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Prescrizione bollette: come annullare un debito idrico

Un utente ha opposto un decreto ingiuntivo per una fornitura idrica, sostenendo che il credito fosse estinto per prescrizione. Il Tribunale di Brescia ha accolto l’opposizione, revocando il decreto. La decisione si fonda sull’applicazione della prescrizione quinquennale, il cui termine era già decorso al momento della richiesta di pagamento. La corte ha ritenuto irrilevanti le comunicazioni intercorse con l’ex convivente dell’utente, in quanto non idonee a interrompere la prescrizione nei confronti dell’intestatario del contratto.

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Pubblicato il 25 dicembre 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Prescrizione Bollette: Una Sentenza Annulla il Debito per Decorso dei Termini

La questione della prescrizione bollette è un tema di grande interesse per i consumatori, che spesso si trovano a fronteggiare richieste di pagamento per forniture risalenti a molti anni prima. Una recente sentenza del Tribunale di Brescia fa luce su un aspetto cruciale: l’efficacia dell’eccezione di prescrizione quinquennale per annullare un debito, anche quando il fornitore ha già ottenuto un decreto ingiuntivo. Questo articolo analizza il caso, spiegando come e perché il Tribunale ha dato ragione all’utente, revocando l’ordine di pagamento.

I Fatti del Caso

Una società fornitrice di servizi idrici otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un utente per il pagamento di circa 5.900 euro. La somma si riferiva a una bolletta di saldo e conguaglio per consumi relativi al periodo tra il 2013 e il 2015. L’utente, ricevuto l’ordine di pagamento, decideva di opporsi, dando inizio a una causa civile.

Le Argomentazioni delle Parti

L’utente (opponente) basava la sua difesa su tre argomenti principali:
1. Carenza di prova: Il decreto ingiuntivo si fondava su un semplice estratto conto, senza che la società avesse prodotto il contratto di fornitura originale.
2. Difetto di legittimazione passiva: L’utente sosteneva di non essere più il soggetto tenuto al pagamento, in quanto aveva lasciato l’immobile nel 2007, e il diritto di abitazione era stato trasferito alla sua ex convivente.
3. Eccezione di prescrizione: L’argomento decisivo era che il credito fosse ormai estinto per il decorso della prescrizione quinquennale. La bolletta era datata 27 gennaio 2016, con scadenza di pagamento al 3 aprile 2016. L’azione legale era stata intrapresa ben oltre i cinque anni successivi.

La società idrica (opposta) contestava tutte le eccezioni, sostenendo la validità della propria documentazione e affermando che la prescrizione era stata interrotta da una richiesta di rateizzazione del debito avanzata dall’ex convivente dell’utente.

La Decisione del Tribunale sulla Prescrizione delle Bollette

Il Tribunale, applicando il principio della “ragione più liquida”, ha deciso di concentrarsi sull’eccezione di prescrizione, ritenendola la questione più agevole e decisiva per risolvere la controversia. Il giudice ha ritenuto fondata l’eccezione, accogliendo l’opposizione dell’utente e revocando il decreto ingiuntivo.

Le Motivazioni

La decisione del giudice si basa su una chiara e consolidata interpretazione delle norme sulla prescrizione bollette. Ecco i punti chiave della motivazione:

1. Termine di Prescrizione: Il Tribunale ha confermato che, per i crediti in questione, si applica il termine di prescrizione quinquennale e non quello biennale introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, poiché la fattura era anteriore. La giurisprudenza è costante nell’affermare che per le bollette di conguaglio, il termine di prescrizione (dies a quo) inizia a decorrere non dalla data dei consumi, ma dal giorno di scadenza del pagamento indicato in fattura. Questo è il momento in cui il credito diventa esigibile.

2. Calcolo del Termine: La bolletta aveva come termine di pagamento il 03.04.2016. Di conseguenza, la prescrizione quinquennale si è compiuta il 04.04.2021. La società fornitrice non ha prodotto alcun atto interruttivo valido notificato all’utente prima di tale data.

3. Inefficacia dell’Interruzione: Il Tribunale ha ritenuto irrilevante la richiesta di rateizzazione proveniente dall’ex convivente. Anche se tale richiesta può avere valore interruttivo della prescrizione, essa non può produrre effetti nei confronti dell’intestatario del contratto (l’opponente), poiché la donna non agiva come sua mandataria o rappresentante. Un atto interruttivo, per essere efficace, deve provenire dal debitore o essere a lui direttamente indirizzato.

Conclusioni

La sentenza ribadisce un principio fondamentale a tutela dei consumatori: il diritto del creditore a riscuotere un pagamento non è eterno. Per le bollette emesse prima delle recenti riforme, il termine è di cinque anni dalla data di scadenza. Superato questo periodo senza un valido atto interruttivo (come una raccomandata di messa in mora inviata al debitore), il debito si estingue. È cruciale che qualsiasi comunicazione volta a interrompere la prescrizione bollette sia indirizzata correttamente all’intestatario del contratto. Richieste o comunicazioni da parte di terzi, anche se conviventi, non sono sufficienti a fermare il decorso del tempo. Questa decisione sottolinea l’importanza per i consumatori di verificare sempre la data delle bollette richieste in pagamento e di non esitare a sollevare l’eccezione di prescrizione quando ne ricorrano i presupposti.

Quando inizia a decorrere la prescrizione per una bolletta di conguaglio?
Il termine di prescrizione (in questo caso quinquennale) inizia a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento indicata sulla bolletta, e non dal periodo a cui si riferiscono i consumi, poiché è da quel momento che il credito diventa esigibile.

Una richiesta di rateizzazione fatta da un familiare convivente interrompe la prescrizione per l’intestatario della bolletta?
No. Secondo la sentenza, una richiesta di rateizzazione del debito inoltrata da un terzo (in questo caso l’ex convivente), non interrompe la prescrizione nei confronti dell’intestatario del contratto, a meno che non sia dimostrato che il terzo agiva come suo mandatario o rappresentante legale.

Cosa succede se il creditore non riesce a provare di aver interrotto la prescrizione in tempo?
Se il creditore non produce in giudizio la prova di un valido atto interruttivo della prescrizione (come una diffida inviata e ricevuta dal debitore) avvenuto prima della scadenza del termine, il debito si considera estinto. Di conseguenza, l’opposizione al decreto ingiuntivo viene accolta e l’ordine di pagamento revocato.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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