SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 238 2026 – N. R.G. 00001088 2024 DEPOSITO MINUTA 02 03 2026 PUBBLICAZIONE 02 03 2026
NNUMERO_DOCUMENTO
RAMPA VITTORIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO di L’AQUILA
La Corte d’Appello di L’Aquila, composta dai Magistrati
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Presidente rel.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO
Giudice ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1088/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352, ultimo comma, c.p.c. all’udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all’art. 127 ter c.p.c., del giorno 3.02.2026, vertente
TRA
in persona del procuratore speciale dott. , elettivamente domiciliata in Torino, INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore
, elettivamente domiciliata in Teramo, INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
NONCHE’
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: di Teramo – Contratti bancari.
appello avverso la sentenza n. 1175/2024, pubblicata il 6.11.2024 dal Tribunale
Conclusioni delle parti:
Per l’appellante :
‘Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello,
contrariis reiectis,
accogliere il presente appello e, per l’effetto, in totale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 1175 del 6.11.2024, resa inter partes dal Tribunale di Teramo,
in via preliminare
accertare che il preteso diritto RAGIONE_SOCIALE di vedersi restituire le somme corrisposte alla sul conto corrente n. 0740/10273 è caduto in prescrizione per tutti i pagamenti indebiti effettuati anteriormente al 28.12.2005 e, per l’effetto, respingere in parte qua le relative domande attoree;
in INDIRIZZO
respingere come inammissibili e/o infondate tutte le domande attoree, per le ragioni esposte in narrativa, mandando assolta l’esponente da ogni pretesa avversaria;
in via riconvenzionale
dichiarare tenuti e condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il signor (quest’ultimo nei limiti dell’impegno risultante dai contratti di garanzia), in solido fra loro, al pagamento a favore di
in qualità d’incorporante di
RAGIONE_SOCIALE somma di euro
24.774,82 (o RAGIONE_SOCIALE diversa somma che dovesse risultare dovuta all’esito dell’istruttoria), nonché degli interessi di mora maturandi sino al saldo, per le causali di cui in narrativa.
Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario, per entrambi i gradi di giudizio.’.
Per l’appellata
‘Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di L’Aquila dichiarare inammissibile e/o rigettare integralmente l’appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.’.
1. Con l’impugnata sentenza -resa all’esito del giudizio di primo grado n. 27/2016 R.G.C. promosso dalla e dal Sig. , la prima in qualità di titolare del contratto di conto corrente n. 0740/10273 e del contratto di mutuo n. rep. 19234 del 22.07.2003 ed il secondo in qualità di fideiussore, contro la oggi (al fine di ottenere la declaratoria di nullità delle pattuizioni contrattuali relative al contratto di conto corr ente e, per l’effetto, la rideterminazione del saldo nonché l’invalidità del mutuo ipotecario e, per l’effetto, la condanna RAGIONE_SOCIALE convenuta alla restituzione delle somme versate non dovute, domanda, quest’ultima, in seguito rinunciata), giudizio nell ‘ambito del quale si era costituita la oggi
la quale, dopo aver eccepito l’intervenuta prescrizione, chiedeva il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di parte attrice in quanto ritenuta infondata in fatto ed in diritto e, in via riconvenzionale, la condanna RAGIONE_SOCIALE controparte al pagamento del saldo passivo del conto corrente n. 0740/10273 – il Tribunale di Teramo così statuiva: ‘ 1) accerta e dichiara l’illegittima applicazione di interessi ultralegali da parte RAGIONE_SOCIALE banca convenuta in assenza di valida pattuizione nel contratto di conto corrente n. 0740/10273; 2) accerta e dichiara la nullità RAGIONE_SOCIALE clausola di cui all’art. 7 del c ontratto di conto corrente n. 0740/10273 nella parte in cui prevede l’applicazione di intere ssi anatocistici e, per l’effetto, accerta l’illegittimità degli addebiti derivanti dall’applicazione degli interessi anatocistici come in parte motiva; 3) accerta e dichiara, per le causali di cui in parte motiva, l’illegittimità degli addebiti RAGIONE_SOCIALE comm issione di massimo scoperto, delle commissioni di disponibilità fondi e delle commissioni di istruttoria veloce nel contratto di conto corrente n. 0740/10273; 4) accerta e dichiara l’illegittima applicazione delle spese non validamente pattuite nel contratto di conto corrente n. 0740/10273 come specificato in parte motiva; 5) in conseguenza dei pt. 1,2,3,4 del dispositivo ridetermina il saldo a credito del correntista, alla data del 28.12.2015 in € 30.208,10; 6) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla banca convenuta; 7) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni ed € 7.616,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge; 8) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta ‘.
1.1. Il Tribunale dava atto che, a sostegno RAGIONE_SOCIALE domanda, gli attori avevano dedotto la violazione, da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE normativa vigente in tema di contratti bancari con riferimento ad interessi usurari e condizioni illegittime.
Spiegava, in particolare, che la domanda attorea aveva ad oggetto l’accertamento RAGIONE_SOCIALE nullità di alcune clausole del contratto di conto corrente n. 0740/10273 e la conseguente rideterminazione del saldo del rapporto.
Rilevava che, sebbene il rapporto di conto corrente fosse ancora aperto alla data RAGIONE_SOCIALE proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda, la stessa doveva ritenersi ammissibile.
Aggiungeva che, a fronte RAGIONE_SOCIALE perdurante apertura del conto, dovevano ritenersi inammissibili la domanda riconvenzionale proposta dalla e quella restitutoria avanzata dall’attrice.
1.2. Riteneva di conseguenza infondata anche l’eccezione di prescrizione formulata dalla Banca, richiamando la previsione di cui all’art. 1422 c.c. (secondo cui ‘ l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell’usucapione e RAGIONE_SOCIALE prescrizione delle azioni di ripetizione ‘).
Rilevava che la domanda volta al ricalcolo dell’effettivo dare -avere tra le parti, a seguito RAGIONE_SOCIALE depurazione del saldo dagli addebiti illegittimi, non può essere qualificata come azione pre-restitutoria, atteso che la stessa può essere autonomamente proposta, sussistendo un interesse ad agire in tal senso del correntista.
Richiamava Cass. n. 9141/2020 secondo cui ‘ l’eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse indebitamente pagate ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione dei pagamenti coperti da prescrizione ‘.
Riteneva, in definitiva, che la rideterminazione del saldo del conto corrente in assenza di una domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. prescindesse del tutto dall’eventuale maturazione del termine prescrizionale, fermo restando che, una volta chiuso il conto e solo in caso di domanda di ripetizione svolta dal correntista, si sarebbe dovuto -fermo l’accertamento del saldo effettuato -provvedere a ricostruire l’intero rapporto onde verificare se un versamento effettuato dal correntista integrasse un rimessa solutoria o ripristinatoria.
1.3. Inoltre -disattesa (alla luce dei principi enunciati da Cass. SS.UU. 898/2018) la domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di conto corrente per
difetto RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE accoglieva la domanda diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell’applicazione degli interessi ultralegali in assenza di valida pattuizione, rilevando che la non aveva prodotto, neanche a seguito di ordine di esibizione, il contratto completo contenente le condizioni economiche e dato che correttamente il CTU aveva, conseguentemente, ricalcolato gli interessi applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB nei periodi in cui il tasso non risultava pattuito. Spiegava che il CTU aveva applicato:
per i tassi cd. intra-fido: fino al 3.04.2005 il tasso sostitutivo di cui all’art. 117 TUB (dato che la prima pattuizione valida degli interessi risaliva al 4.04.2005); – dal 4.04.2005 al 31.12.2005 i tassi di interesse convenzionali applicati dalla banca; dall’1.01.2006 al 9.08.2007 il tasso sostitutivo di cui all’art. 117 TUB (dato che la pattuizione degli interessi risaliva al 10.08.2007); – dal 10.08.2007 al 30.09.2008 i tassi di interesse convenzionali applicati dalla Banca; dall’1.10.2008 all’1 .04.2010 il tasso sostitutivo di cui all’art. 117 TUB (dato che la pattuizione degli interessi risaliva al 2.04.2010); – dal 2.04.2010 al 30.09.2010 i tassi di interesse convenzionali applicati dalla Banca; dall’1.10.2010 al 2.12.2013 il tasso sostitutivo di cui all’art. 117 TUB (dato che la pattuizione degli interessi risaliva al 3.12.2013); -dal 3.12.2013 al 30.09.2016 i tassi di interesse convenzionali applicati dalla banca;
Per i tassi cd. extra-fido: sino al 30.03.2005 il tasso sostitutivo di cui all’art. 117 TUB (dato che la prima pattuizione valida di tali interessi risaliva al 31.03.2005; – dal 31.03.2005 al 30.09.2016 i tassi di interesse convenzionali applicati dalla banca.
1.4. Con riferimento alla domanda diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell’applicazione degli interessi anatocistici, rilevava che correttamente il CTU aveva applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi fino al 31.12.2013 (essendo stata nel contratto pattuita la pari periodicità RAGIONE_SOCIALE capitalizzazione degli interessi attivi e passivi), escludendo invece l’applicazione di alcuna capitalizzazione per il periodo compreso tra il 1.01.2014 al 30.09.2016 (atteso che l’art. 1 co. 69 L. del ega n. 147/2013 era di immediata applicazione).
1.5. Con riferimento alla domanda diretta ad ottenere la declaratoria di invalidità dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE CMS, ricostruita l’evoluzione normativa dell’istituto, rilevava che, in
quanto non pattuita in conformità alla legge, la CMS, applicata fino al 30.6.2009, come da indicazioni del CTU, doveva essere espunta.
Aggiungeva che dovevano altresì essere espunte le commissioni di disponibilità fondi applicate dal 1.7.2009 sino al 1.4.2010 e dal 1.10.2010 al 2.12.2013 e le commissioni di istruttoria veloce sino al 2.12.2013.
1.6 . Disattendeva, invece, la domanda relativa all’illegittimo esercizio dello ius variandi , in quanto formulata in modo generico e, in particolare, in assenza di specifiche indicazioni sulle modifiche peggiorative disposte unilateralmente dalla
rigettava la domanda concernente l’applicazione di interessi usurari, sul rilievo che l’eventuale superamento RAGIONE_SOCIALE soglia nel corso del rapporto avrebbe integrato ipotesi di usura sopravvenuta, istituto ritenuto irrilevante dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24675/17.
Riteneva invece non provata la cd. usura soggettiva essendosi parte attrice limitata a deduzioni astratte prive di riferimenti al caso concreto.
1.7. Sulla base del ricalcolo operato dal CTU, rideterminava il saldo del conto corrente n. 0740/10273 alla data del 28.12.2015 in € 30.208,10 a credito del correntista.
1.8. Infine, preso atto RAGIONE_SOCIALE rinuncia alla domanda attorea relativa al mutuo ipotecario, affermava che le spese di lite dovessero seguire la soccombenza, quindi essere poste a carico RAGIONE_SOCIALE convenuta, al pari delle spese di CTU.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendone la riforma sulla scorta di plurimi motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1) Errato rigetto dell’eccezione di prescrizione: violazione degli artt. 2935 e 1422 c.c.; 2) Violazione, in ordine agli interessi ultralegali, degli artt. 117 e 1284, nonché degli artt. 1842 ss. e 1325 c.c.; 3) Violazione, in relazione alle commissioni di massimo scoperto, dell’art. 1325 e dell’art. 117
TUB; 4) Violazione dell’art. 112 c.c. in re lazione alla ritenuta invalidità delle commissioni introdotte nel 2009; 5) Violazione dell’art. 112 e degli artt. 1823, 1831 e 1857 c.c. in relazione alla domanda riconvenzionale RAGIONE_SOCIALE banca; 6) necessaria rideterminazione del saldo del rapporto; 7) erronea pronuncia in punto di regolamento delle spese di lite.
Nell’ambito del presente procedimento d’appello si è costituita la ed ha invocato la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto dell’impugnazione.
Non si è invece costituito l’appellato , che è stato dichiarato contumace, previa verifica RAGIONE_SOCIALE regolarità RAGIONE_SOCIALE notifica dell’atto di citazione in appello.
All’esito dell’udienza del 20.05.2025, celebrata secondo le modalità RAGIONE_SOCIALE trattazione scritta ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., questo Collegio, giusta ordinanza del 22.05.2025, ha rinviato la causa per la decisione, ai sensi dell’art. 352 c.p.c., all’udienza del 3.02.2026 (anch’essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni e a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l’udienza del 3.02.2026 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte e, all’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio da remoto del giorno 5.02.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Parzialmente fondato si rivela, nei termini che saranno di seguito precisati, il primo motivo di gravame .
5.1. Con tale motivo l’appellante sostiene che il primo giudice ha errato nel disattendere l’eccezione di prescrizione, dichiarandola inammissibile sul rilievo che il rapporto di conto corrente era ancora aperto al momento dell’introduzione del giudizio e che la domanda attorea mirava unicamente alla rideterminazione del saldo e non alla ripetizione dell’indebito. Lamenta la violazione dell’art. 2935 c.c. e la falsa applicazione dell’art. 1422 c.c., sostenendo l’ammissibilità dell’eccezione di prescrizione anche nei giudizi di mero accertamento del saldo.
Richiama la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione n. 9756/2024, la quale afferma che l’interesse RAGIONE_SOCIALE a far valere la prescrizione è speculare a quello del correntista a ottenere la rideterminazione del saldo.
Deduce pertanto la piena ammissibilità dell’eccezione di prescrizione anche in pendenza del rapporto e chiede, conseguentemente, che questa Corte di rideterminare il saldo tenendo conto degli effetti dell’eccezione di prescrizione.
Rappresenta che, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. n. 24418/2010, il termine di prescrizione per la ripetizione dell’indebito decorre dal momento del pagamento e non dalla data di chiusura del rapporto.
Sempre alla luce dei principi enunciati nella sentenza sopra citata, l’appellante si sofferma sulla distinzione tra accrediti ripristinatori e solutori e, citando ulteriore giurisprudenza di legittimità, deduce che grava sul correntista l’onere di provare la natura ripristinatoria RAGIONE_SOCIALE rimessa.
Evidenzia che nel caso in esame il conto non era affidato prima del 3.04.2005, non avendo la controparte provato il contrario attraverso la produzione dei contratti, sicché tutte le rimesse anteriori a tale data debbono essere considerate solutorie.
Spiega che la prima linea di credito documentata risale al 3.04.2005 e sostiene che tale circostanza sarebbe dirimente, atteso che per tali contratti la forma scritta è richiesta ad substantiam a partire dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE L. n. 154/1992.
Rileva che gli indizi forniti dalla controparte in ordine all’esistenza di affidamenti sarebbero insufficienti atteso che la Corte di Cassazione, per ritenere il conto affidato ai fini RAGIONE_SOCIALE prescrizione, onera il correntista di provare non soltanto l’esis tenza del fido, ma anche, con esattezza, l’ammontare dell’affidamento (elemento senza il quale non è possibile definire la natura, solutoria o ripristinatoria, delle singole rimesse).
Contesta inoltre l’impostazione seguita dal CTU secondo cui le rimesse solutorie sono imputabili al pagamento delle competenze extrafido.
Al riguardo rileva l’erroneità del criterio spiegando che una rimessa solutoria, una volta decorso il termine decennale, è prescritta a prescindere dalla specifica destinazione contabile.
Sostiene, inoltre, che gli effetti RAGIONE_SOCIALE prescrizione debbono essere verificati sulla base dei saldi storici risultanti dagli estratti conto e non dei saldi ricalcolati per effetto dell’espunzione degli addebiti illegittimi.
Contesta i principi affermati dalla Suprema Corte in ordine alla necessità di previa depurazione del conto dagli addebiti illegittimi al fine di verificare successivamente se le rimesse abbiano natura solutoria o ripristinatoria.
Rileva che tali principi sarebbero contrari alla funzione dell’eccezione di prescrizione, la quale deve essere valutata prima di ogni ricostruzione del rapporto.
L’appellante, infine, osserva che l’orientamento inaugurato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 9141/2020 è stato ampiamente disatteso dalla giurisprudenza di merito e cita la relativa giurisprudenza.
5.2 Rileva il Collegio che il motivo si rivela fondato nella parte in cui denuncia l’erroneità RAGIONE_SOCIALE decisione del primo giudice di dichiarare inammissibile, in ragione RAGIONE_SOCIALE pendenza del rapporto, l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
Sul punto è sufficiente il richiamo ai principi recentemente affermati dalla Suprema Corte (Cass. n. 9756/2024) secondo cui ‘ premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l’interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quella che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l’ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell’elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto RAGIONE_SOCIALE non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione ‘ (vedi anche Cass. 16133/2024; Cass. 31770/2025).
5.3. Tuttavia l’eccezione di prescrizione che, erroneamente dichiarata inammissibile in primo grado, deve essere esaminata in questa sede, si rivela solo in minima parte fondata.
5.3.1. Giova preliminarmente ricordare che, a fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, grava sul correntista l’onere RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse, sicché la prova dell’apertura di credito, da cui dipe nde la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedano i limiti dell’accordato, non può che gravare sul correntista.
5.3.2. Ciò premesso va subito rilevato quanto alla prova dell’affidamento del conto corrente, che parte appellante contesta essere stata fornita in primo grado per il periodo antecedente al 3.04.2005, stante la mancata produzione di contratto redatto in forma scritta (prevista a pena di nullità per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE L. n. 154/1992) – che la Suprema Corte ha recentemente (Cass. n. 2338/2024) avuto occasione di ribadire che in tema di contratto di apertura di credito viziato per difetto di forma, legittimato a proporre l’azione di nullità (nullità di protezione) è unicamente il contraente debole, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto
o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte RAGIONE_SOCIALE di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l’esistenza di una delibera di concessione di un fin anziamento, o la segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l’esistenza di un accordo tra le parti per l’utilizzazione da parte RAGIONE_SOCIALE correntista d’importi ecced enti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione.
Già in precedenza (Cass. n. 34997/2023) la Suprema Corte aveva chiarito che ‘ nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità per difetto di forma di cui all’art. 117, comma 1, t.u.b. integra una nullità di protezione, potendo essa operare ‘soltanto a vantaggio del cliente’ (art. 127, comma 2, t.u.b.), con la conseguenza che il mancato rispetto dell’obbligo di documentazione dell’accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio ‘ sicché ‘ Se, dunque, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente RAGIONE_SOCIALE banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si può opporre l’o nere di darne prova documentale, onde la conclusione del negozio ben potrà da lui fornirsi attraverso presunzioni, senza incontrare il limite segnato dall’art. 2724, n. 3), c.c., cui rinvia l’art. 2725 ‘ 5.3.3. Ciò premesso si rileva che il CTU nominato in primo grado ha affermato ‘ L’entità degli affidamenti da considerare per individuare le rimesse solutorie è stata evinta sia dalle lettere RAGIONE_SOCIALE banca di concessione delle linee di credito sopra indicate, sia da elementi che denotano in maniera inequivocabile la presenza di fidi; infatti sono presenti e ricorrenti negli estratti conto bancari le seguenti locuzioni: ‘spese di istruttoria e gestione fidi’, ‘spese pratiche di fido sconfinamento/extra’, ‘spese gestione dell’apertura di credito’. Inoltre la banca ha applicato sino a tre distinti tassi: per ‘fido a revoca’, per ‘fido a scadenza’ e per la parte ‘eccedente/extrafido’. La dinamica del conto scalare ed i tassi applicati dalla banca hanno, inoltre, pe rmesso di individuare puntualmente l’importo dell’affidamento che determina la quadratura dei numeri debitori entro e oltre fido e dei relativi interessi calcolati, come risultante dal prospetto di cui all’Allegato 2. ‘
In sostanza il CTU, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE documentazione in atti, ha riscontrato l’esistenza di un effettivo affidamento del conto ed ha individuato l’importo dell’affidamento tempo per tempo concesso.
5.3.4. Deve dunque ritenersi provata l’esistenza di un contratto di apertura di credito sin dal 13.11.2000, il che, oltre nei dati evincibili dagli estratti conto relativi al periodo successivo alla data di apertura del conto (il primo estratto conto è quello riferito al IV trimestre 2000), trova anche riscontro nei richiami operati alla ‘concessione in data 13.11.2000’ ed alle relative condizioni nei successivi contratti di apertura di credito del 3.09.2008 e del 2.04.2010.
5.3.5. Ciò detto, viene in considerazione la prima relazione elaborata dal CTU, depositata in data 12.04.2023 ove l’ausiliare ha chiarito che, identificate le rimesse solutorie (ossia deputate al rientro dello scoperto ultra-fido o effettuate su un conto passivo privo di apertura di credito), le ha imputate al pagamento dell’extrafido, uniche ad essere liquide ed esigibili. Ha poi sviluppato un duplice calcolo, procedendo ad individuare le rimesse solutorie sia sulla base del saldo banca che sulla base del saldo rettificato, quantificando in € 28.632,02 ‘ l’importo dovuto, alla data del 30.09.2016 (data dell’ultimo estratto conto presente in atti)
dalla (già ) alla società in relazione al rapporto di conto corrente n. 0740/10273 tenuto presso la filiale di Castelnuovo Vomano, importo ottenuto con la 2° ipotesi di calcolo, che prevede che le rimesse solutorie siano individuate sul c.d. ‘saldo ricalcolato ”
Al riguardo va in primo luogo chiarito che infondati si rivelano i rilievi formulati avverso le valutazioni compiute dal CTU in ordine alla imputabilità delle rimesse solutorie alle competenze extrafido, dovendosi al riguardo osservare che le valutazioni compiute dal CTU sono basate sui principi enunciati da Cass. 10941/2016, secondo cui va affermata la simultanea ricorrenza dell’esigibilità e liquidità di capitale ed interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi.
Privi pregio, alla luce del granitico orientamento espresso dalla Suprema Corte a partire dall’Ordinanza n. 9141/2020 successivamente più volte ribadito (vedi cass. n. 7721/2023; cass. n. 9712/2024; cass. n. 2749/2025; cass. n. 5577/2025; cass. n. 9203/2025), si rivelano i rilievi secondo cui le rimesse solutorie andrebbero calcolate sul saldo banca e non sul saldo rettificato.
5.3.6. In definitiva, in parziale accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla appellante, il saldo del conto corrente per cui è causa alla data del 30.09.2026 deve essere rideterminato (in riduzione rispetto all’importo indicato nella sente nza impugnata di € 30.208,10) in € 28.639,02 a credito RAGIONE_SOCIALE correntista.
Il secondo motivo di gravame si rivela infondato.
6.1 Con tale motivo l’appellante si duole del fatto che il Tribunale ha erroneamente accolto, sia pure parzialmente, la contestazione attorea relativa all’invalidità dei tassi ultralegali applicati sul conto corrente.
Nel dettaglio contesta l’applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB per i periodi 1.1.2006 -9.8.2007, 1.10.2008 -1.4.2010 e 1.10.2010 -2.12.2013.
Espone che, a far data dal 31.03.2005, le parti avevano pattuito per iscritto l’ammontare dei tassi ultralegali per scoperto di conto corrente e, dal 4.04.2005, i tassi intrafido.
Rileva che correttamente il primo giudice ha riconosciuto che, sulla base RAGIONE_SOCIALE documentazione prodotta, dovesse ritenersi validamente pattuito il tasso ultralegale per gli interessi per l’extra -fido a partire dal 31.03.2005 e per l’intra -fido nei periodi di operatività delle aperture di credito, erroneamente applicando invece il tasso sostitutivo di cui all’art. 117 t.u.b. per gli interessi intra-fido maturati nei periodi non coperti dai contratti di apertura di credito prodotti dalla banca.
Sostiene che nei periodi in considerazione il conto doveva ritenersi non affidato sicché dovevano trovare applicazione i tassi degli interessi per scoperto di conto, regolarmente pattuiti.
Rileva in particolare che erroneamente il CTU (di cui il giudice ha recepito le conclusioni) ha ritenuto di applicare i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazione che il conto corrente fosse affidato anche per i periodi non coperti dalle aperture di credito documentate in atti, con conseguente ravvisabilità di una situazione di affidamento priva RAGIONE_SOCIALE valida pattuizione di interessi e non di una situazione di scoperto.
Torna a sostenere che il rapporto non poteva considerarsi affidato nei periodi non coperti da aperture di credito stipulate in forma scritta.
6.2 Rileva il Collegio che del tutto correttamente ed in coerenza con quanto ritenuto in ordine alla natura costantemente affidata del rapporto di conto corrente il CTU ed il giudice di prime cure (che ne ha recepito valutazioni e conclusioni) hanno ritenuto che, a fronte
dell’affidamento del conto e RAGIONE_SOCIALE mancata pattuizione scritta per alcuni periodi degli interessi ultralegali, dovesse per detti periodi trovare applicazione il tasso sostitutivo di cui all’art. 117 TUB non il tasso previsto per lo scoperto di conto.
6.3 . Con riferimento alla reiterazione delle osservazioni svolte in ordine alla necessità di provare l’affidamento del conto in forma scritta è sufficiente il richiamo a quanto a lungo argomentato ai paragrafi 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4.
Neanche il terzo motivo è meritevole di accoglimento.
7.1 Con tale motivo l’appellante denuncia che il primo giudice ha erroneamente ritenuto invalida la pattuizione RAGIONE_SOCIALE commissione di massimo scoperto applicata sino al 30.06.2009, sul rilievo che la stessa non era stata concordata in conformità ai requisiti di legge in quanto priva dell’indicazione delle modalità di calcolo.
Contesta tale conclusione rilevando che la documentazione contrattuale prodotta in giudizio dimostra come la commissione fosse stata espressamente prevista sia nel contratto del 31.03.2005 sia nei successivi contratti di apertura di credito nei quali erano indicate le relative percentuali.
Quanto al profilo RAGIONE_SOCIALE periodicità, rileva che l’acronimo ‘RAGIONE_SOCIALE‘, indicato nel contratto, stava significare ‘Massimo Scoperto Trimestrale’ sicché trimestrale doveva considerarsi la periodicità di chiusura del rapporto.
Citando la giurisprudenza di legittimità, ritiene che la sola specificazione del tasso percentuale sia sufficiente qualora la periodicità sia comunque determinabile attraverso criteri di interpretazione del contratto.
7.2 Rileva il Collegio che la questione è stata affrontata in modo chiaro dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato i requisiti minimi necessari affinché la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto possa ritenersi validamente pattuita.
In particolare, la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 19825/2022, ha affermato che ‘ deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell’oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione RAGIONE_SOCIALE stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorge l’obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore su quale dovesse essere calcolata tale percentuale .’.
Lo stesso principio è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 5359/2024.
Senza i requisiti evidenziati dalla Cassazione, infatti, il correntista non può essere ritenuto consapevole di accettare l’applicazione di una commissione di massimo scoperto e si ritroverebbe, di fatto, di fronte ad un’imposizione unilaterale RAGIONE_SOCIALE Banca.
7.3. Nel caso di specie, il CTU ha evidenziato che la commissione di massimo scoperto ‘ non è pattuita in modo determinato, essendo indicati l’aliquota percentuale e il periodo di riferimento ma non anche la permanenza temporale ‘.
La infatti, si è limita a indicare una percentuale, senza chiarire per quanto tempo lo scoperto dovesse permanere al fine RAGIONE_SOCIALE maturazione RAGIONE_SOCIALE commissione.
In assenza di tale elemento, il correntista non è posto in condizione di comprendere l’effettiva incidenza economica dell’onere né di verificare la correttezza dell’addebito.
La motivazione del Tribunale, che ha dichiarato la nullità RAGIONE_SOCIALE clausola per indeterminatezza, dunque, risulta conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza e alle risultanze RAGIONE_SOCIALE CTU.
Anche il quarto motivo deve essere disatteso.
8.1 Con tale motivo l’appellante sostiene che erroneamente il primo giudice ha espunto dal conto corrente le commissioni introdotte dalla riforma del 2009, ossia la commissione di disponibilità fondi e la commissione di istruttoria veloce.
Al riguardo rappresenta che tali oneri non sono mai stati oggetto di specifica contestazione da parte delle controparti nell’atto di citazione, sicché nella specie il Tribunale avrebbe violato l’art. 112 c.pc.
L’appellante aggiunge, per completezza, che l’eventuale rilevabilità d’ufficio RAGIONE_SOCIALE nullità non potrebbe giustificare la decisione del Tribunale.
8.2 Rileva il Collegio che parte attrice, in citazione, aveva richiesto di ‘ Accertare e dichiarare che la ha proceduto nel rapporto bancario di conto corrente oggetto del presente giudizio ad applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, e di conseguenza pronunciarsi… ‘.
Tra ‘ le spese e commissioni non contrattualizzate’ rientrano a pieno titolo anche la commissione disponibilità fondi nonché la commissione di istruttoria veloce.
La domanda attorea, dunque, comprendeva ogni addebito privo di titolo contrattuale indipendentemente dalla sua specifica denominazione.
8.3. Ordunque, il Tribunale, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE CTU, ha correttamente ritenuto che la commissione disponibilità fondi, con riguardo ad alcuni periodi, non fosse sorretta da una pattuizione e che, con riguardo alla commissione di istruttoria veloce, mancasse del tutto una previsione contrattuale.
Trattandosi di oneri privi di una valida pattuizione scritta, il giudice di prime cure, alla luce RAGIONE_SOCIALE domanda sopra riportata, correttamente è entrato nel merito RAGIONE_SOCIALE questione ed ha ritenuto indebite le suddette commissioni non avendo l’appellante prod otto alcun contratto dal quale le stesse risultassero.
Neanche il quinto motivo di gravame può essere accolto.
9.1 Con tale motivo l’appellante deduce che il Tribunale ha erroneamente dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla per ottenere la condanna degli attori al pagamento del saldo passivo del conto corrente sul presupposto che il rap porto fosse ancora aperto al momento dell’introduzione del giudizio.
Tale conclusione viene contestata poiché la pendenza del rapporto, secondo l’appellante, sulla base RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, non preclude l’esigibilità del saldo passivo in mancanza di un’apertura di credito.
Al riguardo l’appellante evidenzia che, prima dell’avvio del giudizio, la aveva già intimato il rientro alla debitrice principale e al garante.
L’appellante sottolinea che dagli atti emergerebbe che, almeno dal 2010, la
isponeva esclusivamente di aperture di credito a termine e che l’ultimo fido era scaduto il 30.04.2015.
9.2 Rileva il Collegio che, ove anche la domanda riconvenzionale venisse ritenuta ammissibile in questa sede, la stessa si rivelerebbe infondata alla luce dell’accertamento di un saldo a credito RAGIONE_SOCIALE correntista.
Il CTU, infatti, ha rideterminato il saldo del conto e lo stesso non risulta positivo per la sicché difetterebbe comunque il presupposto sostanziale per una condanna RAGIONE_SOCIALE
Il sesto motivo di appello deve ritenersi assorbito.
Invero sulla scorta del rigetto del secondo, terzo e quarto motivo di gravame non v’è alcuno spazio per il ricalcolo dei rapporti dare/avere tra le parti in modo diverso da quanto fatto in questa sede al paragrafo 5.3.6.
Va infine ritenuto assorbito l’ultimo motivo di gravame.
11.1 Con tale motivo l’appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente posto integralmente a suo carico le spese di lite ritenendola integralmente soccombente senza considerare che il giudizio aveva originariamente ad oggetto anche un contratto di mutuo ipotecario rispetto al quale gli attori avevano formulato delle contestazioni che, successivamente, erano state rinunciate nella fase finale del processo.
L’appellante sostiene che tale circostanza avrebbe dovuto indurre il Tribunale a riconoscere una soccombenza almeno parziale degli attori con conseguente compensazione integrale o, quantomeno parziale, delle spese di lite.
Ciò sia in applicazione analogica dell’art. 306, comma 4, c.p.c., sia sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale in relazione alle domande rinunciate.
11.2 Invero, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza RAGIONE_SOCIALE pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo RAGIONE_SOCIALE lite poiché la valutazione RAGIONE_SOCIALE soccombenza opera, ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo RAGIONE_SOCIALE sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione. (Cass. n. 11423/2016; Cass. n 9064/2018; Cass. n. 27056/2021).
Venendo al regolamento delle spese del doppio grado, si rileva come -tenuto conto RAGIONE_SOCIALE prevalente soccombenza RAGIONE_SOCIALE convenuta (che ha visto dichiarate molte delle nullità denunciate dagli attori con rideterminazione del saldo del conto corrente a credito RAGIONE_SOCIALE correntista ed ha visto anche rigettata la domanda riconvenzionale proposta) anche tenuto conto del fatto che l’ulteriore domanda rinunciata dagli attori non ha comportato il dispendio di particolari energie processuali, si ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare compensate tra le parti le spese del doppio grado nella misura di 1/5 e per porre a carico RAGIONE_SOCIALE appellante i residui 4/5, liquidati come da dispositivo (quanto al primo grado conformemente alla liquidazione operata dal primo giudice e quanto al presente grado, con
applicazione dei parametri medi per le cause di valore indeterminabile -complessità media, con esclusione RAGIONE_SOCIALE voce relativa alla fase di trattazione/istruzione che non si è svolta. Le spese di CTU, liquidate come in atti, vanno poste a carico dell’appellante nella misura di
4/5 ed a carico dell’appellata nella restante misura di 1/5.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
In parziale accoglimento dell’appello RIDETERMINA il saldo del conto corrente oggetto di causa alla data del 28.12.2015 in € 28.639,02 a credito RAGIONE_SOCIALE correntista;
DICHIARA compensate le spese del doppio grado tra la parte appellante e la parte appellata nella misura di 1/5 e CONDANNA la parte appellante al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE parte appellata dei residui 4/5 delle spese del doppio grado che liquida nell’intero: quanto al primo grado di giudizio in € 545,00 per anticipazioni ed € 7.616,00 per competenze, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge; quanto al presente grado di giudizio in complessivi € 8.470,00 per competenze, oltre al rimborso forfettario, spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
PONE le spese RAGIONE_SOCIALE CTU svolta in primo grado a carico di parte appellante nella misura di 4/5 ed a carico di parte appellata nella misura di 1/5.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 18.02.2026
La Presidente rel. est.
(AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO NOME COGNOME)