Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21905 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21905 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 9301/2024 proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dal l’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-ricorrente-
contro-
NOME COGNOME; NOME COGNOME NOME COGNOME in proprio e nella qualità di eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-controricorrenti- avverso la sentenza del Tribunale di Latina, n. 2391/2023, pubblicata in data 2.11.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8.07. 2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con sentenza del 22.11.2021 il giudice di Pace di Fondi accoglieva la domanda di NOME, NOME e NOME COGNOME condannando Poste italiane spa al pagamento della somma di euro 2582,00 per il rimborso di un buono fruttifero postale emesso il 12.7.1996.
Con sentenza del 2.11.2023 il Tribunale di Latina rigettava l’appello di Poste Italiane spa, osservando che: nel buono fruttifero in questione mancava ogni riferimento alla data di scadenza e alla relativa tipologia, avendo ciò pregiudicato il diritto degli appellati alla restituzione del capitale, decorrendo la prescrizione dalla scadenza dei buoni; né era onere del sottoscrittore verificare la scadenza del titolo , né l’appellante aveva allegato e dimostrato l’avvenuta consegna del foglio informativo, circostanza oggetto di contestazione; non era altresì fondata la domanda di risarcimento, per violazione del suddetto obbligo d’informativa, in mancanza di allegazione dell’evento dannoso e della relativa prova.
Poste RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appello, con due motivi, illustrati da memoria. NOME NOME e NOME COGNOME resistono con controricorso, illustrato da memoria.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. e dei principi giurisprudenziali in materia di pretesi obblighi informativi relativi ai buoni postali fruttiferi (art. 360 comma I n. 3 c.p.c.), per non aver il Tribunale ritenuto maturata la prescrizione del diritto al pagamento della somma oggetto del buono alla relativa scadenza, comprensiva del capitale e degli interessi.
Al riguardo, la ricorrente assume che: il 12.7.2008 il buono oggetto di causa aveva raggiunto il massimo rendimento e aveva cessato la sua fruttuosità e, quindi, da tale data (13.7.2008), aveva avuto inizio la decorrenza del termine prescrizionale; ora, dato che l’art. 8 del D.M. 19.12.2000, pubblicato in G.U. n. 300 del 27.12.2000, aveva ampliato il termine di prescrizione da 5 a 10 anni a decorrere dalla data di scadenza del titoli, estendendo tale nuovo termine – per effetto della disposizione transitoria di cui all’art. 10 del medesimo D.M. – anche ai BPF emessi e non prescritti alla data della sua entrata in vigore, era pacifica la maturazione della prescrizione del buono per cui è causa in data 13.7.2018; essendosi i titolari del BPF, per loro stessa ammissione, presentati per l’incasso nel giugno 2020 e non essendo intervenuto, nelle more, alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione, Poste Italiane aveva legittimamente rifiutato il rimborso per il decorso del termine prescrizionale; i BPF, come è noto, sono documenti di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c., la cui disciplina è contenuta non solo nel contratto tra Poste (che è mero collettore delle risorse finanziarie) ed il sottoscrittore, ma anche nelle norme di cui al D.P.R. 156/1973, al D.P.R. 256/89 e nei relativi decreti Ministeriali che disciplinano la materia nel tempo, istituendo le varie serie di buoni; i diritti spettanti ai titolari dei buoni, pertanto, sono disciplinati dai Decreti Ministeriali in materia, che sono idonei, per giurisprudenza costante, ad integrare ab externo il contenuto degli stessi titoli, ai sensi dell’art. 1339 c.c., così come stabilito anche nella sentenza n. 3963/2019, resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data 11.2.2019 e come ribadito dal varie successive ordinanze della Suprema Corte; doveva escludersi la sussistenza a carico di Poste Italiane di obblighi informativi in quanto essi vengono puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del decreto ministeriale istitutivo dei titoli stessi, con la conseguenza che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Latina, sussisteva il preciso onere del sottoscrittore di attivarsi per acquisire la corretta conoscenza degli elementi caratterizzanti il rapporto contrattuale, tra cui la scadenza ed i termini di prescrizione; del resto, come precisato nell’atto di appello (pag. 19, righe nn. 21 e ss.), per i BPF appartenenti alle serie oggetto di causa, venivano utilizzati dei moduli in cui ri sultava la stampigliatura che indicava l’appartenenza degli stessi alla categoria dei buoni a termine e, quindi, vi era la piena possibilità (oltre che l’onere per i motivi suindicati) per i sottoscrittori dei titoli di prendere conoscenza del termine prescrizionale.
Il secondo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 co. 1 e dell’art. 6 del D.M. 19.12.2000 relativo al foglio informativo analitico e dell’art. 2697 c.c. in materia di onere della prova (art. 360 comma I n. 3 c.p.c., per aver il Tribunale affermato che RAGIONE_SOCIALE non aveva allegato né dimostrato l’avvenuta consegna al sottoscrittore del foglio analitico informativo (F.I.A.), in quanto tale affermazione non era condivisibile né pertinente alla fattispecie in esame e ciò perché all’epoca dell’emissione del BPF per cui è causa, e cioè nel 1996, non era prescritto alcun obbligo di consegna del foglio analitico informativo; tale obbligo è stato introdotto solo successivamente e cioè a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 19.12.2000, all’art. 3, I comma; essendo, dunque, tale disposizione entrata in vigore in epoca successiva all’emissione del BPF per cui è causa è evidente l’erroneità del suindicato passaggio dell’impugnata pronuncia; era altresì da evidenziare che l’art. 3 del D.M. 19.12.2000 aveva previsto solo ed esclusivamente la consegna ai sottoscrittori dei relativi fogli informativi, senza richiedere alcuna sottoscrizione per ricevuta sugli stessi da parte dei clienti, e che comunque l’obbligo di
conservazione della documentazione attinente al rapporto cessava con il decorso del termine prescrizionale ordinario di dieci anni, a far data dall’estinzione del rapporto (vale a dire terminata la fruttuosità dei buoni postali) ex art. 2946 c.c.
Il primo motivo è fondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte.
In tema di buoni postali fruttiferi, l’applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all’art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il “dies a quo” venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo, e non con il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi (Cass 23006/23).
In particolare, in base all’art. 176 d.P.R. n. 156/1973, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell’avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni. L’articolo è stato abrogato dall’art. 7 del d.lgs. n. 284/1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che dovevano stabilire nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.
In seguito, l’art. 8 d.m. 19 dicembre 2000 ha disposto: «I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi; «La Cassa depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il
rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta».
A norma dell’art. 10, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, infine, «e disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente». Per effetto di tali disposizioni la prescrizione (che non si fosse consumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza (individuata non più nel 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella «data di scadenza del titolo»).
Ora, la conclusione cui è pervenuto il Tribunale porta, in sintesi, a una ibridazione della nuova disciplina con la vecchia, preservando il termine di durata decennaleratione temporis – contemplato dalla prima e importando dalla seconda la regolamentazione della decorrenza della prescrizione, operazione evidentemente non consentita.
Pertanto, nella specie, la prescrizione del diritto alla riscossione del buono è maturata, come invocato dalla ricorrente, il 13.7.2018, a norma del citato art. 8 del D.M. 19.12.2000, data la scadenza del titolo al 12.7.2018.
Il secondo motivo, in parte connesso al primo, è parimenti fondato.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente puntualizzato che i buoni postali fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 cod. civ. (cfr., Cass., SU, n. 3963 /2019), sicché la loro disciplina è contenuta non solo in un contratto tra Poste Italiane s.p.a. (che è mero collettore delle risorse finanziarie) ed il sottoscrittore, ma anche nelle norme di cui al d.P.R. n. 156/1973,
al d.P.R. n. 256/89 e nei relativi decreti ministeriali che di volta in volta vengono emessi e che ne disciplinano la materia, istituendo le varie serie di buoni. I diritti spettanti ai titolari dei buoni sono disciplinati dai decreti ministeriali in materia, che sono idonei, per giurisprudenza costante, ad integrare ab externo il contenuto degli stessi titoli, ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., così come stabilito anche nella già menzionata Cass. SU, n. 3963/2019, la quale ha pure escluso l’applicazione ai buoni medesimi della disciplina in materia di tutela dei consumatori ed in particolare delle norme relative all’imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti volti a garantire la libera autodeterminazione ed ha espressamente sancito che l’effetto conoscitivo delle prescrizioni ministeriali relative ai BPF si realizza con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti emessi in materia. Conseguentemente, le Sezioni Unite hanno concluso nel senso che deve escludersi la sussistenza di obblighi informativi ulteriori che non vengano puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale istitutivo dei titoli stessi o che Poste Italiane s.p.a. sia onerata di attività ulteriori non regolamentate dai dd.mm. di volta in volta emessi (v. anche Cass. 8 aprile 2025, n. 9202) Occorre considerare, inoltre, che, pure volendosi prescindere dal rilievo che la prescrizione può ben essere interrotta da atti stragiudiziali, che di certo non sono impediti da situazioni di incertezza, l’impossibilità di far valere il diritto che, ai sensi dell’articolo 2935 cod. civ., è fatta consistere in un fatto impeditivo, riguarda solo gli impedimenti di natura legale all’esercizio del diritto medesimo ( cfr . Cass. nn. 13343 del 2022; Cass. n. 2126 del 2014; Cass. n. 3584 del 2012; Cass. n. 21495 del 2005), non già, dunque, l’incertezza circa le modalità di esercizio di quest’ultimo.
Del resto, è consolidato orientamento quello per cui l’inerzia, dovuta ad ignoranza del proprio diritto, e così all’incertezza di averlo, non impedisce il decorso della prescrizione ( cfr . Cass. n. 13343 del 2022; Cass. nn. 19193 e 22072 del 2018): a maggior ragione, quindi, non lo impedisce l’ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive.
Nella specie, pertanto, alla stregua dei principi tutti fin qui ricordati, la mancata consegna del foglio informativo analitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza dei buoni, ma non impossibile, atteso che sarebbe bastato recarsi presso un qualsiasi ufficio postale o, magari, effettuare una ricerca finalizzata a consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza dei buoni medesimi (e, conseguentemente, quello di prescrizione).
Né può essere invocato il contenuto del succitato D.M. del 19 dicembre 2000- il cui art. 3 ha disposto che Poste Italiane s.p.a,. in sede di collocamento, fornisca informazioni concernenti le caratteristiche dell’investimento – dato che il titolo in questione fu emesso nel 1996, prima del suddetto DM.
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Latina, anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale di Latina, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio dell’8 luglio 2025.