldo la banca ha sempre interesse a vedere rideterminato l’ammontare ancorché dinanzi a dimostrate prassi illegittime, affinché il conteggio finale da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione; i quali dunque, per tale ragione, sono essi stessi idonei a incidere sulla quantificazione del saldo.
IV. -L’impugnata sentenza è cassata.
Segue il rinvio alla medesim a corte d’appello che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame uniformandosi al principio di diritto esposto.
La corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla corte d’appello di Bari anche per le spese del giudizio di cassazione.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione