Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2618 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2618 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20081/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA di TRIBUNALE BERGAMO n. 3232/2017 depositata il 28/12/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva confermato quella resa dal Giudice di Pace di Grumello del Monte in accoglimento della domanda dell’AVV_NOTAIO, volta a conseguire la condanna della convenuta al pagamento del
saldo delle competenze professionali a suo dire dovutegli (€ . 1.288,04, oltre rivalutazione) per l’assistenza legale prestata dal AVV_NOTAIO a favore dell’attrice nella sua qualità di AVV_NOTAIO in una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, finalizzata al recupero di una somma portata da due assegni bancari non pagati e protestati.
1.1. Il thema decidendum sottoposto dall’appellante al giudice di seconde cure riguardava unicamente la ritenuta prescrizione presuntiva del diritto di credito azionato dal professionista. In merito a tale questione, il Tribunale di Bergamo, confermando le argomentazioni del Giudice di Pace svolte in applicazione di principi già enunciati da questa Corte (Cass. Sez. 2, n. 13401 del 30.06.2015), ha ritenuto che il termine di prescrizione di tre anni stabilito dall’art. 2956, cod. civ. decorr esse dal momento in cui il legale, con la sua attività, era riuscito ad ottenere -fuori dal procedimento esecutivo – la materiale disponibilità della somma indicata nell’ordinanza di assegnazione, non già dalla data di emissione di detta ordinanza.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandolo a due motivi contrastati dall’AVV_NOTAIO COGNOME
In prossimità dell’adunanza entrambe le parti depositavano memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. in relazione all’art. 2957 cod. civ., per avere il giudice errato nella determinazione del dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale. Nella prospettazione della ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto far decorrere il termine prescrizionale dei tre anni ( ex art. 2956, comma 1, n. 2) dalla chiusura della procedura esecutiva col provvedimento di assegnazione del credito, ossia il 4
luglio 2011: la disposizione di cui all’art. 2957, comma 2, cod. civ. non offre alcuna possibilità di diversa interpretazione. Se il Tribunale avesse correttamente applicato le disposizioni normative richiamate avrebbe dovuto considerare prescritto il cred ito dell’AVV_NOTAIO odierno resistente, posto che la notifica dell’atto di citazione innanzi al giudice di Pace risale al 24 giugno 2015, dunque ben oltre i termini di prescrizione.
1. 2. Con il secondo motivo si censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. in relazione all’art. 2957 cod. civ., per non aver il giudice tenuto conto delle risultanze documentali ai fini dell’individuazione delle attività professionali svolte, onde determinare la decorrenza del termine di prescrizione triennale. Il Tribunale ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 20.12.2012, data in cui il difensore aveva inviato una mail attestante la materiale disponibilità del quantum oggetto della procedura esecutiva. Così decidendo, il giudice di seconde cure ha dimostrato di non aver esaminato detto documento, considerato decisivo: nella menzionata mail , infatti, – peraltro intercorsa dopo un lungo periodo rispetto al verbale di assegnazione del credito – il difensore si limitava a chiedere allo studio professionale del terzo pignorato il pagamento a proprio favore della somma di €108,97, indicando il proprio codice IBAN: pertanto, tale documento non può essere riferito ad alcuna attività professionale del AVV_NOTAIO svolta a favore della COGNOME.
2 Il primo motivo è fondato.
L’art. 2957 c od. civ., comma 2, recita: «Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione». Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto dell’AVV_NOTAIO
al compenso ai sensi dell’art. 2957, comma 2, cod. civ., la conclusione della prestazione, che l’art. 2957, comma 2, cod. civ. individua quale dies a quo del decorso del termine triennale di prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, deve individuarsi «nell’esaurimento dell’affare» per il cui svolgimento fu conferito l’incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo; sicché eventuali successive iniziative intraprese dal medesimo difensore, anche se connesse alla decisione definitiva, costituiscono prestazione di nuova attività, assoggettata ad un autonomo termine di prescrizione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21943 del 02/09/2019, Rv. 654913 -01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4595 del 21/02/2020, Rv. 656910 – 01).
Nel caso che ci occupa, si discute di attività svolta in un procedimento di espropriazione presso terzi ex art. 543 ss. cod. proc. civ.terminato con il deposito dell’ordinanza di assegnazione ex art. 552 cod. proc. civ., che costituisce appunto il momento di pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo.
Le successive iniziative intraprese dal medesimo AVV_NOTAIO (nel caso di specie, il sollecito via mail del pagamento a favore dell’assistita), anche se connesse alla decisione definitiva, costituiscono prestazione di nuova attività assoggettata ad autonomo termine di prescrizione. Come evidenziato dalla costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice sul tema di prescrizione presuntiva, la ratio della normativa in oggetto risiede nell’esigenza di certezza nei più ricorrenti rapporti patrimoniali di origine negoziale. In coerenza con tale ratio , l’art. 2957 cod. civ. prevede la decorrenza automatica del termine triennale di prescrizione dalla conclusione della prestazione, che fa presumere l’esigibilità immediata del corrispettivo ( ex multis , Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7378 del 26/03/2009, Rv. 607652 – 01). In ambito di competenze dovute agli avvocati, la conclusione della prestazione è individuata nell’esaurimento dell’affare per il cui svolgimento era stato conferito
l’incarico, che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 40626 del 17/12/2021, Rv. 663561 -02; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13401 del 30/06/2015, Rv. 635827 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12326 del 08/10/2001, Rv. 549545 – 01).
Non hanno pregio, quindi, le osservazioni del controricorrente, sulla decorrenza del termine prescrizionale dall’ultima prestazione professionale (v. controricorso, p. 4 ss.).
Le esposte argomentazioni assorbono logicamente l’esame del secondo motivo.
La pronuncia impugnata, che non si è attenuta ai suddetti principi, deve, pertanto, essere cassata con rinvio al Tribunale di Bergamo in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Bergamo in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Roma, 13 aprile 2023.