Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19772 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19772 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25608/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-ricorrente
–
-contro-
COGNOME rappresentata e difesa d all’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 681/22, del Tribunale di Benevento, depositata in data 23.03.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con sentenza del 16.12.2020, il giudice di Pace di Guardia Sanframondi condannava Poste Italiane spa al rimborso, in favore di NOME Gaetano, dell’importo nominale di €. 250,00, portato dal buono postale fruttifero a termine, appartenente alla serie ‘AA2’, maggiorato degli interessi, delle spese sostenute per la mediazione, pari a €. 179,38, e quelle per il giudizio, liquidate in €. 373,00, di cui 43,00 per spese oltre rimb. forf., cpa e iva.
Al riguardo, il giudice di pace rilevava che: il buono postale fruttifero, sottoscritto in data 26.4.2001, non recava l’ indicazione della data di scadenza ed era stato consegnato mancante del F.I.A. (foglio informativo analitico), contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono emesso; in assenza del detto documento, il risparmiatore non era stato messo nelle condizioni di conoscere la data di scadenza del titolo e, dunque, ‘di considerare come trascorso il termine di prescrizione’ , atteso che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; dal chiaro tenore letterale dell’art. 8 del D.M. 29 marzo 2001, secondo cui ‘ i buoni fruttiferi postali della serie ‘AA2’ possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione ‘, alla data di presentazione all’incasso -nell’ottobre 2018, presso l’ufficio postale di Amorosi il titolo non era ancora prescritto; il buono era stato emesso in data 22.4.2001, la scadenza del settimo anno cadeva il 31.12.2008 da cui cominciava a decorrere la prescrizione decennale che era dunque maturata il 1.1.2019.
Con sentenza del 23.3.2022, il Tribunale di Be nevento rigettava l’appello di Poste Italiane spa, confermava la decisione del giudice di primo grado, ritenendo non prescritto il diritto alla riscossione, poiché il buono era stato port ato all’incasso nell’ottobre 200 8, osservando che: la norma di cui all’art. 8 dm 29.3.2001 era da interpretare nel senso del riferimento al settimo
anno solare successivo a quello d’emissione, e non al termine del settimo anno successivo a quello della data d’emissione; ne derivava che il buono acquistato il 26.4.2001 era scaduto il 31.12.08 e poteva dunque essere incassato entro il 31.12.2018.
RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza di secondo grado, con due motivi, illustrati da memoria. NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 171 182 del DPR n. 156/1973, 8 D.M. 19.12.2000, 8 D.M. Tesoro 29 marzo 2001, art. 2935 c.c. in riferimento all’art. 360 n° 3 c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto che il termine decennale di prescrizione scadesse il 31.12.2018 e non il 26.4.2018, dato che la normativa non contemplava l’aggettivo ‘solare’, come invece previsto dalla vecchia normativa (art. 176 DPR 156/73).
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del DPR n. 398 del 30 dicembre 2003 e degli artt. 2935, 2936, 2946, 2962 e 2963, c.c. in riferimento all’art. 360 nr.3 c.p.c., per non aver il Tribunale considerato che: il citato art. 23 rinviava alla normativa codicistica sulla prescrizione dei titoli di Stato ai quali dunque erano da intendere equiparati i buoni postali fruttiferi (dalla trasformazione della CDP in s.p.a.) ragion per cui i diritti relativi si prescrivevano dopo dieci anni dalla loro scadenza e non era no contemplate eccezioni; di conseguenza l’interpretazione del giudice d’appello ha violato la norma sulla prescrizione decennale, introducendo di fatto un termine superiore a quello previsto dall’art. 2946 cc nel consentire il rimborso dopo dieci anni e otto mesi; di conseguenza, essendo applicabili nella fattispecie gli artt. 21-23 DPR n. 398/2003che rinviano all’art. 2935 cc- la prescrizione dei titoli era maturata al giorno di scadenza puntuale
rispetto alla data di emissione, ovvero del settimo anno, in data 26.4.2008, e non il 31.12.2008.
Anzitutto, è da esaminare l’ eccezione di giudicato formulata nella memoria dal controricorrente, secondo la quale la sentenza di primo grado era fondata su due ragioni, tra loro distinte e autonome, e singolarmente idonee a sorreggere la motivazione sul piano logico e giuridico: la prima attinente alla decorrenza del termine in cui il diritto poteva essere fatto valere (ottobre 2018); la seconda relativa alla questione del l’eccezione di prescrizione decennale sull’interpretazione dell’art. 8 del D.M. 29.3.2001, a tenore della quale il termine del settimo anno successivo a quello di e missione, coincide con l’anno solare.
Al riguardo, secondo la controricorrente, la prima ratio decidendi ritiene che, in assenza della consegna, in favore del risparmiatore, del foglio informativo analitico, la prescrizione abbia avuto decorrenza dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere (ottobre 2018), e che la seconda ratio abbia disatteso l’eccezione di prescrizione decennale sull’interpretazione dell’art. 8 del D.M. 29.3.2001, secondo cui il termine del settimo anno successivo a quello di emissione, coincide con l’anno solare.
Pertanto, la controricorrente assume che il Tribunale di Benevento, sebbene confermando in toto la sentenza di primo grado , ha rigettato l’appello avanzato da Poste Italiane, esclusivamente per la ragione identificata con quella di cui al primo motivo del ricorso (Interpretazione letterale della norma di cui all’art. 8 D.M. 29 marzo 2001), senza scrutinare le ragioni sull’impedimento giuridico alla decorrenza della prescrizione ex art 2935 c.c. e sulla causa di sospensione, della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., investite dal secondo motivo del ricorso per cassazione, ma non oggetto del gravame svoltosi davanti al Tribunale.
L’eccezione è infondata.
Invero, il giudice di secondo grado ha pronunciato nel merito del primo motivo di appello afferente alla questione della decorrenza della prescrizione, escludendo ogni ipotesi di sospensione, dovendo dunque essere esclusa ogni preclusione da giudicato conseguente alla mancata impugnazione di una specifica ratio decidendi.
Inoltre, sarebbe stato onere del controricorrente proporre ricorso incidentale condizionato per dedurre la lamentata violazione del giudicato.
Al riguardo, giova rilevare che, in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte interamente vittoriosa è inammissibile, salvo che faccia riferimento a questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito e che venga inteso in ogni caso come condizionato (Cass., n. 102/2025; n. 25694/2024).
Premesso ciò, i due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati, sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte.
In tema di buoni postali fruttiferi, l’applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all’art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il “dies a quo” venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo, e non con il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi (Cass., n. 23006/23).
In particolare, in base all’art. 176 d.P.R. n. 156/1973, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell’avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni. L’articolo è stato abrogato dall’art. 7 del d.lgs. n. 284/1999, a decorrere dalla data di
entrata in vigore dei decreti che dovevano stabilire nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.
In seguito, l’art. 8 d.m. 19 dicembre 2000 ha disposto: « I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. «La Cassa depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta ».
A norma dell’art. 10, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, infine, «e disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente ».
Per effetto di tali disposizioni la prescrizione (che non si fosse consumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza (individuata non più nel 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella «data di scadenza del titolo»).
Successivamente, a norma dell’art. 8 del D.M. 29 marzo 2001, ‘ i buoni fruttiferi postali della serie ‘AA2’ possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione ‘
Ora, la conclusione cui è pervenuto il Tribunale porta, in sintesi, a una ibridazione della nuova disciplina con la vecchia, preservando il termine di durata contemplato dalla prima e importando dalla seconda la regolamentazione della decorrenza della prescrizione, operazione evidentemente non consentita.
Pertanto, venendo in rilievo buoni fruttiferi postali AA2 regolamentati dal D.M. 9 marzo 2001, emessi dal 14/04/2001 al 22/10/2001, il calcolo del termine di prescrizione effettuato dal giudice d’appello è da ritenere erroneo
nel non aver tenuto conto dell’opzione ermeneutica relativa alla scadenza al 26.4.2008 intesa con riguardo alla data d’emissione del titolo.
Al riguardo, non è plausibile quanto argomentato nel controricorso circa il fatto che la mancata consegna del foglio informativo analitico avrebbe comportato un diverso termine iniziale della prescrizione. Tale questione, esaminata dal giudice di pace, non è stata riproposta nel giudizio d’appello dalla controricorrente (la sentenza impugnata non ne contiene menzione) sicché essa è preclusa in sede di legittimità, non essedo inclusa nel relativo thema decidendum.
Per quanto esposto, in accoglimento dei due motivi, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa al Tribunale, anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2025