Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21075 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21075 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1313/2024 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in Pisa INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale ex lege
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PISA n. 818/2023 depositata il 22/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 3 gennaio 2024 COGNOME NOME impugna la sentenza del tribunale di Pisa n. 818 del 14/9/2023 con la quale, in riforma della sentenza del giudice di pace, ha ritenuto fondata la richiesta di pagamento di canoni inoltrata all’utente del servizio di fornitura di energia nel 2018 per consumi pregressi (2012-2013), ritenendo che non fosse maturata la prescrizione del diritto eccepita dal ricorrente. Enel RAGIONE_SOCIALE non ha depositato difese.
Il giudice, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di pace, ha ritenuto che il termine di prescrizione del diritto a riscuotere i canoni per i consumi dovesse decorrere dal momento in cui era possibile far valere il diritto, ai sensi dell’art. 2935 c.c.., e che la pretesa di pagamento fosse divenuta esigibile solo a seguito della comunicazione ricevuta dalla Società di distribuzione, unico soggetto -terzo rispetto al fornitore -autorizzato e preposto alla rilevazione dei consumi degli utenti. Poiché la Società di distribuzione aveva potuto effettuare la lettura di controllo del contatore solo in data 03.05.2018, data la impossibilità di accedere all’immobile dell’utente, più volte sollecitato a consentirlo, ha ritenuto che i crediti, come da report allegato, di cui era al corrente anche Cardile, fossero divenuti certi ed esigibili solo da quel momento. Non sono stati ritenuti pertinenti, rispetto al thema decidendum , i provvedimenti di ARERA e AGCM.
Il ricorso è affidato a cinque motivi.
1° -Violazione dell’art. 113 c.p.c. per mancato riconoscimento di fonti del diritto disciplinanti la controversia.
Le norme che il giudice non ha preso in considerazione e che, pertanto, non ha seguito sono quelle contenute nei ‘provvedimenti ARERA e AGCM’. Non vi sono dubbi che le delibere Arera 264/2018/R/com dell’11/04/18, 683/2018/R/com del 18/12/18 e le altre da queste richiamate o a queste connesse siano diretta espressione dei poteri attribuiti a tale Autorità dalla sua legge istitutiva (L. 481/95) così come il provvedimento n. 28150 del 22/12/20 è diretta espressione dei poteri attribuiti all’Agcm dalla legge istitutiva di quest’ultima (L. 287/90) e da leggi successive.
2° Violazione o mancata applicazione del provvedimento A.G.C.M. n. 28510 del 22/12/20 relativamente al divieto, ivi contenuto, di continuazione della pratica commerciale scorretta e violazione degli artt. 348 bis e 350 bis c.p.c. per omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di una condizione dell’azione. L’Agcm conclude il provvedimento n. 28510/20 deliberando:’a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da Eni gas e luce S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione’. Poiché l’appello è fondato su tal genere di deduzioni il Tribunale avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile ex artt. 348 bis e 350 bis c.p.c. per difetto di una condizione dell’azione qual è (insieme all’interesse ad agire e alla legittimazione ad agire) la possibilità giuridica della domanda.
3° – Violazione o mancata applicazione della delibera ARERA n. 683/2018/R/com ed errata applicazione dell’art. 2935 c.c. in relazione all’evento determinante l’inizio della decorrenza della prescrizione. Nella sentenza si enuncia che Il credito
azionato dall’appellante sarebbe divenuto dalla stessa esigibile solo a seguito della comunicazione ricevuta dalla Società di distribuzione(..) che ha potuto effettuare la lettura di controllo del contatore solo in data 03.05.2018′ ragion per cui ‘deve ritenersi che i crediti, sebbene in parte riferiti agli anni 2012-2013 non siano estinti per prescrizione il ritardo nell’accertamento non potendo ascriversi ad Eni’. Tuttavia, le succitate autorità avrebbero chiarito che il termine di decorrenza della prescrizione biennale prevista dalla Legge citata (..) decorre dal giorno del consumo .
4° Violazione dell’art. 116 c.p.c. per erronea valutazione di prove documentali ed errata applicazione dell’art. 2935 c.c. in relazione al tipo di possibilità consentito da tale norma. La documentazione allegata dalla società di somministrazione (docc. 8,9 e 10) è idonea a sostenere la tesi dell’inaccessibilità del contatore, ciò ha determinato il ritardo della lettura dello stesso da parte degli enti preposti (da ultimo Toscana Energia s.p.a.) e, quindi, l’addebito dei consumi effettivi all’utente’.
5° Violazione o mancata applicazione dell’art. 1 c. 5 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 per insufficiente e inidoneo accertamento della responsabilità del convenuto, dell’art. 1 c. 295 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per omessa estensione allo stesso della abrogazione disposta dal detto comma e della delibera ARERA 184/2020/R/com per inosservanza del recepimento da essa effettuato della suindicata disposizione abrogatrice. Attribuendo al ricorrente la responsabilità del ritardo nella fatturazione dei consumi sulla base di documenti ed argomentazioni del tutto inidonee ad accertarla il Giudice avrebbe violato l’art. 1 c. 5 della l. 205/2017.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono inammissibili.
Il giudice del gravame ha ritenuto che non fosse inutilmente decorso il termine di prescrizione, e ciò sulla base dell’art. 2935 c.c. che lo indica decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, avendo constatato che la lettura del contatore fosse stata impedita dal comportamento non collaborativo dell’utente , sino ad allora assente al tempo rilevamento da effettuarsi all’interno dell’abitazione .
Va innanzitutto rilevata la inammissibilità del quarto motivo, la cui valutazione ha carattere preliminare rispetto alle ulteriori censure, là dove si deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c. in merito all’apprezzamento delle prove documentali offerte e la conseguente violazione dell’art. 2935 c.c. in relazione alla decorrenza del termine di prescrizione. Anziché porgere argomenti idonei a mettere in luce le denunciate violazioni di norme, le censure tendono a indurre questa Corte a rivalutare i fatti di causa attraverso gli elementi di prova presi ampiamente e coerentemente in esame dalla Corte di merito, senza mettere in discussione i parametri normativi per valutarle. Il che è inammissibile giacché non è il punto d’arrivo della decisione di fatto che determina l’esistenza del vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., ma l’impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell’interpretarle (così, Sez. U – , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 26769 del 23/20/2018; Sez. 3, sentenza n. 20382 dell’11/10/2016; Cass. Sez. 3, sentenza n. 11892 del 10/6/2016).
Inammissibile è anche il quinto motivo per difetto di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c. Con detto mezzo si
contesta che al ricorrente sia stata erroneamente attribuita la responsabilità per il ritardo nella fatturazione dei consumi sulla base di documenti ed argomentazioni del tutto inidonei ad accertarla, senza fare alcun riferimento alle considerazioni in fatto e in diritto oggetto di censura. In particolare, il ricorrente omette di trascrivere, per la parte di rilievo, il contenuto degli argomenti e documenti ritenuti non idonei a fondare la sua responsabilità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019).
I restanti motivi sono inammissibili, in quanto correlati a ipotesi di fatturazione ritardata non attagliate al caso di specie, ove il ritardo nella fatturazione non è stato ritenuto imputabile alla società che gestisce il servizio di fornitura del gas ad uso domestico, in considerazione degli obblighi contrattuali di collaborazione imposti sull’utente del servizio , come correttamente rilevato dal giudice.
Non deve provvedersi sulle spese di lite, stante l’assenza della parte intimata dal giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 23/5/2025