Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19683 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19683 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 193/2024 R.G. proposto da:
ENTE RAGIONE_SOCIALE COATTA AMMINISTRATIVA, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
NOME
-intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TRAPANI n. 349/2023, depositata il 12/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
con atto di citazione notificato il 26.11.2020 NOME COGNOME intestataria di un contratto di fornitura idrica, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace l’RAGIONE_SOCIALE quale fornitore, al fine di dichiarare non dovute le pretese di credito versate in una fattura del 02.12.2019 relativa a ‘consumi idrici 2015’, in una seconda fattura del 19.12.2019 per ‘consumi idrici 2016’, e in una terza fattura del 26.03.2020 inerente a ‘consumi idrici 2017’;
a supporto della domanda, deduceva, in particolare, l’intervenuta prescrizione biennale ex art. 1 della legge n. 205 del 2017;
il Giudice di Pace, davanti al quale resisteva la convenuta, accoglieva la domanda formulata, ritenendo maturata la prescrizione biennale, con pronuncia confermata, in sede di appello, dal Tribunale, secondo cui la norma in parola ha derogato all’art. 2948, n. 4, cod. civ., introducendo uno speciale regime prescrizionale da applicare a tutte le fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020, pur riferite e da ancorare temporalmente a consumi pregressi quali fatti costitutivi dell’insorgenza ed esigibilità del diritto di credito, disponendo, così, implicitamente, un’applicazione retroattiva dello speciale e novello regime prescrizionale;
avverso questa decisione ricorre per cassazione l’ente RAGIONE_SOCIALE in l.c.a., articolando tre motivi;
è rimasta intimata NOME COGNOME.
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 4 e 10, della legge n. 205 del 2017, e dell’art. 2935, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato, in particolare, mancando di considerare che la scadenza di pagamento
indicata nella fattura determinava non l’inizio dell’applicazione retroattiva della prescrizione biennale, ma quello del decorso del termine prescrizionale stesso, non essendovi riferimento, nella disciplina legislativa speciale, ai consumi, sicché non era maturata alcuna estinzione in relazione alle pretese creditorie revocate in discussione;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 4 e 10, della legge n. 205 del 2017, 11, preleggi, 2948, cod. civ., 74-bis, legge n. 633 del 1972, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la prescrizione biennale doveva trovare applicazione ai consumi successivi al 1° gennaio 2020, a maggior ragione nei casi di pregresse operazioni di verifica del consumo, svolte da soggetti non più gestori poiché in sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di motivare in ordine alla non decorsa prescrizione del canone di depurazione e della fognatura, compresi nelle bollette, cui non poteva applicarsi la discussa e nuova prescrizione biennale.
Considerato che
l’esame del ricorso va rimesso alla pubblica udienza essendo implicati profili nomofilattici, in particolare inerenti al perimetro di applicabilità del l’art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), in specie in punto di:
applicazione del termine di prescrizione ridotto, da cinque a due anni, anche ai consumi idrici degli anni precedenti all’entrata in vigore della legge (nel caso i consumi riguardano gli anni 2015,
2016, 2017), e quindi, per i consumi idrici in parola, al 1° gennaio 2020 come da norma transitoria;
individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione;
rapporti tra la richiamata disciplina e quella di cui al l’art. 1, comma 4, della stessa legge n. 205 del 2017, in cui è previsto che «L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all’attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo».
P.Q.M.
La Corte rinvia alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 16/5/2025