Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2223 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2223 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 1062/2022 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Trento n. 129/2021 del 1° giugno 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha esposto che:
nell’ottobre del 1996 NOME COGNOME gli aveva conferito l’incarico di proporre un ricorso al TAR Lazio al fine di ottenere l’annullamento degli atti normativi e amministrativi ostativi dell’immatricolazione al corso di laurea in Odontoiatria e, per l’effetto, l’immatricolazione al I anno del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE;
non era mai stato concluso alcun accordo preventivo per le competenze e spese e, tantomeno, per un importo complessivo di £ 2.000.000 (peraltro, in deroga alle tariffe);
l’istanza cautelare richiesta era stata accolta;
il TAR Lazio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della normativa sul c.d. ‘numero chiuso’;
aveva partecipato a numerose assemblee territoriali per fornire le informazioni necessarie e ottenere il mandato per la costituzione davanti alla Corte costituzionale, tanto da costituirsi in giudizio;
in seguito alla sentenza della Corte costituzionale, che aveva dichiarato la legittimità del c.d. numero chiuso, sollecitando il legislatore a intervenire in materia, si era impegnato con le forze politiche per ottenere una sanatoria;
con la legge n. 264 del 1999 era stata ridefinita la normativa, che, pur ribadendo il numero chiuso, prevedeva la sanatoria per coloro che avevano ottenuto l’immatricolazione con riserva, come il suo assistito;
il ricorso al TAR era rimasto pendente e, quindi, decorso il decennio di pendenza del ricorso, aveva chiesto la c.d. perenzione speciale, ottenuta con il D.D. n. 2355 del 17 febbraio 2010;
aveva domandato, quindi, il pagamento dell’importo residuo di € 6.500,00, a titolo di spese processuali;
non avendo ottenuto il pagamento, il Tribunale di Rovereto, su suo ricorso, aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 23/2018.
NOME COGNOME ha proposto opposizione che il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 276/2019, ha accolto, revocando il decreto ingiuntivo.
Il ricorrente ha proposto appello, rigettato, nel contraddittorio delle parti, dalla Corte d’appello di Trento con sentenza n. 129/2021.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi. L’intimato si è difeso con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2957 c.c. con riferimento al principio di certezza del diritto e all’art. 9, comma 2, legge n. 205 del 1999 in quanto il giudizio davanti al TAR Lazio si era comunque concluso con una decisione, rappresentata dal decreto menzionato. Inoltre, sarebbe stata irrilevante la soddisfazione con legge dell’interesse sostanziale del cliente, persistendo un suo interesse processuale. In realtà, il decreto in questione era necessario a chiudere il procedimento e la sua adozione non era certo dipesa da una sua inerzia.
Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 c.c., 2957, comma 2, c.c. e 1722 c.c. atteso che il rapporto di mandato con il cliente non si era interrotto, non essendovi state né una revoca né una rinuncia . Non era poi stata valutata correttamente l’incidenza sulla fattispecie della sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 1998. Peraltro, la sua attività di assistenza professionale non sarebbe divenuta inutile dopo il 1998, non comportando la normativ a entrata in vigore nel 1998 e nel 1999 l’estinzione del giudizio amministrativo.
Le due censure, che possono essere trattate insieme, stante lo stretto collegamento, sono fondate nei termini che seguono.
Il controricorrente, raggiunto dalla domanda di pagamento del compenso da parte del ricorrente, ha eccepito la prescrizione ordinaria e non quella presuntiva.
Questo non esclude, però, che, per individuare il dies a quo di decorrenza della prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c., possa farsi riferimento all’art. 2957
c.c., poiché entrambi i fatti estintivi esigono l’accertamento del momento a partire dal quale il diritto poteva esser fatto valere del titolare (Cass. 2275 del 1974; Cass. 17924 del 2023).
L’art. 2957, comma 2, c.c. prescrive che ‘Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non termina ti, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione’.
Questa disposizione mira a fissare una data precisa di decorrenza facilmente verificabile e individua due diversi momenti di decorrenza della prescrizione, a seconda che l’affare sia o meno concluso.
Per gli affari compiuti, essa decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione o dalla revoca del mandato; per gli altri dall’esecuzione dell’ultima prestazione (Cass. 4075 del 1975; Cass. 6033 del 1987; Cass. 12326 del 2001; Cass. 13374 del 2004; Cass. 13401 del 2015; Cass. 275 del 2021).
Fra gli affari definiti il codice include tre distinte figure, che richiamano sia la conclusione giudiziaria della vicenda sia ipotesi nelle quali il rapporto fra difensore e cliente si conclude al di fuori dal processo.
In generale, non può dirsi a priori quando una lite debba ritenersi decisa, trattandosi di una quaestio facti la cui soluzione è strettamente connessa al contenuto dell’atto di conferimento dell’incarico al difensore e al suo sviluppo concreto.
Di certo, per decisione della lite deve intendersi la definizione della causa, pure in rito, con sentenza passata in giudicato (o altro provvedimento definitivo), ma in giurisprudenza e in dottrina l’affare si considera terminato, sempre ai fini della decorrenza del termine della prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, non solo nei casi espressamente previsti nell’art. 2957, comma 2, parte prima, c.c., ma anche in tutte le ipotesi in cui una causa obiettiva o subbiettiva faccia venire meno il rapporto tra cliente ed avvocato, quale la morte del cliente o del difensore, la cessazione da parte di quest’ultimo dell’esercizio della professione, l’estinzione del processo (come, ad esempio, per la mancata riassunzione nel termine dopo la cancellazione della causa dal ruolo) o la rinuncia
al mandato (Cass. n. 965 del 1964; n. 7281 del 2012; n. 40626 del 2021; Cass., Sez. 2, n. 17924 del 22 giugno 2023).
D’altronde, se rilevasse esclusivamente il momento della formale chiusura in via definitiva del processo, non si spiegherebbe su quale fondamento verrebbero assimilate tra di loro, al fine voluto dalla legge, la decisione della lite per sentenza passata in giudicato e la perenzione o l’estinzione del processo e, in definitiva, la revoca del mandato e la conciliazione.
Più in generale, la prescrizione del diritto dell ‘ avvocato al pagamento dell’onorario può decorrere, per gli affari definiti, non solo dal verificarsi dei fatti previsti dall’art. 2957, comma 2, parte prima, c.c., ma, altresì, dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto con il cliente, ivi compresa la morte di quest’ultimo (Cass., Sez. 3, n. 7281 dell’11 maggio 2012).
La giurisprudenza è, dunque, costante nel dare rilievo, in generale, agli eventi che, comunque, realizzano l’interesse del cliente e concludono il rapporto con il difensore, rendendone normalmente inutile la prosecuzione.
L’elenco di cui all’art. 2957, comma 2, parte prima, c.c., non è, allora, tassativo e chiuso. Concorrono ad integrarlo, piuttosto, tutte le vicende che, in maniera univoca, possono indurre a considerare, secondo una valutazione di normalità, estinto il mandato professionale.
Vi sono, poi, gli affari non conclusi, in ordine ai quali la prescrizione decorre dall’esecuzione dell’ultima prestazione.
In particolare, si è fatto notare che proprio ove il rapporto di patrocinio conosca un periodo di prolungata inerzia, ossia quando l’avvocato non svolga più prestazioni per una stasi del processo e non subentri alcuna causa che ponga termine al medesimo rapporto col cliente, si giustifica la distinta previsione di decorrenza della prescrizione, ‘per gli affari non terminati’, dall’ultima prestazione, non trovando, altrimenti, tale norma mai applicazione, nel senso che la prescrizione dovrebbe decorrere sempre dalla decisione della lite, dall’estinzione del processo, dalla conciliazione delle parti, dalla revoca o dalla rinuncia relative al mandato (revoca e rinuncia che sono dichiarazioni recettizie a forma libera, il verificarsi delle quali, quindi, può essere dimostrato anche con il ricorso a presunzioni: Cass., Sez. 3, n. 23324 del 18 dicembre 2012), dalla
morte del cliente o dell’avvocato o dalla cessazione da parte dello stesso dell’esercizio della professione (Cass., Sez. 2, n. 17924 del 22 giugno 2023).
Premesso quanto sopra, i motivi possono essere valutati.
Entrambe le parti considerano l’affare concluso.
Per il ricorrente, la data da prendere in esame sarebbe quella di emissione del decreto che avrebbe dichiarato estinto il giudizio amministrativo, ossia il 17 febbraio 2010.
Per il controricorrente, invece, il rapporto si sarebbe concluso già alla fine degli anni ’90, per mutuo consenso delle parti e con il pagamento del compenso complessivo ab origine pattuito. A suo avviso, nell’ipotesi più favorevole al ricorrente, la fattispecie sarebbe stata definita nel 1999, con l’entrata in vigore della legge n. 264 del 1999 che, all’art. 5, comma 1, avrebbe previsto che ‘
all’ articolo
1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1990, n. 341
Il ricorrente sostiene, nei suoi primi due motivi, che rileverebbe, quindi, la decisione conclusiva del giudizio davanti al TAR Lazio, mentre sarebbe stata irrilevante la soddisfazione con legge dell’interesse sostanziale del cliente, persistendo un suo interesse processuale. In pratica, afferma che, pure dopo il soddisfacimento dell’interesse materiale del suo assistito, sarebbe rimasto in piedi un interesse processuale, in quanto il decreto in questione era necessario a chiudere il procedimento senza che vi fosse una condanna alle spese. Pertanto, la sua attività di assistenza professionale non sarebbe divenuta inutile dopo il 1998, non comportando la normativa entrata in vigore nel 1998 e nel 1999 l’estinzione del giudizio amministrativo.
Si tratta di doglianze che meritano condivisione.
Per definire la vicenda, occorre qualificare gli eventi ai quali la corte territoriale ha dato rilievo per giustificare la sua decisione.
Innanzitutto, deve ritenersi che la sopravvenuta entrata in vigore della legge n. 264 del 1999, sanando la situazione del cliente, abbia comportato, dal punto di vista del processo amministrativo instaurato e ancora, formalmente, pendente, la cessazione della materia del contendere , atteso che l’interesse del controricorrente è stato, tramite essa, integralmente soddisfatto.
Il giudizio, quindi, sarebbe dovuto terminare con una tale dichiarazione, alla quale avrebbe dovuto associarsi una statuizione sulle spese di lite, in applicazione dei principi in tema di soccombenza sostanziale, la quale avrebbe potuto essere favorevole alla parte vincitrice, salva la compensazione, totale o parziale, delle dette spese.
La legge n. 264 del 1999, peraltro, non si è occupata della questione relativa ai compensi professionali, non ha formalmente chiuso il processo e non ha disciplinato il mandato esistente fra le parti.
Stando così le cose, il citato intervento normativo non può rappresentare, da solo, una vicenda che, in maniera univoca, possa indurre a considerare, secondo una valutazione di normalità, estinto il rapporto professionale.
Infatti, non incide assolutamente su siffatto rapporto e, anche se la sua esistenza può condurre il cliente a non coltivare la sua azione e il procuratore a non intervenire più, non fornisce informazioni certe sul se sarà data ulteriore esecuzione al mandato.
Si deve affermare, piuttosto, che , quando la giurisprudenza precisa che ‘ la prescrizione del diritto dell ‘avvocato al pagamento dell’onorario può decorrere, per gli affari definiti, non solo dal verificarsi dei fatti previsti dall’art. 2957, comma 2, parte prima, c.c., ma, altresì, dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto con il cliente, ivi compresa la morte di quest’ultimo’ (Cass., Sez. 3, n. 7281 dell’11 maggio 2012) , faccia riferimento a ulteriori eventi, non processuali, che investano il contratto di mandato e ne comportino la cessazione. Alla fine, non si deve confondere l’interesse contingente che l’assistito vuole realizzare con il processo (qui, l’ammissione al corso universitario) con quello alla base del rapporto in esame, la cui causa consiste nella cooperazione fiduciaria volta alla realizzazione di interessi altrui (ossia, del mandante) tramite il compimento di atti giuridici con la dovuta diligenza e perizia tecnica.
La legge n. 264 del 1999, pur soddisfacendo l’interesse concreto del controricorrente, non ha fatto venire meno l’autonomo rapporto di mandato professionale, finalizzato, in ogni caso, al compimento delle ulteriori prestazioni giuridiche ancora, eventualmente, possibili nonostante l’avvenuto intervento normativo.
Detta legge, quindi, non può essere equiparata, per il profilo in esame, al decesso del cliente, alla revoca del mandato o alla cancellazione del difensore dall’albo, tutte circostanze che rendono con certezza non più eseguibile, neppure in potenza, l ‘incarico professionale.
I l momento di conclusione dell’affare dal quale fare decorrere il termine di prescrizione de quo deve essere individuato, allora, prescindendo dalla legge n. 264 del 1999 e, alla luce delle circostanze allegate, non può che essere quello di pubblicazione del decreto di perenzione.
Indubbiamente, quest’ultimo decreto nulla dice quanto alle menzionate spese e alla relazione cliente-avvocato, ma esso, concludendo formalmente la procedura (e in assenza di contestazioni), ha dato termine, inequivocamente, all ‘intera vicenda processuale, definendo, così, la lite, come previsto dall’art. 2957, comma 2, parte prima, c.c.
La valenza di siffatto decreto ai nostri fini è confermata dal precedente di questa Sezione della Suprema Corte n. 7429 del 20 marzo 2024, in base al quale, in tema di compensi professionali, in ipotesi di estinzione del processo amministrativo per mancata presentazione di istanza di prosecuzione ex art. 9 della legge n. 206 del 2005, la prescrizione del credito professionale dell’avvocato, del procuratore o del patrocinatore legale decorre dalla data di pronuncia del decreto con cui viene dichiarata la perenzione del ricorso e l’estinzione della causa e non dalla scadenza del termine biennale dall’iscrizione dinanzi al giudice amministrativo entro il quale doveva essere proposta istanza di prosecuzione poiché in tal caso l’estinzione del giudizio va dichiarata dal giudice e, pertanto, prima dell’adozione del decreto e della sua definitività, il rapporto processuale è ancora pendente e non può intendersi automaticamente esaurito il rapporto professionale.
Pur nella diversità delle fattispecie, da questa giurisprudenza si ricava che, in assenza di un evento specifico non processuale che comporti inequivocabilmente la cessazione del rapporto di mandato fra difensore e cliente, questo deve ritenersi vigente almeno sino all’adozione di un provvedimento de l giudice che, in qualunque modo, definisca la lite: un provvedimento del genere ben può essere un decreto di perenzione.
Ciò rende non rilevante la questione del mero decorso del tempo, pure affrontata dalle parti e dal giudice ai fini della prescrizione.
Diversa questione è quella prospettata dal controricorrente circa l’avvenuta cessazione del rapporto per consenso di entrambe le parti, con esecuzione delle reciproche obbligazioni. Trattasi di profilo che attiene non all’estinzione per prescrizione del debito, ma al suo regolare adempimento e che non è stato accertato dal giudice del merito. Pertanto, dovrà essere esaminato in sede di rinvio, valutando, complessivamente, tutti gli elementi agli atti.
Ovviamente, qualora la corte interessata si convincesse che una simile intesa fra le parti non sia stata provata, dovrà verificare, in concreto, se, in relazione alla prestazione svolta (limitata, come si ricava dagli atti, al giudizio cautelare), gli importi corrisposti al ricorrente fossero congrui, alla luce della particolare semplicità della causa (il contenzioso de quo era molto diffuso e le questioni sollevate erano spesso analoghe: cfr. Cass., Sez. 6-3, n. 19945 del 6 ottobre 2015), eventualmente applicando, con idonea motivazione, le riduzioni tariffarie normativamente consentite al tempo del provvedimento conclusivo del giudizio davanti al TAR (17 febbraio 2010, con conseguente rilevanza del d.m. n. 127 del 2004). Nel fare ciò, il giudice del merito dovrà considerare le attività analiticamente menzionate dal difensore nel suo ricorso originario, ove, se necessario, debitamente dimostrate (la sentenza di appello indica, a pagina 8, delle voci, esposte dal ricorrente, non provate e, sul punto, non vi è stata specifica contestazione) e la documentazione depositata dalle parti.
Con il terzo motivo il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 2935, 2946 e 2957, comma 2, c.c., con riferimento alla legge n. 1034 del 1971, integrata dalla legge n. 205 del 2000, perché avrebbe svolto, anche dopo il 1999, l’attività che sarebbe s tato obbligato a porre in essere. I giudici del merito non
avrebbero neppure indicato quale attività avrebbe dovuto realizzare al fine di manifestare la persistenza del rapporto professionale.
Comunque, non sarebbe stato tenuto a compiere atti di impulso processuale, ma avrebbe sempre dovuto assistere sostanzialmente il suo cliente.
Per quel che concerneva la mancata risposta al fax del controricorrente, avvenuta nell’aprile del 1998, sarebbe stato evidente che quest’ultimo era stato informato, considerato che non aveva insistito per ulteriori informazioni.
Peraltro, non vi sarebbe stata necessità di riferire in ordine alla perenzione.
Con il quarto motivo il ricorrente rappresenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, atteso che la corte territoriale non avrebbe valutato le attività da lui compiute.
Con il quinto motivo il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 24 della legge n. 794 del 1942, con riferimento al d.m. n. 127 del 2004. Premesso che non sarebbe mai intervenuto alcun accordo quanto al compenso, questo avrebbe dovuto essere calcolato alla luce delle tariffe vigenti al momento della pubblicazione del decreto conclusivo del processo davanti al TAR Lazio.
Con il sesto motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 2697 c.c., con riferimento alla legge n. 794 del 1942 e al d.m. n. 127 del 2004 e/o n. 585 del 1994, in quanto non vi sarebbe stata prova di una serialità delle cause e non vi sarebbe stato un ricorso collettivo.
Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 c.p.c., 2225, 2233 e 2697 c.c., con riferimento all’art. 24 della legge n. 794 del 1942, perché la corte territoriale avrebbe errato a valorizzare la circostanza che, nella causale del bonifico di £ 1.000.000 inviato il 6 marzo 1997 il controricorrente avrebbe indicato ‘saldo spese legali’: infatti, non sarebbe stato pagato l’intero importo dovuto, ma solo un acconto.
Peraltro, non vi sarebbe stata alcuna prova del perfezionamento di un accordo come quello la cui esistenza era stata ritenuta dal giudice di appello. D’altronde, un’intesa conclusa nel 1997 non avrebbe potuto riguardare le attività successive.
Le censure non devono essere esaminate, in conseguenza dell’accoglimento dei primi due motivi.
Il ricorso è accolto, in ordine ai primi due motivi, assorbiti gli altri, in applicazione dei seguenti principi di diritto:
« In tema di compensi professionali del difensore, l’elenco delle circostanze, verificatesi le quali, gli affari possono considerarsi terminati, di cui all’art. 2957, comma 2, parte prima, c.c., non è tassativo e chiuso, ma aperto, rientrandovi tutti gli eventi, dovuti a cause obiettive o subiettive, anche non processuali, che, comunque, facciano venire meno il rapporto tra cliente ed avvocato »;
« In tema di compensi professionali, in assenza di un evento specifico che comporti inequivocabilmente , ai sensi dell’art. 2957, comma 2, parte prima, c.c., la cessazione del rapporto di mandato fra difensore e cliente, questo deve ritenersi vigente almeno fino all’adozione di un provvedimento del giudice che, in qualunque modo, definisca la lite, ben potendo tale provvedimento essere rappresentato da un decreto di perenzione di un giudizio amministrativo pronunciato ex art. 9, comma 2, legge n. 205 del 2000 »;
« La prescrizione del credito professionale del difensore di studenti definitivamente dell’art. 5, comma 1, della legge n. 264 del 1999 , all’ art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 341 del 1990, in quanto già beneficiari di una precedente
da
decorre, in mancanza del verificarsi di altre circostanze idonee ad estinguere il rapporto con il cliente in maniera inequivocabile, dalla data di pronuncia del decreto con il quale sono dichiarate la perenzione del ricorso e l’estinzione della causa pendente davanti a tali giudici e non da quella, antecedente, di entrata in vigore
La rinuncia al mandato da parte del procuratore e la sua revoca ad opera del conferente sono dichiarazioni recettizie a forma libera. Pertanto, il loro verificarsi può essere dimostrato anche tramite presunzioni
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
-cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 4 dicembre 2025.
Il Presidente