SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4362 2025 – N. R.G. 00006335 2022 DEPOSITO MINUTA 18 09 2025 PUBBLICAZIONE 18 09 2025
N. R.G. 6335/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6335/2022 promossa da:
(C.F. ) , in persona del legale rappresentante pro tempore , e TRIBUNALE DI TERAMO (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliati P. P.
in Venezia, INDIRIZZO;
ATTORI OPPONENTI
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME in Venezia -Mestre, INDIRIZZO giusta procura in atti; P.
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
‘ – in via preliminare, sospendere e/o non consentire la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell’art. 649 c. p. c.;
in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell’ingiunzione in quanto emessa da Tribunale incompetente per territorio (essendo competente il Tribunale di Teramo e quindi quello dell’Aquila) e in quanto pronunciata nei confronti di soggetto privo di legittimazione processuale passiva: su tutte le questioni di cui al presente §.’b’ si segnala la recentissima Ord.CASS.7371/2025 che ha sviluppato gli insegnamenti di Cass.SS.UU.16435/2023.
-in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell’ingiunzione in quanto pronunciata a favore di soggetto privo di legittimazione attiva, che non agisce neppure sulla base di una presunta cessione di crediti ma su un mandato all’ incasso che non è riferibile alla fattispecie di cui è causa;
-in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la nullità/l’inefficacia del D.I. opposto e per l’effetto revocare il D.I. n. 2231/2021 del Tribunale di Venezia in ragione dell’intervenuta prescrizione, dell’intervenuta accettazione delle fatture da parte del , e/o accertare e dichiarare la
nullità/l’inefficacia del D.I. opposto e per l’effetto revocare il D.I. emesso dal Tribunale di Venezia in data 15-07-2022 nel giudizio monitorio RG.4517/2022e notificato il 22-072022′.
Per parte convenuta opposta:
‘ in via preliminare:
concedere ai sensi dell’art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1573/2022 -RG n. 4517/2022 emesso in data 15/07/2022 e depositato in data 21/07/2022 dal Tribunale di Venezia, in quanto l’opposizione proposta non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel Merito:
Accertare e dichiarare che tutte le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto sono effettivamente dovute dal in cui è inserito il Tribunale di Teramo, per l’effetto,
Confermare l’ingiunzione di pagamento n. 1573/2022 – RG n. 4517/2022 emesso in data 15/07/2022 e depositato in data 21/07/2022 dal Tribunale di Venezia, in quanto pienamente legittima, valida ed efficace; ed in ogni caso,
Accertare e dichiarare che il in cui è inserito il Tribunale di Teramo è debitore dell’importo di euro € 20.377,38; oltre interessi di mora fino ad oggi maturati, per tutti i motivi illustrati in narrativa, e per l’effetto
Condannare il in cui è inserito il Tribunale di Teramo al pagamento della somma di euro € 20.377,38 oltre gli interessi di mora fino ad oggi maturati, ovvero di quella diversa somma che dovesse emergere all’esito dell’istruttoria del presente giudizio, nonché al pagamento di spese e compensi professionali della procedura monitoria, come liquidate dal Tribunale adito oltre le successive occorrende in caso di esecuzione forzata.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento della superiore eccezione di prescrizione
Disporre l’estensione del contradditorio nei confronti del (C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, con sede in INDIRIZZO affinché lo stesso risponda anche in via risarcitoria della propria condotta colpevole foriera di danni e pregiudizi nei confronti dell’odierna convenuta opposta, con condanna al pagamento della somma di euro € 20.377,38 oltre gli interessi di mora fino ad oggi maturati, ovvero di quella diversa somma che dovesse emergere all’esito dell’istruttoria del presente giudizio, nonché al pagamento di spese e compensi professionali della procedura monitoria, come liquidate dal Tribunale adito oltre le successive occorrende in caso di esecuzione forzata. P.
Rigettare tutte le domande di cui all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proposte dal in cui è inserito il Tribunale di Teramo, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
In INDIRIZZO
Si richiede la prova per testi su tutte le circostanze dedotte in narrativa precedute dal’vero che’ con riserva di meglio articolare i capitoli di prova ed indicare i testimoni.
Con riserva di ulteriormente produrre od articolare ogni mezzo di prova, ivi compresa CTU.
Con vittoria di spese e compensi professionali.’.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo datato 29.08.2022 e notificato in pari data, il , in proprio e quale Amministrazione Statale in cui è inserito il Tribunale di Teramo (d’ora in poi il ‘), proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1573/2022, depositato in data 21.07.2022 all’esito del procedimento n. 4517/2022 R.G., con il quale
veniva ingiunto all’odierno opponente di pagare in favore della (d’ora in poi ‘), la somma di € 20.377,38 in linea capitale, oltre interessi e spese di procedura, sulla base di tre fatture all’epoca emesse dall’Enel Energia S.p.a. (n. 4601171652 del 12.11.2015 per € 6.782,83, n. 4601343570 del 09.12.2015 per € 6.886,78 e n. 4700047433 del 12.01.2016 per € 6.707,77), i cui crediti sono stati successivamente ceduti in blocco alla in forza di un contratto di factoring stipulato in data 23.03.2016. […
In via preliminare, parte attrice opponente eccepiva: l’incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia in favore del Tribunale de L’Aquila, sostenendo che il luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie per le Pubbliche Amministrazioni andasse individuato in quello in cui si trova il servizio di tesoreria o di cassa dell’ente debitore; la nullità della notifica per omessa indicazione del numero del decreto ingiuntivo e della data di deposito; la prescrizione del credito nei confronti del , considerato che le somme portate dalle tre fatture sopra indicate sarebbero state azionate per la prima volta nei confronti del solamente in data 22.07.2022 con la notifica del decreto ingiuntivo, ben oltre il termine di cinque anni decorrente dalle singole scadenze.
Nel merito, l’opponente deduceva: l’inesistenza del credito a fronte della mancata emissione delle fatture nei suoi confronti, trasmesse dal al Tribunale solamente con la nota prot. 1642/21/A22 datata 19.05.2021, emergendo solo in tale occasione l’esistenza di un contenzioso pendente dal 2018 con la l’accettazione da parte del delle fatture azionate in sede monitoria a fronte del mancato rifiuto da parte dello stesso ente locale tramite l’apposita piattaforma telematica; la carenza di legittimazione del per il pagamento di fatture emesse dalla cedente Enel SRAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE nell’ambito del rapporto contrattuale intercorso con altro soggetto, il ; l’inapplicabilità degli interessi moratori, considerato che il non era mai stato destinatario della notifica di cessione dei crediti della Enel Energia S.p.a.
Si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, deducendo : l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale, in quanto le norme sulla contabilità dello Stato prevedono che i pagamenti da parte dello Stato avvengano mediante ordinativi diretti sulla sezione della tesoreria della Provincia ove il creditore è domiciliato, nel caso di specie quella di Venezia-Mestre; la validità della notifica del decreto ingiuntivo opposto mediante
l’allegazione del duplicato informatico; l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione del credito, posto che il aveva ricevuto una richiesta di pagamento delle citate fatture dal nell’anno 2021 e che, comunque, la decorrenza del termine andava individuata al momento dell’emissione della sentenza del Tribunale di Teramo o, in subordine, dalla notifica dell’atto di citazione in opposizione con cui è stato instaurato tale giudizio; l’obbligo in capo al di provvedere al pagamento delle spese per il funzionamento del Tribunale di Teramo successive al 01.09.2015, ai sensi dell’art. 1, comma 2, Legge 392/1941, come accertato dalla sentenza resa dal Tribunale di Teramo e come manifestato dall’opponente che ha dichiarato di voler subentrare nel contratto di fornitura precedentemente stipulato tra il e la Enel RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE; la debenza degli interessi di mora poiché il ritardo nel pagamento delle fatture è stato determinato dalla negligenza dello stesso .
Con ordinanza del 21.04.2023 veniva rigettata l’istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e venivano concessi i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all’udienza del 08.04.2025, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
La causa viene ora decisa come segue.
4 . L’eccezione preliminare di incompetenza per territorio del Tribunale adito appare infondata e pertanto viene respinta.
Sul punto, il costante orientamento della giurisprudenza afferma che nei giudizi in cui è convenuta la Pubblica Amministrazione per il pagamento di debiti, la competenza territoriale va individuata in capo al Tribunale del luogo in cui ha sede l’ufficio di tesoreria della Provincia nella quale è domiciliato il creditore (e non il debitore).
In particolare, la Corte di Cassazione afferma che: ‘ con riferimento al criterio del luogo in cui deve eseguirsi la prestazione, nelle controversie relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni trova applicazione il principio più volte enunciato da questa Corte (cfr. Cass 2024 nr 21822; Cass. n. n. 9130 del 2016, n. 2265 del 2012, n. 17411 del 2007, n. 10902 del 2003, n. 5270 del 2001, n. 3540 del 2000, n. 1610 del 1996, e – relativamente alle obbligazioni nascenti da fatto illecito – Cass. n. 18287 del 2015) secondo cui il luogo del pagamento – e, di conseguenza, il forum destinatae solutionis
– si determina non in applicazione dell’art. 1182 c.c. ma in applicazione delle norme di contabilità pubblica e, quindi, con riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento che, in virtù del combinato disposto dall’art. 1182 c.c., quarto comma, r.d. n. 2440 del 1923, art. 54, r.d. n. 827 del 1924, art. 278, lett. d, artt. 287 e 407, è la sezione di Tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato, che nella specie, avendo la creditrice sede in M, è la tesoreria provinciale di quella città (Cass n.21817/2024; Cass. n. 21822/2024). ‘ (Cass. 22977/2025; in senso analogo Cass. 11385/2004).
Pertanto, atteso che nel caso di specie la parte creditrice ha la propria sede in Venezia-Mestre, luogo in cui si trova la relativa Tesoreria, la competenza per territorio appartiene al Tribunale adito ove, ai sensi dell’art. 25 c.p.c., ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato.
5 . Va respinta altresì l’eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo per mancata indicazione del numero del decreto e della data di deposito dello stesso.
Invero, ha ritualmente provveduto alla notifica del duplicato informatico del decreto ingiuntivo opposto (indicato come tale anche nella relata di notifica) che, come previsto dall’art. 23 bis del D.L. 179/2012, ha il medesimo valore giuridico del documento da cui sono tratti, avendo la medesima sequenza di valori binari del documento originario, ragion per cui, diversamente dalla copia informatica, non necessita di alcuna attestazione di conformità ( ex multis Cass. 7489/2021). Oltretutto, la mancanza di tali indicazioni non ha comportato alcun pregiudizio alle difese dell’Amministrazione.
6 . Procedendo con le ulteriori questioni, appare dirimente l’esame dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’opponente posto che trova accoglimento in quanto fondata, donde l’assorbimento delle restanti questioni poste.
Invero, il termine di prescrizione per il pagamento delle tre fatture azionate in via monitoria va individuato, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c., in cinque anni, trattandosi di pagamenti di fornitura di energia elettrica da effettuarsi in un termine inferiore all’anno e con scadenze anteriori al 01.03.2018 (a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo termine di prescrizione di due anni a seguito della riforma operata con Legge 205/2017).
Nel caso di specie, la decorrenza del termine di prescrizione va individuato dalle scadenze delle singole fatture: – 02.12.2015 per la fattura n. 4601171652; – 29.12.2015 per la fattura n. 4601343570; –
01.02.2016 per la fattura n. 4700047433.
Invero, l’art. 1, comma 526, della Legge 190/2014, ha previsto una successione ope legis del Ministero della Giustizia, a decorrere dal 01.09.2015, negli obblighi relativi al pagamento delle spese indicate dall’art. 1 della Legge 392/1941 per la manutenzione degli uffici giudiziari, tra cui le spese di illuminazione e riscaldamento dei locali.
Trattandosi di una successione ex lege nel rapporto obbligatorio, la creditrice ben poteva agire nei confronti dell’Amministrazione statale al fine di ottenere il pagamento delle fatture azionate in sede monitoria sin dalla modifica normativa citata.
Sul punto, infondata è la ricostruzione dell’opposta volta ad individuare la decorrenza del termine prescrizionale dal 2021, epoca di emissione della sentenza del Tribunale di Teramo, o, eventualmente, dall’anno 2018, momento in cui il creditore sarebbe venuto a conoscenza dell’eventualità che il debitore potesse essere un soggetto diverso dal a seguito delle difese e delle argomentazioni svolte dall’ente comunale nell’atto di citazione con cui è stato instaurato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avanti detto Tribunale.
Quanto al primo argomento, non assume rilievo, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, la sentenza n. 1254/2021 emessa dal Tribunale di Teramo tra il e la con la quale è stato incidentalmente accertato che l’ente locale non doveva corrispondere le somme di cui alle tre fatture sopra indicate, trattandosi di spese relative alla fornitura di energia elettrica per il Palazzo di Giustizia che ospita il Tribunale di Teramo, posto che, essendo successive al 01.09.2015, dovevano essere poste a carico del in forza dell’art. 1, comma 2, Legge 392/1941.
Si aggiunga peraltro che, già nell’anno 2016 il Tribunale di Teramo inviava ad Enel Energia S.p.a. la richiesta di voltura per la fornitura di energia elettrica , con l’indicazione, nell’oggetto di tale missiva, dell’avvenuto subentro ex lege del negli obblighi di pagamento delle spese per l’energia elettrica, sicché appare evidente come parte opposta fosse a conoscenza dell’avvenuto subentro dell’opponente negli obblighi di pagamento quantomeno a decorrere dal 01.09.2015 (cfr. doc. 06 fascicolo opposta).
Quanto al secondo argomento, non assume rilievo ai fini interruttivi della prescrizione nemmeno l’offerta di pagamento avanzata dal Tribunale di Teramo al peraltro mai allegata al presente
giudizio, in quanto non solo non risulta indirizzata all ‘ odierna opposta ma non appare nemmeno riferibile con certezza alle fatture oggetto di causa.
N ulla viene in ogni caso allegato dall’opposta a fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’opponente, pur essendo onerata alla prova del fatto interruttivo. Parte opposta si limita a fornire una ricostruzione teorica di una sorta di responsabilità del per aver generato una erronea valutazione nel creditore, questione per vero già decisa con sentenza del Tribunale di Teramo n. 1254/2021.
Tale ricostruzione non appare condivisibile in quanto generica e priva di sostegno probatorio documentale, donde la valutazione dell’eventuale estensione del contraddittorio non potrà avere accesso in questo giudizio non risultando adeguatamente sostenuta e giustificata la domanda.
Alla luce di quanto esposto, il primo atto interruttivo della prescrizione nei confronti del va individuato nella notifica del decreto ingiuntivo in questa sede opposto, avvenuta il 22.07.2022, non risultando atti interruttivi antecedenti.
Pertanto, il credito azionato in via monitoria deve ritenersi prescritto, essendo ampiamente decorso il termine di cui all’art. 2948 c.c..
Assorbite le restanti questioni.
Alla luce di quanto esposto, viene accolta l’opposizione e per l’effetto revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in applicazione del D.M. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), secondo in valori medi per la fase introduttiva e di studio, minimi per la fase istruttoria e decisionale stante la scarna attività svolta, vanno liquidati in una somma pari ad € 3.387,00 oltre rimborso forfettario pari al 15% , oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE l’opposizione e, per l’effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1573/2022 reso all’esito del procedimento n. 4517/2022 R.G;
CONDANNA parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell’opponente che si liquidano in € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% ed accessori come per legge. Venezia, 18 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott. NOME COGNOME