Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31780 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31780 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17233/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 622/2021 depositata il 16/03/2021, notificata il 14.04.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.COGNOME NOME , titolare dell’impresa omonima, ha spiccato (a seguito di domanda di mediazione in data 28 agosto 2014) atto di citazione davanti al Tribunale di Vicenza, chiedendo la ripetizione di indebito oggettivo nei confronti di Bassano Banca (poi RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Soc. Coop.), in relazione al rapporto di conto corrente n. 501, aperto nel settembre 2003, cui erano collegate alcune facilitazioni creditizie tra cui (in tesi) una apertura di credito in conto corrente ; l’attrice , previa declaratoria della nullità contrattuale, ha dedotto la depurazione dal conto di interessi non pattuiti, anatocistici, nonché usurari, oltre a spese indebite, quali la Commissione RAGIONE_SOCIALE Scoperto (CMS), La banca, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la prescrizione.
Il Tribunale di Vicenza, rigettata l’istanza di CTU, ha accolto l’eccezione di prescrizione quanto alla indebita applicazione della CMS e ha rigettato, nel resto, la domanda.
La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza qui impugnata, ha rideterminato il saldo a debito della correntista in € 764,26 in relazione agli addebiti della CMS, rigettando l’appello nel resto. Ha ritenuto il giudice di appello – per quanto qui rileva – che, pur avendo l’appellante prodotto i contratti, gli estratti conto e i conti scalari, non vi è usurarietà del tasso, tenuto conto del tasso applicato al contratto di conto corrente rispetto ai tassi soglia pro tempore vigenti al momento della stipula. Ha poi, ritenuto che la prescrizione decorre da ogni singolo pagamento precedente al decennio (28 agosto 2004). In proposito, il giudice di appello ha
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accertato che la prima apertura di credito è del 24 marzo 2011, laddove le precedenti facilitazioni creditizie (contratto di sconto e di anticipazione bancaria sRAGIONE_SOCIALEfRAGIONE_SOCIALE) non avevano dato luogo a un affidamento in senso proprio, per cui tutti i pagamenti precedenti il 24 marzo 2011 hanno natura solutoria.
Propone ricorso per cassazione la correntista, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso la banca, ulteriormente illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ ., dell’art. 644 cod. pen., dell’art. 1284 cod. civ., della legge n. 108/1996, dell’art. 1, co. 1 d.l. n. 394/00 convertito poi nella legge n. 24/2001, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza di usura originaria dei contratti in oggetto. Osserva, in particolare, come il Tasso soglia usura (TSU) delle aperture di credito superiori a € 5.000,00 per il terzo trimestre 2003, epoca di conclusione del contratto di conto corrente, fosse pari ad € 14,19%, laddove il tasso applicato al conto corrente era pari a € 14,50%, tasso indicato per l’apertura di credito; non essendo stato pattuito uno specifico tasso di interesse per l’apertura del conto corrente, si sarebbe dovuto applicare il tasso previsto per le aperture di credito, con conseguente nullità dei tassi applicati.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 cod. civ., 2946 cod. civ., 2033 cod. civ., 2697 cod. civ., nonché degli artt. 117 e 127 d. lgs. 385/1993 (TUB), del D.M. 24 aprile 1992, delle istruzioni della Banca d’Italia, nonché ancora della Delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non provata la pattuizione
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di un affidamento in conto corrente dal 4 settembre 2003 fino al 24 marzo 2011, dichiarando irripetibili gli addebiti eseguiti su conto nel periodo 4 settembre 2003 – 28 agosto 2004. Osserva parte ricorrente che tale contratto non va stipulato necessariamente in forma scritta, ove la sua disciplina sia dettata dal contratto di conto corrente, che in questo caso va ritenuto affidato sin dalla sua apertura. Aggiunge parte ricorrente che la prova dell’affidamento sarebbe provata dagli estratti del conto corrente, con conseguente infondatezza dell’eccezione di prescrizione degli addebiti compresi tra il settembre 2003 e il 28 agosto 2004.
3. I primi due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, conformemente alle osservazioni del controricorrente riepilogate in memoria. I motivi contrastano -in primo luogo con l’accertamento in fatto, compiuto dal giudice di appello, secondo cui non vi è prova del l’esistenza di un affidamento sino al 24 marzo 2011, data di stipula dell’apertura di credito di € 18.000,00 .
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Tale accertamento in fatto incide, da un lato, sulla decorrenza della prescrizione decennale da ciascun pagamento (trattandosi di rimesse solutorie), dall’altro, sulla incidenza sul tasso soglia della pattuizione contenuta nel contratto di conto corrente (« bastando a tal fine la valutazione del contratto di conto corrente »), per il quale è stato accertato che il tasso contrattuale non eccede il tasso soglia e che gli interessi di mora non lo hanno superato (« interessi di mora eventualmente applicati, che nel caso di specie, però, non lo sono mai stati, come ammesso dalla stessa difesa di parte appellante »: pag. 19 sent. imp.). Ne consegue che, come osserva il controricorrente, « il raffronto con il tasso soglia potrebbe operarsi solo con lo scoperto del conto corrente del primo trimestre dall’apertura, che però evidenzia un tasso applicato per lo scoperto del 13,89%» (pag. 5 mem. cit.).
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, costituito da omessa ammissione di CTU econometrica, di natura percipiente e diretta ad accertare l’esistenza del credito.
Il terzo motivo è inammissibile sia in quanto -come osservato dal controricorrente -opera nella specie il principio della « doppia conforme», non avendo il ricorrente illustrato se e in che termini le ragioni di fatto esposte in primo grado e in appello fossero diverse (Cass., n. 26774/2016), sia in quanto l’ammissione in giudizio di CTU rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, che non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporla (Cass., n. 22799/2017).
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione alla regolamentazione delle spese processuali dei due gradi del giudizio di merito, avendo la Corte d’Appello fatto applicazione della
soccombenza per il 50%, nonostante la ricorrente fosse risultata vittoriosa in primo grado.
Il quarto motivo è inammissibile, avendo il giudice di appello fatto applicazione del principio della soccombenza (sia pure parziale), principio che non può essere applicato nel solo caso di parte interamente vittoriosa (Cass., n. 9860/2025; Cass., n. 19613/2017), caso qui insussistente.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per anticipazioni, 15% per rimborso forfetario, oltre accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 27/11/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME