Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22462 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22462 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14208/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-resistente- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA n. 6942/2018 depositata il 02/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 6942 depositata il 2.11.2018, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE‘Interno avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2003, depositata il 28.1.2014, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 6.11.2008 ed ha rigettato la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE di condanna del RAGIONE_SOCIALE‘Interno al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 25.744,75, richiesta a titolo di indennità di custodia e conservazione di veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo maturata dalla RAGIONE_SOCIALE nel periodo intercorrente tra l’agosto -settembre 1983 (affidamento dei veicoli sequestrati) fino al maggio 2003 (trasmissione del provvedimento definitivo di confisca), credito ceduto all’RAGIONE_SOCIALE in forza di rogito notarile.
Il giudice d’appello ha accolto l’eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 4 cod. civ. sollevata dal RAGIONE_SOCIALE sul rilievo che, sulla base RAGIONE_SOCIALEe stesse deduzioni contenute nel ricorso monitorio, risultava che il provvedimento prefettizio di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico alla depositeria avesse contemplato una periodicità nella corresponsione del compenso -in particolare, era stato previsto pattiziamente un pagamento periodico del servizio di custodia con scadenze mensili -con conseguente applicazione del termine di prescrizione quinquennale prescritto dalla sopra menzionata norma del codice civile.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE affidandolo ad un unico articolato motivo. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Interno si è costituito in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
E’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione del DPR n. 571/1982 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 213 comma 2 ter CDS in relazione all’art. 2948 n. 4 cod. civ., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Espone la ricorrente che la Corte d’Appello ha erroneamente applicato al caso di specie la diversa disciplina prevista per i sequestri penali (citando giurisprudenza che si è occupata, appunto, di tali sequestri) nonostante il credito dalla stessa vantato derivi dalla custodia di veicoli sottoposto a sequestro e fermo amministrativo, la cui disciplina è regolata dal DPR 571/1982.
Orbene, afferma il ricorrente, in tema di custodia in materia di sanzioni amministrative, il diritto del custode alla liquidazione ed al pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme dovutegli sorge solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero con la restituzione RAGIONE_SOCIALEe cose sequestrate, con la conseguenza che solo da tale momento inizia a decorrere il termine di prescrizione, che è decennale ex art. 2946 cod. civ., non essendo applicabile il termine breve previsto dall’art. 2948 n. 4 cod. civ..
Inoltre, rileva la ricorrente che, nel caso di specie, non esisteva alcun provvedimento prefettizio di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico alla depositeria, né una previsione pattizia contemplante una periodicità (mensile) nella corresponsione del compenso, peraltro incompatibile con la disciplina dei crediti ex DPR n. 571/1982.
In conclusione, il credito è sorto ed è divenuto esigibile al termine del periodo di custodia dopo che è divenuto inoppugnabile il provvedimento di confisca.
Infine, deduce la ricorrente che non esisteva, né poteva esistere alcun accordo negoziale tra Prefettura e Depositeria, bensì tanti negozi di custodia che si perfezionano al momento RAGIONE_SOCIALE‘affidamento in custodia del veicolo.
2. Il ricorso è fondato.
Va osservato che, effettivamente, la giurisprudenza citata dalla Corte d’Appello si riferisce a controversie in cui era stata richiesta l’indennità di custodia derivante da sequestri penali, mentre la presente lite riguarda la materia del sequestro e fermo amministrativo, in relazione ai quali, questa Corte (cfr. Cass. n. 10673/2003), in un caso molto simile a quello di specie, nell’esaminare il terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 del d.P.R. 29/7/1982, n. 571, ha così affermato : …… E’ infatti palese che detto terzo comma, nel prevedere la liquidazione solo “… dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione RAGIONE_SOCIALEe cose sequestrate…”, stabilisce nel contempo in capo alla “… autorità di cui al primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 RAGIONE_SOCIALEa legge …” non solo il dovere di provvedere a detta liquidazione “dopo” tale evento, ma anche di non provvedere alla liquidazione stessa prima; e, dato che il legislatore, nel parlare di liquidazione, ha evidentemente inteso riferirsi anche al pagamento di quanto liquidato (e ciò emerge, oltre che dalla logica, anche dal chiaro contenuto RAGIONE_SOCIALEe ulteriori norme contenute nel d.P.R. sul punto), si deve concludere che prima RAGIONE_SOCIALE‘evento predetto l’autorità in questione non deve pagare le spettanze del custode (salva la facoltà di concedere solo meri acconti a richiesta). E’ altresì incontestabile che il legislatore non può aver previsto che il diritto del custode al pagamento RAGIONE_SOCIALEe sue spettanze sorga in epoca anteriore al sorgere del correlativo potere-dovere di pagamento in capo all’autorità amministrativa; ne consegue che nel campo RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative (non solo l’esigibilità, ma addirittura) il diritto predetto del custode sorge solo “… dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione RAGIONE_SOCIALEe cose sequestrate…”. Quindi il termine di prescrizione inizia a decorrere da tale momento. Quanto sinora esposto è determinante
anche per risolvere la questione RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità o meno RAGIONE_SOCIALEa prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 n. 4 c.c. Infatti la norma in questione recita: “Si prescrivono in cinque anni … 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”; e dunque detta prescrizione breve si applica a tutti i diritti di credito che sorgono, ovvero diventano esigibili, periodicamente ad anno od in termini più brevi.
Nel caso in questione il diritto del custode (come già esposto) sorge solo “… dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione RAGIONE_SOCIALEe cose sequestrate…”; quindi nasce solo una volta e dopo detto evento; ed è quindi evidente che non può parlarsi di un diritto di credito che nasce periodicamente. Tali conclusioni non muterebbero neanche nell’ipotesi che si affermasse il sorgere del diritto di credito del custode in epoca precedente e l’inizio RAGIONE_SOCIALE‘esigibilità del credito medesimo solo nel momento ora indicato. Infatti deve considerarsi indubbio (e del resto sostanzialmente pacifico in dottrina e giurisprudenza) che la prescrizione inizia a decorrere solo allorché inizia a sussistere l’esigibilità………..
……… E’ appena il caso di aggiungere che la previsione di possibili acconti (ex art. 12 co. 3 cit.), lungi dal giustificare tesi contrarie, suffraga ulteriormente e definitivamente la tesi sostenuta da questa Corte, per le seguenti ragioni: A) in quanto, secondo il chiaro dettato legislativo, prima “… che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione RAGIONE_SOCIALEe cose sequestrate…” non sussiste alcun diritto del custode, neppure in ordine agli acconti (il che rende a maggior ragione impossibile ipotizzare che possa esistere in ordine alla definitiva e totale liquidazione); il legislatore infatti parla con termine univoco di una mera possibilità (“… può …”), e quindi di una mera facoltà RAGIONE_SOCIALE‘autorità competente di disporre acconti; B) in quanto nella specie i diritti di cui parla la dottrina e la
giurisprudenza sono due (diritto all’acconto; e diritto alla liquidazione totale e definitiva ed al relativo pagamento); ma essi sono nettamente diversi e distinti; e, come questa Corte ha più volte osservato, in tema di prescrizione, il diritto a cui si deve far riferimento, sia ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza che RAGIONE_SOCIALEa sospensione ed interruzione, è esattamente quello (e solo quello) RAGIONE_SOCIALEa cui prescrizione si discute; mentre sono irrilevanti i diritti ad esso collegati o connessi ma distinti (cfr., tra le altre, Cass. n. 589 del 19/1/2002 e n. 4031 del 14/6/1988). Ciò comporta che qualsivoglia evento (sussistenza o meno del diritto, decorrenza, sospensione od interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione; ecc.) concernente l’ipotetico diritto all’acconto non può avere alcuna influenza sulla eventuale prescrizione del diritto alla liquidazione totale e definitiva ed al relativo pagamento….’.
Dunque, questa Corte, con un ragionamento molto articolato, ha persuasivamente già affermato che il diritto del custode alla liquidazione e al pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme dovutegli sorge solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione RAGIONE_SOCIALEe cose sequestrate, e solo da tale momento inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione (negli stessi termini, vedi Cass. 10591/2003; Cass. 10982/2003; Cass. 5752/2007). Sul punto, si sono, altresì, pronunciate – in senso conforme a tale indirizzo anche le Sezioni Unite, con sentenza n. 16755/2014, evidenziando che « il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, art. 12, comma 3 infatti, dispone che la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe somme dovute al custode è effettuata dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca, ovvero sia stata disposta la restituzione RAGIONE_SOCIALEe cose sequestrate: prima di tali eventi l’autorità competente può solo concedere acconti, mentre l’obbligo giuridico di provvedere insorge soltanto dopo, con la ovvia conseguenza che, non solo l’esigibilità, ma lo stesso diritto del custode al compenso
sorge solo a decorrere da tali eventi. Poiché la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), è evidente che la stessa deve farsi decorrere appunto da tali eventi. Gli stessi rilievi escludono l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c., n. 4: non essendo infatti tenuta l’amministrazione a pagare il compenso periodicamente ad anno o in termini più brevi, come la norma dispone, essa non può trovare applicazione in una fattispecie in cui il compenso è diversamente disciplinato dall’art. 12, comma 3 già citato» .
Ne consegue che la sentenza impugnata, che ha accolto l’eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. c.c., va cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per