Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15228 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15228 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO pec: EMAIL
-controricorrente-
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n.1954/2020 pubblicata il 3.6.2020, notificata il 18.6.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.3.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto:
conto corrente
─ Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 2 maggio 2017, COGNOME NOME proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli aveva respinto la domanda formulata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE San Paolo volta a ottenere la declaratoria di nullità del rapporto di conto corrente, nonché del conto anticipi intrattenuti con la banca e conseguente restituzione delle spese e interessi in misura ultralegale applicati dall’istituto di credito in carenza di valida pattuizione scritta.
2. ─ L’adito Tribunale rigettava la domanda poiché riteneva che il COGNOME avesse omesso di specificare la decorrenza del conto corrente, i saldi contabili sui quali erano stati applicati i lamentati interessi anatocistici, i tassi di interessi convenuti, le CMS convenute.
3 . ─ L’ attuale controricorrente proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, che, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che:
Le indicazioni in fatto fornite permettevano di individuare il rapporto in contestazione e anche la richiesta della somma indebitamente percepita era individuata; la documentazione contabile esibita era sufficiente alla ricostruzione dell’andamento del rapporto;
l’esistenza della non contestata apertura di credito consentiva di ritenere che le rimesse effettuate avessero funzione ripristinatoria e non solutoria e, pertanto, il termine di prescrizione decorre dalla chiusura del conto;
l’assenza di allegazione sulla stipulazione scritta sull’entità degli interess i ultralegali consente l’applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB e va esclusa ogni capitalizzazione, nonché l’applicazione di commissioni e spese, non pattuite per iscritto ;
l’espletata CTU consente di determinare il saldo a favore del correntista in € 65.967,76 ;
4. ─ RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi ed anche memoria. COGNOME NOME ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
5. ─ Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2938 e 2967 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Viene contestato il rigetto dell’eccezione di prescrizione, erroneamente motivato dalla Corte d’appello con la sussistenza di un’apertura di credito, dedotta in giudizio dall’attore e non contestata dalla banca convenuta, dalla quale scaturiva il carattere meramente ripristinatorio dei versamenti oggetto di causa, con conseguente decorrenza della prescrizione dalla data di chiusura del conto.
5.1 ─ La censura è fondata. Come esattamente sostiene la ricorrente, infatti, il carattere solutorio dei versamenti discende dall’essere gli stessi effettuati su un conto scoperto, oltre che passivo. Ciò può avvenire sia in assenza di un affidamento (apertura di credito, per l’esattezza), sia, pur in presenza di un affidamento, allorché il limite dello stesso sia stato superato; altrimenti la rimessa ha carattere meramente ripristinatorio della provvista assicurata dalla banca con l’apertura di credito e non costituisce, perciò, pagamento in senso proprio. Conseguentemente, per potersi rigettare l’eccezione di prescrizione della banca sull’assunto del carattere ripristinatorio delle rimesse del correntista, non è sufficiente l’accertamento dell’esistenza di un generico affidamento , privo dell’indicazione del suo limite massimo, perché solo i versamenti affluiti sul conto, il cui limite di affidamento non sia stato superato, possono definirsi ripristinatori della provvista e
non già solutori. Dal che deriva, altresì, che al correntista -cui incombe, per contrastare l’eccezione di prescrizione della banca, la prova del carattere ripristinatorio delle proprie rimesse (Cass. 27704/2018, 2660/2019 e successive conformi) -non è sufficiente dedurre e dimostrare la presenza di una generica apertura di credito, ma è indispensabile che egli deduca e dimostri anche il limite massimo della stessa, solo superato il quale una rimessa potrebbe qualificarsi meramente ripristinatoria della provvista, la quale in tanto può essere ‘ripristinata’ in quanto sia appunto limitata.
6 .-Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione de ll’art . 2967 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto ammissibile la ricostruzione dell’andamento del rapporto , nonostante l’incompletezza della documentazione esibita , e in particolare degli estratti conto, e che non abbia specificato per quale motivo le scritture di raccordo nel caso di specie fossero condivisibili ed attendibili.
6.1 -La censura non merita accoglimento.
Sotto il primo profilo, va ribadito quanto già chiarito in passato da questa Corte, e cioè che, in caso produzione incompleta degli estratti conto, è ben possibile, allorché attore in giudizio sia il correntista, elaborare i conteggi del dovuto partendo dal primo saldo debitore documentato (Cass. 11543/2019). Tale saldo, infatti, risulta da un documento -l’estratto conto proveniente dalla banca, e dunque alla stessa pienamente opponibile come prova (art. 2702 c.c.). Sicché è priva di pregio l’obiezione d ella ricorrente, secondo cui altererebbe la parità delle parti in causa il consentire al solo correntista attore, e non anche alla banca attrice, di avvalersi, a fondamento delle rispettive pretese, della produzione di estratti conto anche incompleti. Solo il correntista, infatti, può avvalersi
dell’estratto conto, ancorché parziale, come prova di quanto in esso dichiarato dalla stessa banca; quest’ultima, invece, in quanto autrice del documento, deve necessariamente integrarlo, in caso di contestazione avversaria del suo contenuto, con ulteriori mezzi di prova (nei quali può rientrare anche la produzione di tutti gli estratti conto anteriori, che, sottoposta alla dialettica processuale, può diventare essa stessa prova, in caso di successiva non contestazione di controparte, o comunque consente di definire, in caso di contestazione, i contenuti e limiti dell’ulteriore prova necessaria, la quale deve avere ad oggetto le sole poste specificamente contestate).
Sotto il secondo profilo, va osservato che la valutazione di sufficienza della documentazione disponibile a ricostruire l’andamento del rapporto (nei limiti necessari per la decisione sulla domanda) è apprezzamento proprio del giudizio di merito, che può certamente essere oggetto di censure in sede di legittimità, ma a condizione che si tratti di specifiche censure di violazione di norme di diritto, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., o di omesso esame di fatti d ecisivi, ai sensi del n. 5 del medesimo articolo: censure nella specie non articolate dalla ricorrente, la qual si limita a lamentare la mancata indicazione, da parte della cda, delle ragioni della sufficienza della documentazione disponibile ritenuta dal CTU. Sotto tale profilo, però, la censura è inammissibile, omettendo la ricorrente di riprodurre i passaggi della relazione del CTU contenenti tale valutazione -cui rinvia per relationem la sentenza impugnata -onde consentire a questa Corte di apprezzarne l’eventuale carattere apodittico.
7. -Con il terzo motivo: Violazione dell’art. 112 c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Si osserva che il cliente avrebbe dovuto provare l’esistenza delle convenzioni contrattuali considerate nulle e che a tale obbligo non era tenuta ad ottemperare la Banca, e si lamenta che sulla corrispondente eccezione, ritualmente formulata, la Corte aveva omesso ogni esame .
7.1 -La censura è infondata Quella indicata dalla ricorrente non è una eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, consistendo non già nella deduzione di fatti ulteriori -impeditivi, modificativi o estintivi del diritto preteso in giudizio dall’attore bensì nella sola contestazione di uno degli elementi costitutivi (la nullità o inesistenza delle dedotte pattuizioni sfavorevoli all’attore) dell’avversa domanda per difetto di prova dello stesso: contestazione da ritenersi implicitamente respinta, peraltro, dalla decisione di accoglimento della domanda.
8 . ─ Per quanto esposto, il primo motivo del ricorso va accolto, mentre vanno rigettati gli altri. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M .
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta il secondo e il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione