Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18204 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18204 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/07/2025
Oggetto:
buoni fruttiferi postali
AC – 02/07/2025
ORDINANZA interlocutoria
sul ricorso iscritto al n. 18733/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avv. NOME COGNOME giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente –
Contro
Gallo NOMECOGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME
-intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, n. 945/2022 del 3 maggio 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Poste RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Torre Annunziata ha confermato la sentenza con cui il locale Giudice di Pace l’aveva condannata a pagare in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME la somma di euro 2.025,00, a titolo di rimborso di 3 buoni fruttiferi postali della serie ‘AA1’.
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
Il giudice di secondo grado, per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto che l’eccezione di prescrizione del diritto al rimborso, sollevata da Poste Italiane, andava respinta, siccome quest’ultima non aveva provato di aver consegnato al risparmiatore il foglio informativo della serie di buoni postali acquistata, in mancanza del quale non era possibile ritenere che il cliente fosse a conoscenza delle caratteristiche dell’investimento e, segnatamente, della scadenza del titolo, a nulla rilevando la pubblicazione per affissione negli Uffici postali del relativo avviso, né la sua pubblicazione in giornali quotidiani.
CONSIDERATO CHE
in via preliminare, va rilevato che il ricorso per cassazione è stato notificato, per compiuta giacenza, presso l’avv. NOME COGNOME ma dalla sentenza impugnata risulta che il difensore degli odierni intimati è l’avv. NOME COGNOME
atteso che dagli atti regolamentari in possesso della Corte non si evince alcun elemento utile alla verifica della regolarità della
predetta notificazione, si rende necessario acquisire il fascicolo di ufficio della fase di merito;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di acquisire il fascicolo di ufficio della fase di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.