Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16296 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16296 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
Oggetto: specializzandi in medicina – borsa di studio ex art. 6 d. lgs. 257/91 – prescrizione – termine applicabile.
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 23175/22 proposto da:
-) COGNOME NOME, domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Genova 9 maggio 2022 n. 501; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 1° aprile 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2016 NOME COGNOME convenne dinanzi al Tribunale di Genova la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
-) dopo aver conseguito la laurea in medicina si iscrisse ad una scuola di specializzazione in ginecologia; la frequentò dal 2003 al 2008 e conseguì il diploma di specializzazione;
-) durante la frequenza del corso di specializzazione fu remunerata con una borsa di studio RAGIONE_SOCIALE‘importo di lire 21.500.000, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d. lgs. 8.8.1991 n. 257;
-) tale importo non rappresentava quella ‘adeguata remunerazione’ che gli Stati membri RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea avrebbero dovuto garantire, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 93/16/CEE.
Chiese pertanto la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEa normativa comunitaria.
Quantificò tale pregiudizio nella misura di euro 49.445,17.
Il Tribunale di Genova con sentenza 17.10.2019 n. 2464 accolse in parte la domanda.
La Corte d’appello di Genova con sentenza 9.5.2022 n. 501 accolse il gravame RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e dichiarò prescritto il diritto vantato dall’attrice, rigettando la domanda.
La Corte territoriale, per quanto qui ancora rileva, ritenne che la borsa di studio erogata a NOME COGNOME, dovendosi pagare mensilmente, costituiva un credito soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., e tale credito era già prescritto al momento RAGIONE_SOCIALE‘introduzione RAGIONE_SOCIALEa lite.
La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da NOME COGNOME con ricorso fondato su due motivi.
Le Amministrazioni sopra indicate non hanno notificato un controricorso; la sola RAGIONE_SOCIALE ha depositato un ‘atto di costituzione’ al fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione alla discussione in pubblica udienza.
La ricorrente ha depositato una memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c.. Il motivo investe la sentenza d’appello nella parte in cui ha accolto l’eccezione di prescrizione.
La ricorrente deduce che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c.. Sostiene che, avendo la C orte d’appello qualificato la domanda come ‘azione di adempimento contrattuale’, ne sarebbe dovuta discendere l’applicazione del termine di prescrizione decennale stabilito dalla legge per le azioni di adempimento dei contratti.
1.1. Il motivo è infondato.
L’art. 6, secondo comma, del d. lgs. 8.8.1991 n. 257, il quale disciplina la corresponsione RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio dovuta ai frequentanti le scuole di specializzazione in medicina, stabilisce che essa:
‘ viene corrisposta, in sei rate bimestrali posticipate, dalle università ‘ ;
‘ la corresponsione RAGIONE_SOCIALEa borsa cessa nei confronti di coloro che non abbiano sostenuto, con esito positivo, la prova di esame annuale’ .
Queste due caratteristiche fanno RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio in esame un credito ‘ da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi’ , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2948, n. 4, c.c..
La legge, infatti, stabilisce che la corresponsione RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio ‘cessi’ al verificarsi RAGIONE_SOCIALEe condizioni ivi previste, e solo di un credito da pagarsi periodicamente è concepibile la ‘ cessazione ‘.
Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale.
Col secondo motivo è censurata la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
La ricorrente contesta sia la determinazione del valore RAGIONE_SOCIALEa domanda (indicato in euro 7.945,17, ovvero l’importo liquidato dal Tribunale); sia la scelta RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale di applicare i valori medi di cui al d.m. 55/14 invece che quelli minimi.
2.1. Il motivo è infondato.
L’esito finale RAGIONE_SOCIALEa lite fu il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Dunque per il primo grado il valore RAGIONE_SOCIALEa causa era quello del petitum , non del decisum . Il petitum era indeterminato, e per cause di valore indeterminato e complessità bassa il d.m. 55/14 prevedeva un compenso minimo di euro 3.972 e massimo di euro 13.402.
Per il secondo grado, invece, il valore RAGIONE_SOCIALEa causa era la somma disputata, ovvero euro 7.945: per cause di tale valore il compenso minimo è euro 1.984 e massimo euro 5.950 (per ambedue questi princìpi, v. Cass. Sez. 6, 12/06/2019, n. 15857).
La Corte dunque non ha ecceduto la soglia massima fissata dalla legge; lo stabilire poi se nel caso di specie l’onorario andasse determinato in base alla misura media, minima o massima è questione di fatto, riservata al giudice di merito e non sindacabile in questa sede.
Non è luogo a provvedere sulle spese per l’ indefensio RAGIONE_SOCIALEe controparti.
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa