SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 3973 2025 – N. R.G. 00006954 2022 DEPOSITO MINUTA 01 08 2025 PUBBLICAZIONE 01 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da
(C.F.
, con l’avv. NOME COGNOME
NOME
Contro
(C.F. ), con l’avv . COGNOME e P.
l’avv. NOME e l’avv. COGNOME e l’avv. NOME
e
(C.F.
), con
l’avv
.
COGNOME NOME
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l’ comma c.p.c.)
C.F.
P.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato al e ad
in data 15.9.2022, il signor proponeva opposizione avverso
la Cartella di Pagamento n. NUMERO_CARTA con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 47.539,58, eccependo l’intervenuta prescrizione del credito.
Nello specifico, l’attore rilevava: che per le sanzioni amministrative comminate dal ed oggetto della cartella di pagamento opposta, l’ente territoriale, nel corso dell’anno 2015, gli aveva notificato sei diverse ordinanze -ingiunzione e che, dopo le notifiche delle ordinanze-ingiunzione in questione, non vi erano stati altri atti interruttivi della prescrizione, cosicché, alla data di notifica della cartella oggetto di causa (indicata in citazione nel giorno 23.08.2022), i crediti dovevano ritenersi già estinti per prescrizione ai sensi dell’art. 28 Legge 689/1981.
Con comparsa depositata in data 30.11.2022, si costituiva il deducendo, da un lato, il proprio difetto di legittimazione passiva, spettante in via esclusiva al concessionario incaricato della riscossione che, costituendosi, avrebbe dovuto ‘ chiamare in causa l’ente creditore interessato ‘ ai sensi dell’art. 39 del D.lgs. 112/1999; dall’altro, la responsabilità esclusiva in capo ad per l’eventuale estinzione del credito, posto che alla data dell’iscrizione a ruolo il termine di prescrizione ex art. 28 Legge 689/1981, non era ancora maturato.
, nel costituirsi in giudizio, invocava preliminarmente l’inammissibilità dell’opposizione a fronte della definitività della pretesa creditoria consacrata nella cartella di pagamento per mancata impugnazione degli atti presupposti; asseriva poi che, in virtù della disciplina del c.d. ‘ discarico per inesigibilità del ruolo ‘, con le sospensioni disposte dalla normativa emergenziale del periodo COVID, ‘ il termine per la notifica della cartella, peraltro avvenuta in data 21.02.2022, avrebbe dovuto intendersi prorogato sino al 31/08/2022.
Alla prima udienza, in accoglimento dell’istanza attorea, veniva disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva dei titoli oggetto della cartella impugnata.
La causa, ritenuta di natura documentale, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 15.01.2025, con concessione alle parti dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
L’opposizione è fondata nei limi ti di cui si dirà.
Preliminarmente, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dal
è infondata, perché, come la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito anche con pronunce molto recenti: ‘ nella riscossione coattiva la legge sancisce una scissione fra la titolarità del credito, spettante all’ente impositore o creditore, e la legittimazione all’esercizio delle azioni nascenti dal rapporto di imposta o di credito, attribuita all’agente della riscossione; tuttavia, poiché il giudicato formatosi fra il contribuente o il debitore e l’agente fa stato, indipendentemente dalla denuntiatio litis a quest’ultimo (rilevante esclusivamente nel rapporto interno), anche nei confronti dell’ente (così Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31476 del 03/12/2019), è evidente che quest’ultimo è titolare di un proprio
autonomo interesse all’impugnazione di una decisione idonea ad incidere in ragione dell’annullamento di un atto della riscossione sulla pretesa creditoria .’ (Cass. sent. 560/2025), e ‘ In ogni caso l’aver il contribuente individuato nell’uno o nell’altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore nell’ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest’ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio (Cass. sez. un. n. 16412 del 2007).’ (cfr. Cass. ord. 30792/2024).
L’odierno attore, dunque, non solo era legittimato a convenire l’ente impositore -creditore, ma ha addirittura compiuto una scelta opportuna per economia processuale, in quanto ha evitato di dover disporre il differimento della prima udienza per effettuare una chiamata in causa che era obbligata a richiedere per non essere costretta a rispondere della lite ai sensi dell’art. 39 D. lgs. n. 112/1999.
Del pari, non coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione formulata da sul presupposto che le ordinanze-ingiunzione emesse dal in quanto non impugnate nelle sedi competenti, sarebbero divenute definitive.
Non viene, infatti, in rilievo nella specie una opposizione c.d. recuperatoria (nessuna contestazione alla notifica dei titoli/verbali di accertamento sottesi alla cartella; verbali di accertamento pacificamente non opposti e pertanto divenuti titoli esecutivi, cfr. funditus Cass., Sez. Un., 22.9.2017, n. 22080), ma un fatto sopravvenuto -la prescrizione quinquennale ex artt. 28 L. 689/1981 – successivo alla formazione del titolo, suscettibile di essere fatto valere con opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. avverso la
cartella di pagamento, come tale non soggetta al termine decadenziale di cui all’art. 22 della legge n. 689/1981 (oggi art. 7 del decreto legislativo 10 settembre 2011 n. 150 (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI-2 civile, ord del 19 novembre 2019 n. 30094; cfr. altresì Cass. Ordinanza n. 30774 del 22/12/2017, conforme a Sezioni Unite N. 22080 del 2017).
La definitività del provvedimento amministrativo, peraltro, non incide sul termine di prescrizione del diritto in esso consacrato, che quindi, nel nostro caso, rimane quello quinquennale stabilito dall’art. 28 Legge 689/1981 (cfr. Cass. S.U. 23.397/2016: ‘ la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione a ruolo produce solo l’effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ‘).
In punto di prescrizione, invece, si osserva quanto segue.
A mente dell’art. 28 della Legge 689/1981: ‘ 1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione . 2. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile ‘.
Nel caso di specie, il primo atto interruttivo della prescrizione è stato la notifica delle singole ordinanze-ingiunzioni.
Secondo la ricostruzione operata nel libello introduttivo e non contestata dalle parti opposte, dette notifiche si sono perfezionate il 14.2.2015 (per le numero 4311/13 e 7897/13), il 27.2.2015 (per la numero 4245/13), il 12.3.2015 (per la numero 15395/13), il 10.4.2015 (per la numero 7052/13), il 16.4.2015 (per la numero 1477/14).
Ad avviso dell’ ai fini del calcolo del termine di prescrizione, occorrerebbe tener conto, in via sistematica, della sospensione (nel periodo intercorrente tra l’8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021, pari a 542 giorni), dei termini di cui all’art. 68 DL n. 18/2020.
A causa della nota pandemia da Covid – 19, difatti, il legislatore ha previsto a più riprese la sospensione dei termini di notifica e di riscossione dei carichi fiscali, in definitiva sospendendo i richiamati termini dal 08.03.2020 al 31.08.2021, come sancito dai seguenti interventi normativi:
cd. Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020): sospensione dall’8.03.2020 al 30.05.2020;
cd. Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020): proroga della sospensione fino al 31.08.2020;
cd. Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020): proroga della sospensione fino al 31.12.2020;
D.L. n. 183 del 2020: proroga della sospensione fino al 28.02.2021;
cd. Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021): proroga della sospensione fino al 30.04.2021;
cd. Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021): proroga finale della sospensione fino al 31.08.2021.
Durante tale arco temporale, è stato fatto implicito divieto ad di procedere all’attività di riscossione dei debiti fiscali in scadenza tra l’8.03.2020 e il 31.08.2021.
Oltre a ciò, deve altresì essere considerato che, con l’emanazione dell’art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020, il legislatore, nel prevedere una prima sospensione dei termini di riscossione dall’08.03.2020 al 31.05.2020, ha espressamente richiamato le disposizioni di cui all ‘ art. 12 d.lgs. n. 159/2015.
Tale ultima norma, al suo secondo comma, prevede che ‘ i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli agenti della riscossione aventi sede nei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione ‘.
Dal combinato disposto delle due disposizioni si può, dunque, evincere che i termini di prescrizione per le attività di oggetto di sospensione a partire dal 08.03.2020, sono stati prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo al periodo di sospensione, ovvero il 31.12.2022.
In applicazione delle norme appena richiamate, è possibile concludere per l’intervenuta estinzione del diritto di credito portato dalle ordinanze ingiunzione n. 4311/13 e 7897/13, il cui termine di prescrizione quinquennale risultava già decorso alla data del 14.02.2020, nonché dalla ordinanza ingiunzione n. 4245/13, il cui termine di prescrizione quinquennale risultava già decorso alla data del 27.02.2020.
In parte qua , dunque, va escluso il diritto di di procedere all’esecuzione forzata.
Non così per le ordinanze ingiunzione n. 15395/13, 7052/13 e 1477/14, il cui termine di prescrizione quinquennale, collocato in data successiva all’8.03.2020 (12.03.2020 per la n. 15395/13, 10.04.2020 per la n. 7052/13 e 16.04.2020 per la n. 1477/14), rientra tra gli adempimenti in scadenza entro il 31 dicembre dell’anno durante il quale si è verificata la sospensione, con conseguente proroga dei termini di notifica e riscossione della cartella esattoriale n. NUMERO_DOCUMENTO ruolo n. 2019/003108 al 31.12.2022.
Da ciò consegue che, con riferimento ai crediti portati da tali ultime ordinanze ingiunzione, la prescrizione è stata correttamente interrotta con il perfezionamento della notifica della cartella, pacificamente avvenuto prima del 31.12.2022.
Al parziale accoglimento dell’opposizione consegue la condanna di al pagamento delle spese di lite sostenute dall’opponente nella misura di 1/2, con compensazione tra le parti della restante parte di 1/2.
Allorquando il ha consegnato ad il ruolo cui si riferisce la cartella impugnata (25.7.2019, come attestato nel doc. 3 , infatti, per nessuno dei crediti oggetto di causa era ancora maturata la prescrizione, per cui la condanna in solido dell’ente impositore non appare giustificata (cfr. Cass. 7716/2022).
L ‘accertata legittimazione passiva del giustifica, in ogni caso , l’integrale compensazione delle spese di lite tra il predetto e l’opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
accoglie parzialmente l ‘ opposizione proposta da e, per l ‘ effetto, accerta e dichiara l’insussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata per i crediti di cui alle ordinanze ingiunzione n. 4311/13, n. 7897/13, e n. 4245/13, per intervenuta prescrizione quinquennale;
compensa le spese di lite tra
e
per la
quota di 1/2 e condanna al pagamento in favore di
della restante quota di 1/2, che liquida in euro 2438,00, di cui euro
259,00 per spese ed euro 2179,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione delle stesse in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; compensa le spese di lite tra l ‘opponente ed il
Venezia, 28 luglio 2025
IL GIUDICE Dott. NOME COGNOME