Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18208 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18208 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/07/2025
Oggetto:
buoni fruttiferi postali
AC – 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23898/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e dife sa dall’avv. NOME COGNOME giusta procura in atti;
-controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi, sezione civile, n. 359/2022 del l’8 marzo 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Poste RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Brindisi ha confermato la sentenza con cui il locale Giudice di Pace l’aveva condannata a pagare in favore di NOME COGNOME la somma di euro 1.549,37, a titolo di rimborso di un buono fruttifero postale della serie ‘A D ‘.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il giudice di secondo grado, per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto che l’eccezione di prescrizione del diritto al rimborso, sollevata da Poste Italiane, andava respinta, siccome per i buoni, come quello per cui è causa, emessi prima dell’ entrata in vigore del D.M. 27.12.2000, continuano ad applicarsi la normativa anteriore , sicché nella specie, ai sensi dell’art. 176 del d.P.R. n. 156 del 1973, la scadenza del titolo -emesso in data 3 ottobre 1992 -maturava alla fine del trentesimo anno successivo alla data di emissione, ossia il 3 ottobre 2022, con la conseguenza che, alla data della richiesta di incasso la prescrizione decennale non era affatto maturata.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso lamenta:
Primo motivo «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 171 del D.P.R. nr. 156 del 29.03.1973, all’art. 204 del D.P.R. 1.06.1989, nr. 256, all’art. 7 co. 3 del Dlgs 284 del 30.07.1999, agli artt. 1 e 2 del D.M. del Ministero del Tesoro del 23.07.1987 nonché agli artt. 8 e 10 D.M.
tesoro 19.12.2000, in relazione all’a rt. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per aver non essere in linea con il quadro normativo applicabile alla fattispecie secondo cui i buoni fruttiferi postali sono documenti di legittimazione che trovano la loro disciplina in norme che integrano il negozio ab externo , come è accaduto anche nella specie per effetti dei successivi decreti ministeriali che hanno modificato le condizioni del buono fruttifero per cui è causa.
Secondo motivo: «Violazione dell’art. 1 372 c.c. e dell’art. 1339 c.c. , in relazione all’a rt. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha affermato che il titolo per cui è causa sarebbe soggetto al termine di prescrizione trentennale, laddove né il tenore delle condizioni trascritte sul titolo, né la disciplina integrativa dei decreti ministeriali prevedevano un siffatto termine.
Terzo motivo: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per non aver tratto dalla conoscibilità della scadenza dei titoli pubblicata per nei citati decreti ministeriali le giuste conseguenze in tema di decorso del termine di prescrizione del diritto al rimborso.
Il ricorso è complessivamente fondato, per le considerazioni che seguono. Come già condivisibilmente affermato da questa Corte (Sez. 1, Ordinanza n. 23006 del 28/07/2023, id n. 19243/23; id. n. 16459/24), l’applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all’art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000 anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di
prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il “dies a quo” venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo. Invero, in base all’art. 176 d.P.R. n. 156/1973, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell’avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni. L’articolo è stato abrogato dall’art. 7 del d.lgs. n. 284/1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che dovevano stabilire nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali. In seguito, l’art. 8 d.m. 19 dicembre 2000 ha disposto: « I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. La Cassa depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta ». A norma dell’art. 10, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, infine, «e disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente ». Per effetto di tali disposizioni la prescrizione (che non si fosse consumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza (individuata non più nel 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma
nella «data di scadenza del titolo»). La conclusione cui è pervenuto il Tribunale non è evidentemente consentita, né può ritenersi giustificata da Cass. Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979. Tale pronuncia riguardava fattispecie del tutto diversa da quella in esame. Nella circostanza le Sezioni Unite ebbero infatti ad affermare il principio per cui il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: con la conseguenza – è stato affermato – che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo, e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne dispone l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime. Si osserva, del resto, che, in linea di principio, le norme sulla prescrizione non sono derogabili (art. 2936 c.c.), onde non possono essere superate da contrarie disposizioni negoziali. Se, poi, in una prospettiva diversa, che privilegia il dato normativo, si considera che la previsione del termine di decorrenza correlato alla data del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui cessa la fruttuosità, stampigliato sui titoli, altro non è che la trasposizione, sui buoni stessi, della disposizione sulla decorrenza della prescrizione contenuta nell’abrogato art. 176 d.P.R. n. 156/1973 – disposizione non più in vigore, al pari di quella sulla durata (da quinquennale a decennale) – il risultato ultimo cui porterebbe la valorizzazione del contesto letterale dei titoli, operata dal Tribunale, consisterebbe in quella inaccettabile commistione delle distinte discipline della prescrizione, succedutesi nel tempo, di cui si è in precedenza detto. Si consentirebbe, così, alla controricorrente di giovarsi, al contempo, dell’allungamento del termine di prescrizione stabilito
dalla nuova disposizione e del differimento della decorrenza della prescrizione stessa contemplato dalla normativa non più in vigore. Quanto alla problematica inerente all’idoneità della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti di variazione delle condizioni dei buoni già emessi e della conseguente opponibilità del contenuto ai possessori dei titoli, va evidenziato che questa Corte, nella propria consolidata e appena ricordata giurisprudenza, ha condivisibilmente affermato che in tema di sostituzione automatica di clausole di cui all’art. 1339 c.c., altro argomento rilevante ai fini dello scrutinio del ricorso, va osservato che, come osservato nel citato leading case, il congegno sostitutivo di cui all’art. 1339 c.c. è destinato ad operare con esclusivo riguardo alle variazioni del saggio d’interesse «disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale» che siano «estese ad una o più delle precedenti serie» (art. 173, comma 1, d.P.R. n. 156/1973); a tal fine è stato previsto, come in precedenza rilevato, che per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione gli interessi vengano corrisposti non più sulla base della sola tabella riportata a tergo dei buoni, ma sulla base di tale tabella «integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali» (art. 173 cit., comma 3). Dunque, la prevalenza del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente all’emissione è, in questa ipotesi, da escludere a fronte all’inequivoco dato testuale dell’art. 173: come ricordato dalle Sezioni Unite, tale articolo contempla un «meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell’art. 1339 c.c. destinato ad operare per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso
di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo» (Cass. Sez. U. 11 febbraio 2019, n. 3963, cit., in motivazione).
L’integrazione opera, naturalmente, avendo riguardo alle prescrizioni del provvedimento ministeriale: ma è indubbio che, quale che sia la natura di tale atto, venga in questione una integrazione ad opera della legge, visto che il d.m. 13 giugno 1986 ripete la sua autorità dall’art. 173, comma 1, d.P.R. n. 156/1973, il quale abilita l’autorità ministeriale a fissare il saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi (cfr., in motivazione, se pure nella diversa prospettiva della sostituzione di clausole nulle, le citt. Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751 e Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763). Con ciò resta superata anche la censura, di cui al terzo motivo, fondata sull’assenza di terzietà del soggetto da cui promana la norma integrativa del contratto (censura da disattendersi, del resto, alla luce dell’ulteriore rilievo per cui l’inserzione dei tassi fissati per decreto ministeriale è espressamente contemplata dal comma 3 dell’art. 173 cit.).
Del resto, è stato altrettanto condivisibilmente affermato da questa stessa Corte (Sez. 1, Ordinanza n. 35102 del 29/11/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 21427 del 31/07/2024) che i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall’art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio e che per tale ragione tali
decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio iura novit curia , sancito dall’art. 113 cod. proc. civ.
La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate al Tribunale di Brindisi, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi Tribunale di Brindisi, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
r.g. n. 23898/2022 Cons. est. NOME COGNOME