Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3590 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3590 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1174/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di VELLETRI depositata il 15/11/2018, r.g.n. 2566/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
Nel 2018 l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha proposto ricorso ex art. 702 -bis c.p.c. per ottenere il pagamento dei compensi maturati in relazione all’attività difensiva svolta per NOME COGNOME, in relazione a un processo di risarcimento dei danni subiti a causa di un evento lesivo verificatosi nel 1989, definito con sentenza del 2002 del Tribunale di Roma, nel quale l’autore dell’evento era stato condannato a pagare euro 2.500 in favore dell’assistito della ricorrente, nonché per la successiva attività difensiva resa in alcuni processi di natura espropriativa; l’assistito, pur avendo ricevuto un assegno di euro 2.506,43, non aveva corrisposto alcunché all’AVV_NOTAIO, a titolo di differenza tra quanto dovutole e le liquidazioni giudiziali. Con ordinanza del 15 novembre 2018 il Tribunale di Velletri ha rigettato la domanda: ha accolto in parte l’eccezione preliminare di prescrizione dei crediti e per il resto ha accertato la natura satisfattiva della liquidazione giudiziale in favore dell’AVV_NOTAIO antistataria.
Avverso l’ordinanza NOME COGNOME ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso NOME COGNOME, che fa valere ricorso incidentale condizionato.
Memoria è stata depositata dalla ricorrente.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso principale è articolato in tre motivi.
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 2956, 2957 e 2959 c.c., omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360, n. 5 c.p.c.: in relazione al processo di cognizione definito dal Tribunale di Roma nel 2002 l’ordinanza impugnata ha escluso che COGNOME dovesse alcun compenso, avendo eccepito la prescrizione presuntiva triennale e non essendo stati provati atti interruttivi della prescrizione; l’eccezione in parola postula però che non vi sia stata alcuna affermazione da parte del debitore di non avere
estinto il debito, con la precisazione che l’ammissione non risulti neppure per implicito dalla contestazione da parte dello stesso debitore dell’entità della somma richiesta o anche dalla contestazione della propria legittimazione passiva.
Il motivo è fondato. Nella comparsa di costituzione nel presente processo COGNOME ha contestato la propria legittimazione passiva, eccependo di non avere mai conferito mandato a COGNOME e che comunque lo stesso sarebbe stato rilasciato dal proprio padre NOME COGNOME, oltre ad avere contestato il quantum del credito (si vedano gli estratti della comparsa di risposta riportati nel ricorso alle pagg. 8 -12). Secondo la giurisprudenza di questa Corte ‘l’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l’ammissione in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre -con conseguente rigetto dell’eccezione -non solo quando il debitore contesti l'” an ” della pretesa creditoria, negandone l’esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il ” quantum ” della pretesa azionata nei propri confronti’ (Cass. 15303/2019). Avendo COGNOME contestato sia l’ an che il quantum della pretesa fatta valere nei propri confronti, l’eccezione di prescrizione presuntiva andava respinta.
2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 2956 e 2957 c.c., omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360, n. 5 c.p.c.: con riguardo al secondo procedimento ex art. 548 c.p.c. il Tribunale ha ritenuto di escludere i compensi in favore della ricorrente in quanto sarebbe decorsa la prescrizione decennale con dies a quo da identificarsi nella sentenza n. 25567/2006; in tal modo il Tribunale non ha considerato che avverso tale sentenza è stato proposto appello, definito nel 2011 con la sentenza n. 2313/2011.
Il motivo è fondato. Il Tribunale ha considerato separatamente il giudizio definito in primo grado dal Tribunale di Roma con la sentenza 25567/2006 rispetto al giudizio di secondo grado conclusosi con la sentenza n. 5313/2011 della Corte d’appello di Roma (vedere le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata). In tal modo il Tribunale non ha considerato che, ai sensi dell’art. 2957 c.c., ‘per le competenze dovute agli avvocati e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite’, che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo (cfr. Cass. n. 25197/2023). Il Tribunale, pertanto, non poteva individuare quale dies a quo della prescrizione decennale la data di pubblicazione del provvedimento di primo grado.
3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360, n. 5 c.p.c.: la sentenza è illegittima laddove ha omesso di pronunciarsi sulla domanda nella sua totalità; la ricorrente aveva dedotto anche l’attività svolta nelle tre procedure espropriative poste in essere nell’interesse del resistente, ma il Tribunale, pur rilevando l’esistenza della procedura esecutiva n. 11488/2004 e del relativo pignoramento, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa ai compensi delle procedure esecutive poste in essere dalla ricorrente nell’interesse di COGNOME.
Il motivo è fondato. Il Tribunale ha fatto riferimento alla procedura esecutiva n. 11488/2004 (v. pag. 5 del provvedimento impugnato), ma nulla ha detto rispetto alla richiesta contenuta nell’atto introduttivo del presente processo di pagamento dei compensi relativi alla attività svolta dalla ricorrente in favore di COGNOME in tre procedure esecutive (cfr. la trascrizione dell’atto introduttivo alle pag. 15 e 16 del ricorso).
II. Il ricorso incidentale condizionato lamenta omessa valutazione di un fatto decisivo: a prescindere dalla prescrizione o meno del diritto, la domanda della ricorrente è comunque infondata
in quanto vi è stata estinzione delle obbligazioni a seguito del pagamento da parte della compagnia assicurativa degli onorari indicati nelle notule, essendosi COGNOME dichiarata antistataria in ogni processo.
Il motivo è infondato. La ricorrente ha infatti chiesto il pagamento dei compensi relativi alla differenza tra quanto a lei dovuto e le liquidazioni giudiziali distratte in suo favore (si veda al riguardo la trascrizione del ricorso introduttivo del processo alle pagg. 1 -2 dell’ordinanza impugnata, in cui si legge ‘condannare il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, della somma emergente dagli atti di causa e, segnatamente, quella indicata nelle notule spese versate in atti per ogni giudizio ; all’importo liquidando non dovrà essere tenuto conto di quanto liquidato dalle varie curie a titolo di spese di antistataria in favore della ricorrente’).
III. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata al Tribunale di Velletri, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Velletri in diversa composizione.
Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda