Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32667 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32667 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 32354/2020 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in persona dei
rispettivi RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in persona dei rispettivi Rettori, domiciliati ex lege in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale d ello Stato da cui sono difesi per legge; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 2027/2020 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/04/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME ed altri convennero in giudizio innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di Euro 11.103,82, o la diversa somma, dovuta per la frequentazione dei corsi di specializzazione medica. Il Tribunale adito, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, rigettò la domanda nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per prescrizione, reputando inidonea ad interrompere la prescrizione la missiva diretta al M.I.U.R.. Avverso detta sentenza proposero appello gli attori. Con sentenza di data 22 aprile 2020 la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE rigettò l’appello .
Premesso che un atto interruttivo indirizzato ad un RAGIONE_SOCIALE competente nella materia dei corsi era idoneo ad interrompere la prescrizione nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, osservò la corte territoriale che del documento in questione, RAGIONE_SOCIALE cui esistenza l’appellante aveva dato atto solo nella comparsa conclusionale di primo grado, non vi era traccia né nelle memorie ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 183, comma
6, né nel fascicolo di parte di primo grado (nell’indice del fascicolo cartaceo vi erano solo le note istruttorie e i certificati di specializzazione), sicché non era possibile verificare il contenuto RAGIONE_SOCIALE missiva, per vagliarne l’efficacia di costituzion e in mora, né se fosse stata inviata a nome di tutti o alcuni RAGIONE_SOCIALE appellanti (né poteva farsi applicazione del principio di non contestazione, essendo stata fatta la allegazione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALE missiva oltre i termini di preclusione). Aggiunse che la circostanza RAGIONE_SOCIALE menzione nella sentenza impugnata, senza tuttavia descriverne il contenuto o indicarne la data, ma solo affermandone l’inefficacia perché diretta al M.I.U.R., non poteva darne per pacifica l’esistenza e l’effetto interruttivo, non poten do essere vagliato il contenuto. Osservò infine che l’onere di disporre la ricerca di documenti riguardava solo quelli ritualmente depositati, ma nella specie, come detto, non vi era traccia del deposito RAGIONE_SOCIALE messa in mora in questione.
Hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME ed altri sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Non ha svolto attività difensiva l’RAGIONE_SOCIALE. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato memoria.
Considerato che:
con il motivo di ricorso si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di considerare che il Tribunale aveva ritenuto documentalmente dimostrata la produzione de ll’atto interruttivo e che la circostanza RAGIONE_SOCIALE produzione non era stata contestata dalla controparte. Aggiunge che la questione posta con l’appello era solo quella RAGIONE_SOCIALE‘idoneità interruttiva RAGIONE_SOCIALE missiva. Osserva ancora che non si comprende perché la corte
territoriale non abbia disposto le ricerche del documento ritualmente depositato e abbia omesso di esaminare la circostanza decisiva RAGIONE_SOCIALE‘efficacia interruttiva RAGIONE_SOCIALE lettera indirizzata al M.I.U.R.
Il motivo è inammissibile. Plurime sono le ragioni di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura. In primo luogo, vi è un difetto di specificità RAGIONE_SOCIALE censura, perché non si comprende quale sia il fatto di cui si denuncia l’omesso esame, posto che la missiva è una prova documentale e non una circostanza di fatto. Non si comprende cioè se si lamenti il mancato esame del fatto processuale RAGIONE_SOCIALE‘acquisita presenza in atti del documento da parte del Tribunale (il che comunque non è un fatto sostanziale suscettibile di integrare un vizio motivazionale) o il mancato esame RAGIONE_SOCIALE circostanza RAGIONE_SOCIALE‘efficacia interruttiva RAGIONE_SOCIALE missiva (che è circostanza in diritto apprezzata dal giudice di appello, ma esclusa sul piano probatorio per la carenza del documento). In secondo luogo, anche ipotizzando che il fatto omesso sarebbe il contenuto RAGIONE_SOCIALE missiva, resta non assolto l’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. circa la sede e le modalità di ingresso nel processo di merito del documento attestante la circostanza fattuale. In terzo luogo, non risulta fornita l’indicazione specifica ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 n. 6 c.p.c. RAGIONE_SOCIALE atti su cui il motivo si fonda, cioè del contenuto RAGIONE_SOCIALE lettera, RAGIONE_SOCIALE localizzazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado in questo giudizio di legittimità e di quella RAGIONE_SOCIALE memoria con cui la produzione sarebbe avvenuta. In quarto luogo, la censura non attinge le diverse rationes decidendi (ed è pertanto priva di decisività): si osserva che la circostanza documentale non sarebbe controversa, ma il giudice del merito ha affermato che non può farsi applicazione del principio di non contestazione, essendo stata fatta la allegazione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALE missiva oltre i termini di preclusione; si lamenta l’omessa ricerca del documento, ma il giudice del merito ha affermato che non vi è in atti
traccia del deposito del documento, che è ciò che legittima l’ordine di ricerca del documento non presente in atti.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti in via solidale al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE il giorno 18 ottobre 2023 nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza sezione civile.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME