SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 6321 2025 – N. R.G. 00004996 2021 DEPOSITO MINUTA 09 12 2025 PUBBLICAZIONE 09 12 2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nel processo civile d’appello, iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contenziosi, con ordinanza depositata il 18.7.2025, questa Corte così disponeva : ‘ ai sensi del l’art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell’udienza di discussione ai sensi dell’ art. 281 sexies c.p.c., assegna termine fino al 5.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive ‘.
La Corte, lette le note scritte depositate, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. , dalla sola parte appellante, visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D ‘ APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dr. NOME COGNOME
Presidente –
-dr. NOME COGNOME
Consigliere –
dr. NOME COGNOME
Consigliere Relatore
ha pronunziato, ai sensi dell ‘art. 281 sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
nel processo civile d’appello iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE contenziosi, avverso la sentenza n. 8225/21, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 11.10.2021, notificata il 27.10.2021, pendente
TRA
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. ), come da procura in calce all’atto di di citazione del primo grado; P.
APPELLANTE
E
(P.IVA: ), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.: ), come da procura rilasciata su foglio separato, da intendersi in calce alla comparsa di costituzione; P. C.F.
APPELLATA
Oggetto : somministrazione di energia elettrica; pagamento del corrispettivo.
Conclusioni : per l’appellante: ‘ a. revocare e / o annullare il Decreto ingiuntivo n. 4200 / 2018 -dichiarare che nulla è dovuto dalla società alla
giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario .. ‘;
rg. n. 13726 /2018 e ad ogni modo per le causali in oggetto; b. il tutto con condanna della opposta al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di
per l’appellata , in relazione alla quale, stante il mancato deposito di note in sostituzione dell’udienza di discussione del 5.12.2025, debbono ritenersi richiamate le conclusioni rassegnate nei precedenti scritti : ‘ 1) Dichiarare l’inammissibilità e/o la manifesta infondatezza del proposto atto di appello e per l’effetto confermare la sentenza n. 8225/2021 resa dal Tribunale di Napoli in ogni sua parte. 2) Con condanna dell’appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio ‘.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
La società con atto di citazione ritualmente notificato il 10.19.2018, proponeva opposizione avverso il D.I. n. 4200/2018 dell’11.05.2018, con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 34.536,97, oltre interessi e spese di procedura monitoria, per la fornitura di energia elettrica con riferimento alle utenze n. 800030445400 e n. 800030445459.
Per quanto ancora rileva ai fini in esame, l’opponente eccepiva la prescrizione quinquennale e l’infondatezza della pretesa azionata.
Si costituiva l’opposta contestando gli assunti avversari e concludendo per il rigetto dell’opposizione.
Concessi alle parti i termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c., ritenuta superflua ogni attività istruttoria, l’adito Tribunale pronunciava all’esito la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: ‘ 1) revoca d.i. n. 4200/18; 2) condanna al pagamento, in
favore di di € 19.264,21, oltre interessi al tasso ed alla decorrenza di cui al d.lgs. n. 231/02; 3) condanna al pagamento, in favore di delle spese di giudizio che, già compensate per il 50% – ivi comprese quelle della fase monitoria liquida in complessivi € 1.790,00, di cui € 1.640,00 per compensi professionali ed € 150,00 per esborsi oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario ‘.
§ 2.
Avverso l’indicata sentenza, proponeva appello mediante atto tempestivamente notificato il 26/11/2021, nel rispetto del termine di cui all’art. 325 c.p.c., sollecitando l’integrale accoglimento dell’opposizione originariamente spiegata e concludendo nei termini dinanzi riportati.
Si costituiva resistendo al gravame e sollecitandone il rigetto.
Con ordinanza emessa all’esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte, questa Corte rinviava la causa al 22.12.2023 per la precisazione delle conclusioni.
All’esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la Corte, come da ordinanza depositata il 18.07.2025, dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell’udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al
5.12.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con il medesimo provvedimento del 18.7.2025, il fascicolo veniva, inoltre, scardinato dal RAGIONE_SOCIALE del precedente Consigliere relatore, dott.
NOME COGNOME, ed assegnato alla relazione del Consigliere, dott. NOME COGNOME.
Scaduti i termini accordati alle parti, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Con la sentenza oggetto di appello, il Tribunale, respinta l’eccezione di incompetenza per territorio, sollevata dall’opponente, riteneva parzialmente fondata l’eccezione di prescrizione pure proposta dall’ingiunta.
Al riguardo, premessa l’applicabilità alla fattispecie del termine di prescrizione quinquennale, ritenendo, a tal fine, irrilevante che venisse in rilievo un credito derivante da un conguaglio, ne ravvisava il dies a quo, non nel momento in cui il distributore aveva trasmesso le letture del contatore alla società di vendita, ma da quando la rilevazione dei consumi sarebbe stata possibile. Infatti, osservava il Giudice, diversamente opinando, si consentirebbe al venditore di procrastinare a suo piacimento la decorrenza della prescrizione, con grave nocumento delle ragioni del somministrato.
Ciò chiarito, il Tribunale osservava che l’unico atto con cui l’opposta aveva interrotto la prescrizione era rappresentato dalla lettera raccomandata del 26.9.2014. Di conseguenza, dovevano ritenersi prescritti i crediti maturati prima del 26.9.2009.
Quindi, siccome il ricorso monitorio si basava su due fatture di conguaglio, inerenti a due utenze intestate alla società opposta, entrambe riferite al periodo dal 2.6.2008 all’1.6.2011 , la prescrizione colpiva i crediti afferenti alle forniture dall’ 1.6.2008 al 26.9.2009.
§ 4.
Con il primo motivo di appello, la società censurava il capo di sentenza di cui si è appena detto, obiettando che il Giudice aveva errato nell’individuare il dies a quo di decorrenza della prescrizione .
Ed invero, secondo l’appellante, premesso che’ nell’ambito dei contratti di fornitura energetica, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il fornitore, per il tramite dei letturisti della società distributrice, può eseguire la lettura dei consumi ‘, il Giudice avrebbe dovuto far decorrere la prescrizione sin dal giugno 2008. Infatti, dalla fattura di conguaglio n. M146236456 del 24.04.2014 pari ad € 27.441,07 , posta a fondamento del ricorso, emergeva che, in effetti, la maggior parte dei consumi era riconducibile alla lettura effettiva dell’01.06.2008, in cui venivano rilevati n. 229852 kWh. Di conseguenza, essendo la parte più consistente del credito oggetto della citata fattura già esigibile alla data dell’1.6.2008, in cui vi era stata la lettura dei consumi, da tale momento avrebbe dovuto farsi decorrere il termine quinquennale di prescrizione. Pertanto, il Giudice avrebbe dovuto accogliere integralmente la sollevata eccezione, essendo la lettera di messa in mora valorizzata dal Tribunale intervenuta solo in data 26.9.2014, quando il quinquennio dall’esigibilità del credito era ormai decorso.
Secondo l’appellante, analoghe considerazioni potevano svolgersi in relazione al credito portato dalla fattura di conguaglio n. M146877828 del 22.11.2014 di € 7.240,90 . Infatti, anche in ordine ad essa, pur essendo i consumi rilevabili sin dall’1.6.2008 , si era limitata ad effettuare mere letture stimate sino al 01.06.2011, data di cessazione del servizio.
Pertanto, ad avviso dell’appellante, tutti i consumi dal 2008 al 2011, essendo tempestivamente rilevabili da parte di dovevano ritenersi prescritti, non essendo consentito all’opposta di aggirare il termine di prescrizione mediante il ricorso a fatture di conguaglio.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Invero, il ricorso monitorio si fonda sul credito portato da due fatture: la fattura ‘NUMERO_DOCUMENTO‘, di € 7.240,90 , inerente ad una fornitura di luce protrattasi dall’1.6.2008 all’1.6.2011; la fattura ‘NUMERO_DOCUMENTO‘, di € 27.441,07, concernente una fornitura di luce per lo stesso periodo.
Orbene, siccome dall’esame di tali fatture, allegate alla produzione dell’appellata, emerge chiaramente che, in relazione ad entrambi i contratti da cui originano i crediti in esame, le forniture hanno avuto inizio in data 1.6.2008, è evidente che, a tale epoca, il credito della somministrante fosse ancora pari a zero.
Del resto, proprio la lettura dei consumi riportati in ciascuna delle fatture dimostra che, alla data dell’1.6.2008, non vi fosse una morosità pregressa già esigibile.
Infatti, i primi consumi rilevati sono contabilizzati in fattura al 30.6.2008, per entrambe le forniture, ed è, quindi, da tale data che ha iniziato a decorrere la prescrizione quinquennale.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto coperti da prescrizione e, come tali non dovuti, i corrispettivi delle forniture di luce avvenute nell’arco di tempo dall’1.6.2008 al 26.9.2009, per la fattura ‘NUMERO_DOCUMENTO‘ , e dal 2.6.2008-26.9.2009 per la fattura ‘NUMERO_DOCUMENTO‘, concernente una fornitura dal 2.6.2008 al 31.5.2011.
§ 6.
Il Giudice di primo grado, nel quantificare i crediti oggetto di prescrizione, osservava: ‘.. la fattura ‘NUMERO_DOCUMENTO‘, concernente conguagli dal 2.6.2008 all’1.6.2011 era pari ad € 7.240,90, per 36 mesi (tre anni), id est: € 201,36/mese.
Il credito prescritto è pari a circa 16 mesi (1.6.2008-26.9.2009).
Tenuto conto di consumi costanti nel tempo (in mancanza di prova del contrario), il credito prescritto è dunque pari ad € 3.221,76 (=€201,3616).
Per tale fattura, dunque, permane un credito della opposta di € 4.019,14 (=7.240,90-3.221,76).
La fattura ‘M146236456’, concernente conguagli dal 2.6.2008 al 31.5.2011, invece, era pari ad € 27.441,07, per 36 mesi (tre anni), id est: € 762,25/mese.
Il credito prescritto è pari a circa 16 mesi (2.6.2008-26.9.2009).
Tenuto conto di consumi costanti nel tempo (in mancanza di prova del contrario), il credito prescritto è dunque pari ad € 12.196,00 (=€762,2516).
Per tale fattura, dunque, permane un credito della opposta di € 15.245,07 (=27.441,07-12.196,00).
Ne consegue, in definitiva, un credito dell’opposta di € 19.264,21 (=4.019,14 +15.245,07), oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs. n. 231/02, con relativa revoca del d.i. n. 4200/2018 ‘.
§ 7.
Con il secondo motivo, l’appellante, nel censurare il predetto capo di sentenza, rilevava che il ragionamento del Giudice era penalizzante, essendosi lo stesso limitato ad operare una media aritmetica dei consumi, senza considerare che le fatture indicavano costi differenti per consumi avvenuti nelle varie fasce orarie e che, comunque, il credito azionato in giudizio non era solo dato dal corrispettivo della fornitura di energia, ma anche dai rispettivi costi, rappresentati dagli importi de i ‘servizi di rete’ variabili a seconda del periodo di ‘quota potenza’, e da gli importi delle ‘imposte’ anch’essi parametrati ai consumi per Fasce.
Quindi, la conversione dei kWh di consumo in somme di denaro non poteva realizzarsi attraverso una semplicistica operazione aritmetica di divisione tra consumi totali e periodo totale di attivazione dell’utenza , ma imponeva di suddividere i vari kWh per le rispettive fasce di consumo e, successivamente, di sommare i consumi totali di
kWh ottenuti per ogni singola fascia. Tale risultato avrebbe potuto ottenersi solo sulla base di documentazione offerta dalla somministrante o tramite CTU.
Quindi, in assenza di tale accertamento ed elemento documentale, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto, comunque, rigettare la domanda di condanna proposta dalla , perché il credito risultava privo dei requisiti di certezza e liquidità.
Invero, di fronte alla totale assenza di elementi probatori per determinare il presunto credito spettante alla Il Giudice aveva illegittimamente ritenuto di colmare il vuoto istruttorio facendo ricorso ad uno strumento tanto elementare quanto arbitrario di mera divisione aritmetica. Criterio di determinazione, peraltro, che non era stato neanche mai dedotto e/o suggerito da parte resistente e che, quindi, appariva il frutto di un ‘ iniziativa del Giudicante.
Quindi, il Giudice, tenuto conto della lacuna probatoria in cui era incorsa controparte, avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo e respingere in toto la domanda.
§ 8.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Ed invero, con riguardo alla fattura ‘M146877828’, dell’importo di € 7.240,90, il Giudice ha ritenuto prescritto un credito pari ad € 3.221,76 , determinato moltiplicando l’importo mensile di € 201,36 per il numero di mesi (36) per i quali la prescrizione era maturata.
Ciò posto, operando un conteggio analitico, che tenga conto delle tre componenti principali del corrispettivo fatturato, vale a dire il servizio di vendita, a sua volta comprendente la quota fissa (euro 50,38) e la quota energia (euro 1.274,23), il servizio di rete, nel quale sono inclusi la quota fissa (euro 6,65), la quota potenza (euro 384,54), il corrispettivo di trasmissione (euro 78,4), i costi di distribuzione (euro 22,82), il corrispettivo del servizio di misura (euro 36,03), il corrispettivo componenti A-UC-MCT (euro 482,99), e, infine, le imposte, che includono quelle erariali (euro 65,03) e le addizionali locali (euro 253,03), si ottiene, per il periodo coperto da prescrizione, un totale, desunto dalla predetta fattura, di euro 2.654,09, che, maggiorato dell’Iva calcolata all’aliquota del 22%, dà euro 3.237,98 .
Il conteggio operato, peraltro, consente di superare anche il rilievo dell’appellante, circa la diversità dei costi della fornitura di energia a seconda delle fasce orarie, essendo l’importo, dinanzi indicato, stato ottenuto sommando il valore dei consumi fatturati dall’appellata per ciascuna mensilità e, quindi, tenendo conto di importi che, ovviamente, sono stati determinati dal somministrante in base al costo delle singole fasce orarie. Si noti, infatti, che la fattura, nella sezione relativa alla quota energia (cfr. pag. 3 della fattura ‘NUMERO_DOCUMENTO‘ , allegata sub. pag. 141 della produzione di primo grado dell’appellata, contenuta nel fascicolo telematico di appello), riporta, per ogni mensilità, il corrispettivo unitario ed il numero di KWh e, ovviamente, il totale dovuto per ciascun periodo.
Quindi, con riguardo alla fattura ‘NUMERO_DOCUMENTO‘ , in luogo del minore importo ritenuto prescritto dal Giudice, pari ad euro 3.221,76, risulta prescritta la maggiore somma di euro 3.237,98.
§ 9.
Venendo alla fattura ‘NUMERO_DOCUMENTO‘ di originari € 27.441,07 , considerando il costo delle tre componenti indicate nella fattura di cui dinanzi si è detto, per il periodo colpito dalla prescrizione, si avrà:
servizi di vendita, quota energia: euro 6.609,44; servizi di rete: quota fissa: euro 5,07; quota potenza: 1.080,7; corrispettivo di trasmissione: 333,4; costi di distribuzione: 91,4; corrispettivo del servizio di misura: 29,38; corrispettivo componenti A-UC-MCT: 1.771,23; imposta erariale: 337,34; addizionali enti locali: 1.236,49.
Sommando le voci dinanzi indicate, si ottiene che il totale del credito prescritto ascende ad euro 11.494,45. Quindi, aggiungendo l’Iva al 22%, si ottiene un totale di euro 14.023,22, in luogo del minore importo di euro 12.196,00, considerato dal primo Giudice.
§ 10.
Ne segue che sommando gli importi dinanzi calcolati in relazione alle predette fatture, di euro 3.237,98 ed euro 14.023,22, si ottiene un totale di credito prescritto e, quindi, non dovuto di euro 17.261,20.
Pertanto, detraendo euro 17.261,20 dalla somma oggetto di ingiunzione, pari ad euro 34.536,97, residua un dovuto di euro
17.275,76, in luogo della maggiore somma di euro 19.264,21 liquidata nell’impugnata sentenza.
Su tale importo spettano, poi, alla società appellata gli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02, con decorrenza dalla lettera di costituzione in mora del 26.9.2014 al soddisfo.
§ 11.
Le esposte considerazioni consentono, poi, di superare anche i rilievi dell’appellante, tesi a porre in dubbio la sussistenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito non colpito dalla prescrizione.
Infatti, al riguardo, è sufficiente osservare che l’importo dovuto è stato determinato sulla base delle letture effettuate dal distributore, come contabilizzate nelle fatture prodotte, e sulla base dei prezzi unitari in esse indicate.
Peraltro, l’originaria opponente, odierna appellante, oltre a contestare genericamente la debenza RAGIONE_SOCIALE importi ingiunti, non ha specificamente posto in discussione le quantità di KWh rilevati dal distributore e la correttezza dei costi addebitati, in termini di rispondenza dei medesimi alle voci contrattualmente e legalmente dovute.
Ne segue che espunta, secondo i conteggi prima riportati, la porzione di credito colpita da prescrizione, alcun dubbio residui circa la debenza del suddetto residuo.
Quindi, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, l’appellante deve essere condannato al pagamento della minore somma di euro 17.275,76, oltre interessi come dinanzi indicati.
§ 13.
Venendo al governo delle spese processuali, la parziale riforma della gravata sentenza non impone di modificare la statuizione resa sul punto dal primo Giudice, considerato che il minore credito, riconosciuto all’appellata , rientra pur sempre nel medesimo scaglione (relativo alle cause da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) sulla base del quale il Tribunale ha determinato i compensi.
§ 14.
Le spese del grado di appello debbono seguire la soccombenza dell’appellante, che, all’esito del giudizio, è stat a pur sempre riconosciuta come debitrice, sia pure per una cifra inferiore a quella oggetto del decreto ingiuntivo.
La liquidazione delle spese processuali del grado di appello viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, tenuto conto del disputatum, corrispondente alla differenza tra il credito liquidato dal primo Giudice e quello riconosciuto come dovuto con la presente sentenza, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi, adeguati al ridotto numero ed alla modesta
complessità delle questioni controverse ed all’accoglimento della domanda, originariamente formulata dall’appellata, in misura inferiore al domandato.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata così provvede:
accoglie l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, condanna a pagare, in favore di l’importo di euro 17.275,76, oltre interessi, al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02, dal 26.9.2014 al soddisfo;
conferma nel resto l’impugnata sentenza;
condanna l’appellante alla rifusione, in favore di
delle spese processuali del giudizio di appello, che liquida in euro 1.458,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 06/12/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. NOME COGNOME dr. NOME COGNOME