SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 977 2024 – N. R.G. 00000566 2022 DEL 07 11 2024 PUBBLICATA IL 08 11 2024
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr.ssa NOME COGNOME
Presidente Relatore
dr.ssa NOME COGNOME Consigliere
dr.ssa NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al nNUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2022
T R A
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura allegata alla copia notificata del decreto ingiuntivo
APPELLANTE
E
Parte_1
CP_1
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta mandato a margine del decreto ingiuntivo del 17/07/2008;
APPELLATO
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Got del Tribunale di Salerno n. 3593/2021, pubblicata il 14/12/2021 ( Opposizione a decreto ingiuntivo) sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti nelle note scritte inviate nel termine del
23/05/2024 fissato ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5/12/2008 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1780/2008 , emesso in favore RAGIONE_SOCIALE‘architetto dal Tribunale di Salerno – Sez. distaccata di Eboli in data 09/10/2008, al fine di sentir coì provvedere: ‘a) dichiarare in via preliminare la prescrizione del diritto richiesto e fatto valere nel decreto ingiuntivo opposto e posto a fondamento del procedimento monitorio; b) dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo e revocarlo, in considerazione del fatto che nulla è dovuto a nessun titolo e per nessuna ragione; c) dichiarare nullo ed inefficace l’impugnato decreto ingiuntivo, perché la domanda in esso contenuta è improponibile, improcedibile, e comunque oltre che infondata, anche, temeraria e per l’effetto, condannare l’incauto ricorrente alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio.’ Parte_1 CP_1
Con il predetto decreto il Tribunale di Salerno aveva ingiunto a di pagare in favore RAGIONE_SOCIALE‘architetto la somma di € 6.547,25 oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di saldo RAGIONE_SOCIALEe competenze maturate per prestazioni professionali rese in relazione alla progettazione e direzione dei lavori inerenti alla ricostruzione di un fabbricato ammesso al contributo di cui alla L. n. 219/1981. Parte_1 CP_1
A sostegno RAGIONE_SOCIALEa proposta opposizione il , premesso di essere proprietario di un immobile sito nel comune di Valva, INDIRIZZO, che era stato danneggiato dal sisma del 1980 e per il quale era stato ammesso al contributo statale per la ricostruzione ex lege n. 219/1981, eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del credito di cui al Parte_1
monitorio. In particolare, rappresentava che il suddetto termine era già ampiamente scaduto in quanto l’opposto arch. , in data 01/07/1992, unitamente al , aveva sottoscritto la dichiarazione di ultimazione dei lavori e già precedentemente, in data 18/02/1992, aveva depositato, presso il competente RAGIONE_SOCIALE, la richiesta di liquidazione RAGIONE_SOCIALEa parcella relativa alle attività per cui è causa. Pertanto, a tale data tutte le attività erano state ultimate. Nel merito, eccepiva che la pretesa era infondata e le somme non erano dovute nella misura richiesta giacché il finanziamento con i fondi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 219/1981 ammontava a £ 86.318.408 a fronte del quale l’architetto aveva già percepito £ 16.000,000, sicché la richiesta di ulteriori £ 13.000,000 era esorbitante; eccepiva altresì che, comunque, la parcella calcolata era relativa anche ad attività non svolte o non concordate. CP_1 […] Pt_1
Si costituiva l’architetto che contestava l’eccezione di prescrizione all’uopo deducendo che, in base all’art. 2225 c.c., il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerare unico in relazione a tutta l’attività svolta e quindi il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l’incarico e non già dal compimento RAGIONE_SOCIALEa singola prestazione professionale in cui si articola l’obbligazione; che, pertanto, nella specie non si era maturata alcuna prescrizione poiché la procedura amministrativa non era ancora definita e pendeva dinanzi alla competente Commissione comunale; che, inoltre, dopo la consegna, avvenuta in data 01/08/2005, di tutti gli elaborati e le certificazioni occorrenti per il consuntivo finale, al fine di ottenere la liquidazione del contributo, l’opposto con racc/ta del 18/08/07 aveva avanzato la richiesta di pagamento RAGIONE_SOCIALEe dovute differenze; che l’ultimazione dei lavori su cui parte opponente basava la sua eccezione era una mera certificazione che i soli lavori edili, e quindi non anche le altre attività tecniche e amministrative, erano conclusi; che, comunque, l’eccezione di prescrizione presuntiva non poteva essere opposta dal debitore che dichiarava di aver sanato o estinto CP_1
l’obbligazione; che quanto alle spettanze maturate, era stato lo stesso a riconoscere, in data 03/03/04, il mancato saldo RAGIONE_SOCIALEe competenze dovute e a rilasciare impegnativa di pagamento; che, infine, in merito alla contestazione RAGIONE_SOCIALEa quantificazione RAGIONE_SOCIALEe spettanze professionali, il aveva rideterminato il contributo in favore del a fronte di una spesa complessiva di £ 118.524.524 e non di £ 86.318.408, con accollo spese da parte RAGIONE_SOCIALE‘opponente di £ 17.814.116. Pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, la concessione RAGIONE_SOCIALEa provvisoria esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘opposto decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, con consequenziale conferma del monitorio e condanna RAGIONE_SOCIALEa controparte alle spese di giudizio. Parte_1 Controparte_2 Parte_1
Acquisita d’ufficio, presso il Comune di Valva, la documentazione relativa alla pratica ex lege 219/1981 relativa alla ricostruzione del fabbricato del , il Got disponeva poi una CTU per accertare l’attività svolta dall’arch. e calcolare il compenso ancora dovuto. All’esito, riservava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. Parte_1 CP_1
Con Sentenza n. 3593/2021, pubblicata il 14/12/2021, il Got accoglieva parzialmente le ragioni RAGIONE_SOCIALE‘opposizione e, per l’effetto, revocato il decreto ingiuntivo, condannava al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 2.900,00 oltre iva e cassa; in considerazione RAGIONE_SOCIALEa reciproca soccombenza, compensava integralmente le spese di lite fra le parti, ponendo quelle di CTU in capo ad entrambe nella misura RAGIONE_SOCIALEa metà; disponeva altresì la trasmissione RAGIONE_SOCIALE atti alla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di Salerno affinché verificasse la configurabilità di eventuali illeciti penali, avendo il ctu accertato che l’RAGIONE_SOCIALE aveva escluso di aver provveduto alla convalida RAGIONE_SOCIALEa parcella posta a base del decreto ingiuntivo ed essendo stato il certificato di collaudo disconosciuto dal professionista che ne avrebbe dovuto essere l’autore. Parte_1
Con atto di appello notificato il 13/06/2022 ha impugnato la sentenza dinanzi a questa Corte al fine di ottenerne la riforma integrale e, per l’effetto, sentir così provvedere: ‘ In via preliminare : in accoglimento RAGIONE_SOCIALEe doglianze e del motivo di appello dichiarare prescritta la pretesa creditoria; sempre in via preliminare, in accoglimento del motivo di appello, dichiarare nulla la pretesa creditoria perché basata su atti falsi, non veritieri, non utilizzabili e comunque non producibili alla PRAGIONE_SOCIALE. Nel merito: In accoglimento dei motivi di appello, riformare l’impugnata sentenza resa dal Tribunale di Salerno numero 3593/2021 e, per l’effetto, annullarla con ogni conseguenza di legge. Annullare, in ogni caso, l’impugnata sentenza. ‘ Parte_1
Si è costituito l’ arch. , il quale ha resistito ai motivi di impugnazione concludendo per il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello e conseguente conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 3593/2021, con vittoria di spese ed onorari da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario. NUMERO_DOCUMENTO1
Con ordinanza del 06/06/2024, sulle note depositate dalle parti nel termine del 23/05/2024 fissato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 127 ter cpc, la Corte ha riservato la causa in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc per il deposito RAGIONE_SOCIALEe comparse conclusionali e RAGIONE_SOCIALEe memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata il Got, rilevato che il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l’attività svolta sicché il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stato espletato l’incarico e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale; rilevato altresì che nella specie vi era stato il riconoscimento del debito da parte opponente in data 03/03/2004, idoneo ad interrompere la prescrizione, e che l’attività RAGIONE_SOCIALE‘opposto era comunque continuata sino al 2005, ha rigettato il primo motivo di opposizione. Ha
invece accolto il secondo, attinente al merito, rideterminando, sulla base RAGIONE_SOCIALEa CTU, la somma dovuta all’arch. nel minor importo di € 2.900,00, oltre iva e cassa. CP_1
2. Con un unico motivo di appello il ha impugnato la sentenza per ‘ carenza di motivazione, contraddittorietà, violazione di legge, travisamento dei fatti, omissione assoluta di motivazione circa un punto fondamentale RAGIONE_SOCIALEa decisione in relazione al rigetto RAGIONE_SOCIALEe richieste di parte opponente e mancata sospensione del giudizio per falsità e nullità RAGIONE_SOCIALE atti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa pretesa creditoria’. L’appellante fa, in particolare, rilevare che il Got si è limitato a mere enunciazioni di principio che, pur valide in astratto, non si attagliano al caso di specie e, comunque, non ha motivato in ordine alle ragioni ed ai presupposti per il rigetto di richieste ed eccezioni RAGIONE_SOCIALE opponenti, né ha preso atto RAGIONE_SOCIALEa falsità del documento contabile posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa richiesta, come accertato dal CTU. Evidenzia a tal fine che, quanto alla eccezione di prescrizione, parte opposta non aveva dato prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta interruzione del relativo termine, e, quanto agli atti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa richiesta creditoria, fa rilevare che la parcella era, quanto meno a tenore RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica, da ritenersi falsa sotto il duplice profilo RAGIONE_SOCIALEa forma e del contenuto, perché mai vidimata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ordine. A parere RAGIONE_SOCIALE‘appellante, il documento non solo non avrebbe potuto assurgere a prova di attività svolte e costituire atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ma avrebbe dovuto condurre alla ‘interruzione’ del giudizio con trasmissione RAGIONE_SOCIALE atti alla Procura. Evidenzia, sotto tale profilo, che risultano difformi anche le note allegate nel fascicolo di parte ed in particolare che sono discordi le date relative alla ultimazione dei lavori, alla riconferma RAGIONE_SOCIALE‘incarico, al collaudo, e quant’altro portato in consulenza. Essendo ‘atti nulli o attività nulle o poste in frode alla legge’, dovevano essere considerati nulli anche gli atti successivi, quali il collaudo, la certificazione dei lavori e lo stato finale e, dunque, nessun compenso Parte_1
avrebbe dovuto essere riconosciuto al professionista.
L’appello , che qui si è cercato di sintetizzare giacché, per come articolato, rasenta la inammissibilità rispetto alle rigorose previsioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 342 cpc, va rigettato.
Ritiene la Corte che, nonostante la sua estrema sinteticità, la sentenza impugnata sia sufficientemente motivata sia in ordine alla eccezione preliminare di prescrizione che sul merito RAGIONE_SOCIALEa pretesa, che avevano costituito le contestazioni oggetto di opposizione.
4.1. L’eccezione di prescrizione è stata infatti disattesa dal Got sul rilievo che il relativo termine decorresse dal 2005, epoca RAGIONE_SOCIALE‘espletamento RAGIONE_SOCIALE‘incarico, e non dalla singola prestazione, e che il ne avesse interrotto il decorso con il riconoscimento del debito in data 03/03/2004. NUMERO_DOCUMENTO
A fronte di siffatta motivazione, l’appellante, senza articolare alcuna contestazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni espresse dal Giudice, si è limitato a dedurre che l’arch. non avesse dato prova RAGIONE_SOCIALE‘interruzione e che il Got avesse deciso sulla base di mere enunciazioni di principio. CP_1
La doglianza è evidentemente generica, e pertanto inammissibile, non avendo l’appellante indicato le circostanze di fatto o di diritto da cui derivava la violazione di legge da parte del primo Giudice e la loro rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione.
4.2. La contestazione di merito, che fa leva sulla falsità RAGIONE_SOCIALEa parcelle, del certificato di collaudo e in generale di tutte le non meglio specificate ‘ attività tecniche del direttore dei lavori’, che avrebbe dovuto indurre il primo Giudice ad ‘interrompere’ il processo e trasmettere gli atti alla Procura, al di là RAGIONE_SOCIALEa confusione che la connota è comunque infondata e va rigettata.
Ed infatti, il Got, sul presupposto che non vi fosse alcuna contestazione in ordine al conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico all’arch. ed al suo successivo espletamento, ha utilizzato, ai fini RAGIONE_SOCIALEa quantificazione del compenso al professionista, le risultanze RAGIONE_SOCIALE‘elaborato del CTU, ing. che, sulla base RAGIONE_SOCIALEa disamina RAGIONE_SOCIALEa CP_1 Per_1
documentazione relativa alla pratica ex L. n. 219/1981, ha calcolato il residuo dovuto al professionista in € 2.900,00 tenendo conto di quanto già da lui percepito in precedenza.
Ai fini del calcolo, il consulente non ha utilizzato la parcella RAGIONE_SOCIALE‘architetto – che peraltro costituiva titolo idoneo a fondare la pretesa soltanto limitatamente all’ottenimento del provvedimento monitorio –, sicché alcun rilievo assumeva, in sede di piena cognizione, la sua eventuale falsità.
Analogamente, alcun rilievo assumeva l’eventuale falsità del certificato di collaudo giacché il calcolo RAGIONE_SOCIALEe competenze è stato effettuato dal CTU sulla base RAGIONE_SOCIALEa contabilità ufficiale dei lavori.
4.3. Ritiene infine la Corte che correttamente il Got ha proceduto alla disamina del merito RAGIONE_SOCIALEa controversia, giacché la falsità di alcuni documenti costituiva una mera ipotesi che, non essendo stata proposta querela di falso civile, avrebbe dovuto essere verificata in sede penale e che al momento non giustificava la sospensione del processo civile, giacché la norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 295 cpc, che la prevede, presuppone la contestuale pendenza di altro processo avente carattere di pregiudizialità.
5. La sentenza impugnata va pertanto confermata .
6 . Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, con riferimento al valore RAGIONE_SOCIALEa causa, negli importi medi e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto con atto di citazione notificato il 13/06/2022 da Parte_1
nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘arch. avverso la sentenza del Got del […] NUMERO_DOCUMENTO
Tribunale di Salerno n. 3593/2021, così provvede:
RIGETTA l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;
CONDANNA al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di questo grado di giudizio, che liquida in favore RAGIONE_SOCIALE‘arch. , a titolo di compenso, in € 1.923,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap, con attribuzione all’AVV_NOTAIO che dichiara di averne fatto anticipo. Controparte_4 CP_1
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE‘appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Salerno il 17 ottobre 2024. IL PRESIDENTE est.
dr.ssa NOME