Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32500 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32500 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 763/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ricorrente
contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME , rappresentati e difesi dagli avv.ti NOME
COGNOME e NOME COGNOME;
contro
ricorrenti avverso la sentenza n. 5383/2024 emessa dal Tribunale di Salerno, in funzione di giudice di appello, il 12 novembre 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
─ NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Montercorvino Rovella, le RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rimborso di un buono fruttifero, emesso in data 20 settembre 2002 dell’importo di € 500,00, recante l’identificativo n. NUMERO_DOCUMENTO e la dicitura «a
termine», senza, tuttavia, alcuna indicazione in ordine alle condizioni del rimborso e al termine di fruttuosità.
Il Giudice di pace adito, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla parte convenuta, rigettava la domanda, ritenendo prescritto il diritto al rimborso.
Proposto appello, il Tribunale di Salerno, in accoglimento della domanda di NOME COGNOME e NOME COGNOME, riformava l’impugnata sentenza, rilevando che, mancando sul documento l’indicazione della scadenza (costituente il dies a quo della prescrizione), i sottoscrittori non erano stati posti nelle condizioni di esercitare tempestivamente i loro diritti, poiché al momento della sottoscrizione l’intermediario non aveva provveduto a rimediare in altro modo a tale deficit informativo.
RAGIONE_SOCIALE ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
─ È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
3 . – Il ricorso per cassazione proposto da RAGIONE_SOCIALE è articolato in quattro motivi.
Con il primo motivo si deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 1 del decreto ministeriale del tesoro 19/12/2000 e dell’art. 8 del d.m. 18.4.2002 e dell’art. 2935 cc, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cpc.».
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al d.m. tesoro 19.12.2000, artt. 1339, 1175, 1176 cc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc.».
Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2697 cc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc.».
Infine, con il quarto motivo, NOME COGNOME e NOME COGNOME deducono la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2935 e 2946 cc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc.».
4 . -Ritiene il Collegio che, per la decisione della controversia, occorre
rispondere al quesito se la mancata indicazione, sul buono, della data di scadenza e l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE all’obbligo, sancito dal d.m. Tesoro 19 dicembre 2000, di consegnare al sottoscrittore il Foglio Informativo Analitico con la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, ove poi la stessa eccepisca l’intervenuta prescrizione ordinaria decennale del diritto al rimborso, ai sensi dell’articolo 2946 c.c., integri, oppure no, gli estremi della responsabilità nei confronti del sottoscrittore, il quale lamenti che l’estinzione per prescrizione del suo diritto al rimborso dei buoni predetti sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo circa le loro caratteristiche.
Ebbene, in relazione a questi quesiti, questa Sezione ha disposto (cfr., ord. n. 18829 del 10 luglio 2025 nel giudizio iscritto al n. 12321/2024 r.g.) la trattazione in pubblica udienza di altro giudizio, avente ad oggetto le medesime questioni giuridiche.
Evidenti ragioni di opportunità consigliano, dunque, di attendere la decisione del menzionato giudizio.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della definizione del giudizio iscritto al n. 12321/2024 r.g.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 27 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME