SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 6217 2025 – N. R.G. 00041847 2022 DEPOSITO MINUTA 25 07 2025 PUBBLICAZIONE 25 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 41847/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 87027 PAOLA P.
attore nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 20122 MILANO C.F.
convenuto
e
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME ( ) INDIRIZZO 20122 MILANO; P. C.F.
terzo chiamato sulle seguenti conclusioni:
Per
‘Voglia codesto Illustrissimo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione In via pregiudiziale , preso atto dell’avvenuto deposito delle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art 1, comma 235, Legge n. 1972022, disporre la sospensione del processo.
In via preliminare , dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere, con riferimento alle cartelle notificate fino al 31 dicembre 2015 e contenenti debiti di importo residuo non superiore ad Euro 1.000,00.
In rito accertata l’esigenza litisconsortile ex art. 102 c.p.c. per i motivi dedotti ed ove parte attrice non vi abbia ancora provveduto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato ‘ ‘, in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Roma, INDIRIZZO mandando parte attrice per il relativo adempimento
Nel merito , in accoglimento della proposta opposizione per tutti i motivi e difese richiamate e dedotte, accertata l’assenza di titoli per procedere al pignoramento per cui è causa nonché l’impignorabilità dei beni oggetto dello stesso, accertare e dichiarare l’illegittimità dell’atto di pignoramento, ovvero contenerlo nel diverso titolo e/o importo, con ogni conseguente statuizione nei riguardi del terzo pignorato .
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.’
Per :
‘precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli scritti, documenti e verbali di causa depositati nell’interesse di
Per :
‘ Voglia l’Ill. mo Tribunale adito, reiectis adversis:
Accertare la legittimità del pignoramento con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio di opposizione. ‘
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso datato 11 marzo 2022 ha proposto opposizione all’esecuzione intrapresa nei suoi confronti da , che il 26 novembre 2021 ha pignorato, con le forme di cui all’art. 72 -bis d.p.r. n. 602/1973, i crediti vantati dall’ nei confronti dell’ fino a concorrenza di €328.429,97.
L’opponente ha eccepito:
1) la prescrizione del l’intero credito portato dalla cartella n. 06820080020626976000, notificata il 18 aprile 2008 per €70.476,97 a titolo di imposta, €6.282,88 a titolo di interessi ed € 21.143,09 a titolo di sanzioni;
2) la prescrizione del credito portato dalla cartella n. 06820080305632150000, notificata in data 20 marzo 2009, recante la somma di € 32.099,06 a titolo di impost e , la somma di € 2.569,50 a titolo di interessi, la somma di € 9.959,00 a titolo di sanzioni, per un totale di € 44.633,44;
3) la prescrizione del credito di €4.336,28 per sanzioni e interessi portato dalla cartella n.06820100182167134000 notificata in data 5 maggio 2010 , recante la somma di € 9.491,82 a titolo di imposta, la somma di € 983,54 a titolo di interessi, la somma di € 3.382,74 a titolo di sanzioni;
4) la prescrizione del credito di €319,02 portato dalla cartella n.06820120180363001000, notificata in data 4 settembre 2012, emessa per una contravvenzione stradale;
5) la prescrizione del credito di €220,94 portato dalla cartella n.06820120198047250000, notificata in data 19 settembre 2012;
6) la prescrizione dell’intero importo di €1.520,05 per il quale è stata emessa la cartella n.06820130155643677000 notificata in data 05 agosto 2013;
7) la prescrizione quinquennale del credito di €33 ,12 per interessi e sanzioni portati dalla cartella n. 06820130177119708000 notificata in data 04 novembre 2013 , recante la somma di € 119,79 a titolo di imposta, la somma di € 4,61 a titolo di interessi, la somma di € 28,51 a titolo di sanzioni;
8) la prescrizione quinquennale del credito di €5.545,27 portato dal la cartella n. 06820130225952990000 notificata in data 01 agosto 2014 , recante la somma di €8.209,31 a titolo di imposta, la somma di € 1.179,56 a titolo di interessi e la somma di € 4.365,71 a titolo di sanzioni;
9) la prescrizione quinquennale del credito di €203.22 per interessi e sanzioni, portato dal la cartella n. 06820140053167667000, notificata in data 19 luglio 2014;
10)la prescrizione quinquennale del credito di €869,22 per inter essi e sanzioni, portata dalla cartella n. 06820140122016880000, notificata in data 13 marzo 2015.
Ha concluso chiedendo al giudice dell’esecuzione, in via principale, di accertare ‘ l’assenza di titoli per procedere al pignoramento per cui è causa nonché l’impignorabilità dei beni oggetto dello stesso’ e perciò di ‘accertare e dichiarare l’illegittimità dell’atto di pignoramento ‘ (cfr. doc. 1 .
Con ordinanza in data 15 settembre 2022, il g.e., premesso che per la cartella n. NUMERO_CARTA il credito ‘ sembrerebbe prescritto ‘ e che, per le altre cartelle, occorreva
approfondire la questione nel giudizio di merito, ha accordato la sospensione del procedimento esecutivo ed ha assegnato un termine per l’introduzione del giudizio di merito.
ha provveduto a notificare al debitore atto di citazione, contestando la fondatezza dell ‘eccezione di prescrizione sia per essere intervenuti validi atti interruttivi sia tenuto conto della sospensione dal primo gennaio 2014 al 15 giugno 2014 prevista dalla legge 147/2013 per le pretese portate nei ruoli consegnati sino al 31/10/2013 e della ulteriore sospensione dell’attività di riscossione disposta a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 .
Q uanto all’impignorabilità del credito vantato da verso , ha osservato che ‘ quando un soggetto ha debiti con il Fisco che hanno già dato vita a procedure di esecuzione forzata, tra le quali il pignoramento presso terzi, l’Agente di riscossione può chiedere all’Ente erogatore della prestazione previdenziale di trasferire i soldi dovuti dal pensionato direttamente al concessionario a saldo del debito. Questa in sostanza l’operazione che può mettere in pratica l’Agente della Riscossione tenendo conto dei limiti previsti dalla normativa che consentono appunto di garantire al debitore il minimo vitale. Di fatto nel caso in esame il terzo ( ) ha fornito dichiarazione positiva specificando la quota pignorabile e quindi la somma oggetto di accantonamento, corrispondente ad 1/5 dell’eccedenza della somma impignorabile, e all’accantonamento di 1/5 sugli arretrati spettanti come da dichiarazione già in atti che si allega nuovamente alla presente ‘ (cfr. atto di citazione, pag. 7).
Ha concluso chiedendo l’accertamento della legittimità dell’azione esecutiva esercitata e la revoca della sospensione disposta.
All’udienza del 7 marzo 2023 il giudice disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di , terzo pignorato.
si costituiva in giudizio e chiedeva accertarsi la legittimità del pignoramento.
Istruita la causa documentalmente, la stessa era posta in decisione il 6 dicembre 2024, con assegnazione dei termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche. In tale occasione il giudice invitava le parti a ‘meglio ricapitolare, per ciascuna cartella posta a base del pignoramento: – la natura del credito – la data di notifica degli atti prodromici e le norme che governano il regime della prescrizione – i documenti probatori agli atti riguardanti la cartella medesima e gli atti interruttivi della prescrizione ‘.
Rimessa in istruttoria a causa del trasferimento del giudice assegnatario ad altro ufficio, veniva nuovamente fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al 3 giugno 2025.
L’udienza veniva poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell’art. 127 -ter c.p.c.
In data 3 giugno 2025 il nuovo giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
In via pregiudiziale, dato atto di aver depositato istanza di adesione agevolata in relazione alle cartelle qui indicate ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10, ha domandato la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 235, legge n. 197 del 2022.
La disposizione invocata -si tratta, in realtà, del comma 236- prevede che ‘ Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia della dichiarazione nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice…’.
Tuttavia, nel caso in esame, dall’esame dei documenti 8) e 9) prodotti con le note depositate il 10 luglio 2023, emerge che il contribuente non solo non ha assunto l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, ma ha addirittura dichiarato ‘ che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi quali si riferisce questa dichiarazione ‘.
Dunque, non può legittimamente invocare alcuna sospensione ex lege del presente giudizio.
Non rileva, in contrario, la posizione apparentemente adesiva assunta da nelle note depositate il 20 maggio 2024 , poiché, per un verso, ciò che 1 invoca è la sospensione ‘ex lege’ del giudizio di opposizione, che però presuppone la rigorosa verifica dei presupposti di legge , indipendentemente dall’opinione espressa dalle parti. Per altro verso, la posizione assunta da è tutt’altro che chiara e lineare, considerato che, nel precisare le conclusioni , l’ente ha richiamato del tutto genericamente i propri precedenti atti, e nella comparsa conclusionale, si è limitato a rilevare che ‘ allo stato il giudizio non può certamente estinguersi per cessata materia del contendere con riguardo alle cartelle comprese nella rottamazione, atteso l’esito della stessa rimane sempre incerto sino al pagamento dell’ultima rata;
1 Ove si legge, con riferimento alle cartelle oggetto di rottamazione, che ‘ i crediti si estingueranno solo in seguito al pagamento dell’ultima rata prevista nel piano di rateizzazione accordato al contribuente, allo stato per queste cartelle si insiste per la sospensione del giudizio ‘ .
l’adesione alla rottamazione non è garanzia per l’Ente di un certo e corretto adempimento del contribuente nei pagamenti delle rate, alle scadenze stabilite sino alla conclusione del piano accordato allo stesso, anche nel caso in cui ad oggi non vi siano ritardi ‘, ed ha insistito ‘ affinché l’adito Giudicante, accertata la correttezza dell’operato dell’ e, quindi, la validità e legittimità dell’azione esecutiva promossa nei confronti del contribuente e oggetto di giudizio, revochi la sospensione del pignoramento sulle cartelle sopra citate valide e esigibili, atteso che nessuna prescrizione è maturata per tutte le motivazioni espresse in punto di diritto; il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc ‘ (cfr. conclusionale, pag. 7).
Occorre quindi procedere all’esame del merito .
Al riguardo, si deve convenire con in ordine all’intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle indicate ai numeri 6, 7 e 9, in quanto non è in contestazione che la cartella n. NUMERO_CARTA e la n. NUMERO_CARTA siano state estinte per pagamento e che la n. NUMERO_CARTA è stata stralciata (cfr. sempre comparsa conclusionale pag. 6).
Venendo all’esame delle altre cartelle -reso particolarmente impervio dalla condotta processuale delle parti, le quali non hanno dato seguito all’invito di questo tribunale di specifica e chiara indicazione, per ciascuna cartella, della natura del credito, della data di notifica degli atti prodromici e delle norme che governano il regime della prescrizione, dei documenti probatori degli atti interruttivi della prescrizione ed hanno prodotto un numero significativo di documenti senza assolvere in alcun modo all’onere di allegazione a loro carico (Cass. n.7115/2013) -va premesso:
a. in caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni ed interessi, non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall’art. 2948, n. 4, cod. civ. (da ultimo, in questo senso, si vedano Cass. n. 2095/2023 e Cass. ord. n. 7486/2022);
b. ‘ Il credito erariale per la riscossione di IRPEF , IRAP , IVA e canone RAI si prescrive nell’ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all’art. 2946 c.c., mentre non opera l’estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una
prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi ‘ (cfr. Cass. n. 33213/2023; nello stesso senso, Cass. n. 12740/2020, citata anche dall’ ;
c. relativamente ai carichi affidati prima del 2013, deve ritenersi operante -come allegato da ed in alcun modo contraddetto dall’ dal primo gennaio 2014 al 15 giugno 2014 (per un totale di 166 giorni) la sospensione prevista dall’art. 1, commi 618 e 623 della legge n. 147/2013 2 (si vedano, quanto alla portata generale della norma, Cass., n. 1893/2020 e Cass. n. 26405/2020).
Ne deriva:
A. con riferimento alla cartella n. 06820080020626976000 (sub 1) , notificata il 18 aprile 2008 per €70.476,97 per IRAP , €6.282,88 per interessi ed €21.143,09 per sanzioni, non è in contestazione che il credito per tributi di €70.476,97 si prescriva in dieci anni. ha dato conto di atti interruttivi della prescrizione il 29 marzo 2011(doc. 6, pag. 6) ed il primo luglio 2011(doc. 7, pagine da 17 a 21, istanza di rateizzazione in data 28 giugno 2011, successivamente respinta). Alla data del 22 ottobre 2021 e poi del 26 novembre 2021, allorché rispettivamente, ha notificato l’A VI n. NUMERO_CARTA ed il pignoramento che ha dato origine al presente giudizio (doc. 8 e 9 di , erano quindi già decorsi dieci anni dal secondo atto interruttivo. Tuttavia, trattandosi di carico affidato nel 2008, deve ritenersi operante la sospensione di 166 giorni prevista dall’art. 1, commi 618 e 623 della legge n. 147/2013, sufficiente a far ritenere, con riferimento al debito di imposta, che l’azione esecutiva sia stata legittimamente esercitata (dal primo luglio 2021 al 26 novembre 2021 vi sono 148 giorni). Invece, è prescritto l’importo richiesto per sanzioni ed interessi;
B. la cartella n. 06820080305632150000 (sub 2) è stata notificata in data 20 marzo 2009 in relazione al la somma di €32.099,06 a titolo di impost e (IRAP, IV A ed IRPEF) , €2.569,50 a titolo di interessi, la somma di €9.959,00 a titolo di sanzioni, per un totale di €44.633,44 (cfr. doc. 3.a di . ha riferito di aver interrotto la prescrizione con intimazione di pagamento 06820179010168147000 il 10 febbraio 2017 ed nella comparsa di costituzione e risposta, non ha preso alcuna posizione sulla specifica circostanza allegata dalla
2 ‘ Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione . ‘
contro
parte, che può perciò ritenersi provata ai sensi dell’art. 115, comma primo, c.p.c. Dunque, anche con riferimento a detta cartella, si deve ritenere la prescrizione interrotta quanto al credito per imposte; invece, anche a tener conto della sospensione dal primo gennaio al 15 giugno 2021, è prescritto il credito per sanzioni e interessi;
C. la cartella n.06820100182167134000 (sub 3) è stata notificata in data 5 maggio 2010; ha eccepito la prescrizione solo per gli importi di €983,54 a titolo di interessi e di €3.382,74 per sanzioni. L’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA è stata notificata ad il 9 dicembre 2014 (doc. 13 . non ha contestato la ricezione delle successive intimazioni di pagamento, che ha riferito essere state notificate il 13 febbraio 2017, il 16 marzo 2018, il 21 febbraio 2020 e il 22 ottobre 2021 (cfr. doc. nn. 14, 11, 12 e 8 . Anche in questo caso, opera la regola stabilita dall’art. 115, primo comma, c.p.c., sì che detta ricezione nelle date indicate può ritenersi accertata, con effetto interruttivo della prescrizione per l’intero credito portato dalla cartella . peraltro, non ha contestato che l’indirizzo ‘ INFOGLOBALPLASTEMAIL” presso il quale sono stati notificati l intimazione in ‘ data 16 marzo 2018 (cfr. doc.11 ed il pignoramento gli sia riferibile. Tale, del resto, è l’indirizzo che emerge dall a consultazione del registro INI-PEC riferito a
, impresa individuale identificata dal codice fiscale dell’opponente (doc. 1 ;
D. per le cartelle sub 4) e 5) n.NUMERO_CARTA e n.NUMERO_CARTA entrambe notificate nel 2012, vale il disposto dell’art. 1, comma 222, legge n. 197, a mente del quale ‘ Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali ‘. non ha allegato circostanze di fatto impeditive, né contestato in modo espresso l’applicabilità della norma ;
E. per la cartella n. 06820130225952990000 (sub 8) notificata in data 01 agosto 2014, recante la somma di €8.209,31 per canone RAI, €1.179,56 a titolo di interessi e la somma di € 4.365,71 a titolo di sanzioni ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito per sanzioni e interessi. Vale quanto esposto al punto C): ha allegato di aver notificato quattro intimazioni di pagamento di cui le prime due, il 13 febbraio 2017 ed il 16 marzo 2018, mediante
PEC e nella comparsa di risposta, non ha contestato specificamente quanto allegato, né sotto il profilo della data della notificazione, né dell’effettiva ricezione degli atti (si vedano, ancora una volta, i documenti 14 e 11 ;
F. la cartella n. 06820140122016880000 (sub 10) , notificata in data 13 marzo 2015, è stata emessa per complessivi € 1.500,59, di cui €869,22 per interessi e sanzioni. La cartella, avuto riguardo all’importo complessivo, non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 1, comma 222, legge n. 197/2022. La prescrizione è stata eccepita solo per interessi e sanzioni. Vale quanto si è detto sub C) e sub E): non ha preso specifica posizione sulle circostanze di fatto esposte da in atto di citazione (pag. 4) e non ha quindi contestato di aver ricevuto, a mezzo PEC, la notificazione degli avvisi nn. NUMERO_CARTA nonché dell’avviso n. NUMERO_CARTA, rispettivamente in data 13 febbraio 2017, 16 marzo 2018 e 21 febbraio 2020. Dunque, si deve ritenere che la prescrizione sia stata interrotta e l’azione esecutiva legittimamente esercitata.
Ne deriva che il credito per quale ha diritto a procedere esecutivamente ammonta ad €70.476,97 con riferimento alla cartella sub. 1) e ad € 32.099,06 per la cartella sub 2). Sono dovuti per intero gli importi di cui al la cartella sub 3) (€ 9.491,82 + €983,54 + €3.382,74), alla cartella sub 8) (€8.209,31 + €1.179,56 + €4.365,71) e d alla cartella sub 10) ( €737,96 + €141,96 + €727,26).
non ha diritto a procedere per i maggiori importi richiesti.
Resta da esaminare la censura che investe la pignorabilità dei ‘beni’ . La doglianza, tuttavia, è stata esposta solo nelle conclusioni della comparsa di risposta (cfr. anche ricorso ex art. 615, secondo comma, c.p.c., doc. 1 e non è in alcun modo spiegata. L’opponente non ha contraddetto che il credito nei confronti di sia stato pignorato nei limiti di legge (cfr. doc. 15 . Quindi, sotto questo profilo, l’opposizione è integralmente infondata.
Il parziale accoglimento dell’opposizione giustifica , tra e la compensazione delle spese nella misura della metà. La restante metà, liquidata come in dispositivo, tenuto conto dell’ammontare del credito accertato, va posta a carico di prevalentemente soccombente. La liquidazione è operata in misura prossima al minimo tariffario, considerato il tenore degli atti difensivi. Va disposta la distrazione a f avore dell’avv. NOME COGNOME che si è dichiarato antistatario.
Quanto al terzo chiamato, le spese, liquidate sulla base degli stessi criteri, cioè considerato il valore della controversia e che non ha depositato memorie istruttorie né comparsa conclusionale, gravano sull’ che a tale chiamata in causa ha dato origine.
PQM
Il Tribunale di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA
2. accerta che non ha diritto di procedere esecutivamente in relazione alle cartelle n.NUMERO_CARTA e n.NUMERO_CARTA ed ha diritto di procedere esecutivamente -quanto alla cartella n. NUMERO_CARTA per il solo importo di €70.476,97 e, quanto alla cartella n. 06820080305632150000, limitatamente ad €32.099,06 ;
3. per il resto, rigetta l’opposizione;
4. nel rapporto tra e dichiara le spese di lite compensate per la metà e condanna a rifondere ad la restante metà che determina (detta metà) in € 4.500 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
5. condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, che determina in € 3.000 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge. Così deciso in Milano, il 25 luglio 2025 La giudice
NOME COGNOME
PER QUESTI MOTIVI IL TRIBUNALE DI MILANO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA SEZIONE TERZA CIVILE
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1)
2) condanna parte attrice convenuta a rimborsare in favore di parte attrice convenuta le spese di giudizio, che liquida in € per compensi ed € per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Milano, 25 luglio 2025
Il giudice dott. NOME COGNOME