SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 147 2026 – N. R.G. 00003748 2023 DEPOSITO MINUTA 21 01 2026 PUBBLICAZIONE 21 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di TRIESTE
in persona del AVV_NOTAIO, applicata da remoto ai sensi dell’art. 3 D.L. n. 117/2025 convertito nella Legge n. 148/2025, ha pronunciato, all’esito del deposito di note effettuato ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3748/2023 R.G.
promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in LecceINDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende per procura in atti, P.
attore,
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege Distrettuale dello Stato di Trieste e domiciliata ope legis in Trieste, INDIRIZZO,
(c.f. ), dall’Avvocatura convenuta, P.
Oggetto : Contenzioso relativo a beni demaniali.
MOTIVI DELLA DECISIONE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15 settembre 2023 premetteva di essere titolare dalla concessione fin dal 1986 di uno specchio acqueo nella Laguna di Marano, destinato all’attracco di natanti e ad area parcheggio e di aver sempre corrisposto regolarmente i canoni dovuti.
Nel 2015, la aveva notificato alla società l’ordine di introito dei canoni concessori relativi agli anni dal 2007 al 2015, rideterminati ai sensi della L. 296/2006, nonostante parte di tali somme risultassero già prescritte. Tale ordine era stato successivamente annullato dal Tar e l’appello proposto dalla era stato dichiarato improcedibile dal Consiglio di Stato, con la conseguenza che l’annullamento dell’ordine di introito era rimasto fermo.
Nel maggio 2023, l aveva richiesto il pagamento del conguaglio dei canoni relativi alle annualità 2007-2008 e al primo trimestre 2009, per un importo complessivo di € 84.876,14.
La società aveva contestato la richiesta, sostenendo la non debenza delle somme e la prescrizione del diritto di esigerle. Nonostante ciò, l’ aveva reiterato la richiesta, affermando che la prescrizione sarebbe stata interrotta dalle comunicazioni della del 2015 e dell’ stessa del 2023, ritenendo erroneamente efficace l’interruzione operata da un soggetto terzo rispetto al rapporto.
La società ricorrente aveva ulteriormente chiarito le ragioni della non debenza delle somme, ma l’ aveva insistito con una nuova richiesta di pagamento, qualificata come ‘prima richiesta di pagamento (indennità)’ ai sensi dell’art. 1 c. 274 L. 311/04.
Ciò premesso, chiedeva che venisse dichiarata la prescrizione del diritto dell
di domandare il pagamento delle somme relative al conguaglio dei canoni concessori per le annualità 2007-2008 e il primo trimestre 2009, e, in subordine, l’illegittimità del ricalcolo dei canoni per dette annualità ai sensi della L. 296/2006 e/o D.L. 104/2020.
Evidenziava che la nota della del 2015 non poteva avere alcun effetto interruttivo della prescrizione in favore dell’ , essendo stata inviata dalla per proprio interesse e non per conto dell’ Inoltre la successiva rinuncia della alla richiesta di pagamento per i periodi antecedenti al 2009 escludeva la configurabilità di atti interruttivi.
In via subordinata, evidenziava che, anche a voler ritenere idonee le note della e dell’ ad interrompere la prescrizione, il termine applicabile era quello breve di cinque anni, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, e che tale termine risultava comunque decorso tra le comunicazioni.
Infine, sosteneva che non potessero trovare applicazione i criteri di calcolo introdotti dalla L. 296/2006 e dal D.L. 104/2020, in quanto la normativa vigente prevede la salvaguardia dei canoni determinati dal Magistrato delle Acque di Venezia fino al 31 dicembre 2009, con invariabilità fino alla scadenza della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Tale interpretazione era confermata sia dal tenore letterale della norma che dal parere del RAGIONE_SOCIALE, nonché dalla disciplina estesa anche alla laguna di Marano-Grado.
L’ , costituendosi, dopo aver ripercorso la genesi e lo sviluppo della vicenda oggetto di giudizio, evidenziava come le proprie condotte fossero state improntate al rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti amministrativi, sottolineando la correttezza delle procedure adottate e la legittimità degli atti posti in essere.
L’ chiedeva il rigetto delle domande avversarie, evidenziando come la documentazione prodotta e le argomentazioni svolte siano idonee a dimostrare la correttezza dell’operato dell’ e l’insussistenza di qualsiasi responsabilità in capo all’amministrazione.
Con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 602/2025 dell’8 ottobre 2025 il presente giudizio veniva assegnato alla scrivente in forza di quanto previsto dall’art. 3 D.L. n. 117/2025.
All’udienza del 20 gennaio 2026 la causa veniva assunta in decisione.
L’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’ non può essere accolta.
La questione della giurisdizione va risolta alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui la determinazione del AVV_NOTAIO competente deve avvenire sulla base del petitum sostanziale, ossia della natura intrinseca della posizione giuridica dedotta in giudizio e dei fatti posti a fondamento della pretesa. Non rileva, in tal senso, la mera prospettazione formale della parte, ma occorre valutare la causa petendi e il rapporto giuridico sottostante (cfr. Sez. Un., 8 maggio 2007, n. 10374; 25 giugno 2010, n. 15323; tra le più recenti, Sez. Un., 24 gennaio 2024, n. 2368; 23 febbraio 2023, n. 5668; 27 luglio 2022, n. 23436; 21 settembre 2021, n. 25480; 8 luglio 2020, n. 14231; 15 settembre 2017, n. 21522).
Nel caso di specie, la domanda proposta dalla parte attrice è volta a ottenere una pronuncia che dichiari l’intervenuta prescrizione del diritto dell’ di domandare il pagamento del conguaglio dei canoni concessori relativi alle annualità 2007-2008 e al primo trimestre 2009, nonché, in subordine, l’illegittimità del ricalcolo dei canoni per dette annualità.
Le Sezioni Unite hanno anche di recente ribadito che la norma di riferimento che viene in rilievo per la determinazione della giurisdizione si rinviene nell’articolo 133, primo comma, lettera b), del codice del processo amministrativo, secondo cui sono devolute alla giurisdizione del AVV_NOTAIO amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti ed i provvedimenti relativi ai rapporti di concessione di beni pubblici, ‘ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi’.
Al riguardo, per consolidata giurisprudenza (v. da ultimo Cass., Sez. Un., 18 giugno 2020, n. 11867, e la giurisprudenza ivi richiamata), sono riservate alle giurisdizione del AVV_NOTAIO ordinario le controversie con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della pubblica amministrazione a tutela di interessi generali, mentre quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, o quando investa l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone, e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull’ an che sul quantum ), la stessa è attratta nell’ambito della giurisdizione del AVV_NOTAIO amministrativo.
Nel caso in esame l’amministrazione non ha adottato un provvedimento autoritativo costituente esercizio di un potere pubblico di natura discrezionale (nemmeno a titolo di «discrezionalità tecnica»), essendosi detto ente limitato a disporre il ricalcolo del canone annuale per la concessione demaniale marittima in applicazione di una norma di mero aggiornamento quantitativo quale l’articolo 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, ragion per cui deve affermarsi l’appartenenza della controversia alla giurisdizione del AVV_NOTAIO ordinario (cfr. per una fattispecie identica Cass. 17 dicembre 2020, n. 28973).
Ciò premesso, l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società ricorrente è fondata.
In primo luogo si osserva che i canoni dovuti per la concessione amministrativa del godimento di un immobile demaniale sono soggetti a prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2948 c.c. (cfr. di recente Cass. 14 maggio 2024, n. 13288).
Dall’analisi dei documenti allegati emerge che la richiesta di pagamento da parte dell
è stata formalizzata con nota del 4 maggio 2023, nella quale si quantifica il debito residuo della società per il periodo 01.01.2007-31.03.2009 in € 84.876,14.
La società, con comunicazione del 22 maggio 2023, ha contestato la pretesa, dichiarando di aver già corrisposto tutti i canoni dovuti e, comunque, eccependo la prescrizione in assenza di qualsiasi atto interruttivo valido.
La successiva nota del 3 luglio 2023 ribadisce la posizione della società, confermando che ogni ulteriore richiesta non può trovare accoglimento per intervenuta prescrizione.
Dai documenti contabili e dalle comunicazioni tra le parti risulta che le somme richieste si riferiscono ad annualità per le quali il diritto di credito, in assenza di atti interruttivi validi e tempestivi, si è effettivamente prescritto.
In particolare, la nota della del 14 gennaio 2015 è stata inviata dalla per proprio conto e non per conto dell . Pertanto, non può essere considerata atto interruttivo efficace ai fini della prescrizione del diritto dell’ .
Alla luce di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12953/2007), l’atto di costituzione in mora inviato dalla non può ritenersi idoneo a interrompere la prescrizione in quanto proveniente da un soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio oggetto di contestazione.
L’art. 2944 c.c. prevede che il riconoscimento del diritto, quale atto interruttivo della prescrizione, debba essere univoco e provenire dalla parte contro la quale la prescrizione opera, ovvero dal debitore o da chi abbia la titolarità del rapporto obbligatorio. La Suprema Corte ha chiarito che non sono richieste formule particolari, ma è necessario che l’atto sia incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto. Tuttavia, è altrettanto necessario che tale riconoscimento non possa derivare da un atto proveniente da un terzo, ossia da chi non sia parte del rapporto obbligatorio.
Per questi anni, la non era ancora titolare delle funzioni amministrative e, quindi, non poteva agire come creditore diretto.
La titolarità del credito relativo ai canoni demaniali oggetto di causa è stata attribuita alla in forza di una precisa evoluzione normativa e amministrativa.
In particolare, il trasferimento delle funzioni e dei proventi derivanti dalla gestione dei beni demaniali marittimi dalla Stato alla Regione trova fondamento nel decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, che ha previsto il trasferimento dei beni e delle relative funzioni amministrative, stabilendo che i proventi spettano alla Regione a decorrere dalla data di consegna dei beni stessi.
Successivamente, il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 ha ampliato il quadro delle competenze regionali, attribuendo alla le funzioni amministrative in materia di navigazione interna e porti regionali, incluse le concessioni dei beni del demanio marittimo.
Tuttavia, è con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2009 che il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo regionale è divenuto pienamente efficace. Tale provvedimento ha stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 2009, la assume la gestione amministrativa e la titolarità dei crediti e delle spese derivanti dalla gestione del demanio marittimo regionale.
Ne consegue che, per il periodo antecedente al 1° aprile 2009, la titolarità del credito spettava allo Stato, sicché per tale periodo alcuna efficacia interruttiva può essere riconosciuta alla diffida inviata dalla .
Peraltro, la nota della del 14 gennaio 2015 fa riferimento alla rideterminazione del canone a partire dal 1° aprile 2009. Di conseguenza, tale atto non può avere efficacia interruttiva della prescrizione per i canoni oggetto del presente giudizio, maturati nel periodo compreso tra il 2007 e il primo trimestre 2009.
Va poi rilevato che l’art. 100, comma 3, del D.L. n. 104/2020 ha riconosciuto all’amministrazione il potere di rideterminare le somme dovute dai concessionari per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2019, prevedendo che le misure dei canoni concessori siano riferite alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione quali erano all’avvio del rapporto concessorio.
Tuttavia il riferimento all’art. 100, comma 3, D.L. n. 104/2020 non è pertinente in quanto la norma consente agli enti gestori di ricalcolare le somme dovute dai concessionari dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 sulla base delle modifiche apportate all’art. 03, comma 1, lett. b) del D.L. n. 400/1993, convertito nella Legge n. 494/1993.
Il comma 2 dell’art. 100 del D.L. n. 104/2020 ha infatti modificato l’art.03, comma 1, lettera b), punto 2.1) stabilendo che ‘per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziariodirezionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi del punto 1.3)’. Il successivo comma 3, invocato dall’ , prevede, dunque che, con effetto dal 1° gennaio 2007 alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 03 D.L. n. 400/1993 con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione e che gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute in applicazione dei citati criteri dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2019.
La norma si riferisce quindi alla rideterminazione della misura dei canoni per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi e non trova applicazione per il ricalcolo dei canoni sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, avuto riguardo alla prescrizione della pretesa vantata dall riguardante i canoni dovuti per la concessione dell’approdo turistico ‘ Punta Gabbani’ per gli anni 2007 e 2008 e per il primo trimestre 2009.
Va, infine, dichiarata inammissibile in quanto tardiva la domanda formulata in data 28 novembre 2025 con la quale parte ricorrente ha chiesto ‘ il rimborso dei costi sostenuti per la fideiussione ‘.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’ . Le spese vanno liquidate sulla base dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 in quanto la controversia ha riguardato questioni di fatto e diritto prive di particolare complessità istruttorie, e si è svolta prevalentemente in forma documentale.
p.q.m.
il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara prescritta la pretesa vantata dall’
riguardante i canoni dovuti per la concessione dell’approdo turistico ‘Marina Punta Gabbani’ per gli anni 2007 e 2008 e per il primo trimestre 2009.
Condanna l’ al pagamento in favore della società ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in € 786,00 per spese ed in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Trieste il 21 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO COGNOME