Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8630 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8630 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 31265-2019 proposto da:
NOME in qualità di erede di NOME COGNOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
Oggetto
Benefici amianto
Prescrizione
Dies a quo
R.G.N.31265/2019
COGNOME
Rep.
Ud.17/01/2025
CC
avverso la sentenza n. 16/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 16/04/2019 R.G.N. 193/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
La Corte di appello di Potenza, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda della ricorrente volta ad accertare, in qualità di coniuge superstite, il diritto alla rivalutazione contributiva del de cuius , per esposizione ad amianto.
A fondamento della decisione, i giudici territoriali hanno argomentato che il dies a quo della prescrizione decennale decorreva dalla data del pensionamento del lavoratore quale «data ultima a partire dalla quale il diritto può essere fatto valere» (così pag. 6, punto 8, sentenza impugnata). Conseguiva la tardività della domanda presentata all’INPS nel 2016 a fronte del collocamento in quiescenza nell’agosto del 2003.
Avverso la decisione, ha proposto ricorso NOME COGNOME con sette motivi.
L’INPS ha resistito, con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
5. Con il primo motivo ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- è denunciata violazione dell’art. 434 c od. proc.civ. per l’ omessa declaratoria d ell’ inammissibilità del gravame.
6. Con il secondo motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- è dedotta motivazione mancante o apparente, in violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. Per la parte ricorrente, senza dar conto delle ragioni del proprio convincimento, la Corte d’appello di Potenza correlerebbe al pensionamento il dies a quo della prescrizione. Il percorso logico, che ha condotto all’accoglimento dell’appello, non sarebbe intelligibile.
7. Con il terzo motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- è dedotto l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. La sentenza d’appello non avrebbe considerato che la domanda amministrativa del 2016 era stata presentata da NOMECOGNOME in qualità di titolare di pensione di reversibilità, e non dal lavoratore, deceduto nel 2008.
8. Con la quarta critica ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. La sentenza d’appello, nel far leva sulla data del pensionamento, avrebbe violato la normativa sulla prescrizione, che correla la decorrenza del termine al momento in cui il diritto può esser fatto valere. Tale momento presupporrebbe, quale requisito indefettibile, la consapevolezza dell’esposizione all’amianto del titolare del diritto.
9. Con il quinto motivo ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente individuato nella data di pensionamento il dies a quo di decorrenza della prescrizione, in assenza di qualsiasi elemento, finanche indiziario, per ritenere raggiunta la consapevolezza dell’ esposizione all’amianto in tale momento.
Con il sesto motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.è dedotta l’omessa pronuncia ( rectius : l’omesso esame) in ordine ad un fatto decisivo , per non avere considerato che la domanda di rilascio della certificazione all’INAIL era stata presentata dal dante causa il 9 maggio del 2007 e che tale documento era l’unico rilevatore della conoscenza della esposizione ad amianto.
Con il settimo motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.è dedotta la violazione dell’art. 2934 cod. civ. per avere la Corte di merito ritenuto prescrittibile il diritto alla rivalutazione contributiva per i soggetti già pensionati o collocati in mobilità alla data del primo ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che avrebbe salvaguardato l’applicazione della previge nte disciplina per la descritta categoria di lavoratori.
In ordine logico vanno esaminati previamente il primo ed il settimo motivo.
Il primo motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità per difetto di specificità.
Costituisce principio della Corte quello per cui il requisito imposto dall’art. 366, comma 1, nr. 6 cod.proc.civ., deve essere verificato anche in caso di denuncia, come nella specie, di errores in procedendo , perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti processuali è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass., sez.un. nr. 8077 del 2012). È pur vero che, secondo il più recente orientamento nomofilattico, l’autosufficienza del ricorso,
corollario del requisito di specificità dei motivi, deve essere interpretato in maniera elastica (tra le altre Cass. nr. 11325 del 2023), in conformità all’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte -oggi recepita dal nuovo testo dell’art. 366, comma 1, nr. 6 cod.proc.civ., come novellato dal d.lgs. nr. 149 del 2022- e alla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi e altri c. Italia), che lo ha ritenuto compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. nr. 12481 del 2022).
Nella specie, però, il contenuto delle censure non consente in alcun modo al Collegio una chiara e completa cognizione dei fatti necessari ad apprezzare la decisività dei rilievi. La ricorrente, infatti, pur deducendo l’inammissibilità dell’appello, non ha trascritto né l’atto di appello né la sentenza di primo grado ( v. Cass. nr. 5293 del 2024, in motiv., punto 2; v. anche Cass. nr. 22771 del 2023, in motiv., punto 6; Cass. nr. 8907 del 2023, punto 3; Cass. nr. 6643 del 2023, punto 2; Cass. nr. 34255 del 2022, pp. 8 e 9), così impedendo ogni effettiva verifica.
Il settimo motivo è infondato.
Questa Corte è costante nell’affermare la prescrittibilità del diritto alla rivalutazione contributiva. La prescrittibilità discende dalle caratteristiche del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa, che si atteggia «come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile: Cass., sez. un., nr. 9219 del 2003)» e «sorge in conseguenza del ‘fatto’ della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica
avente in un certo qual modo natura risarcitoria» (Cass n. 2856 del 2017, punto 13). Anche per lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003, va ribadita la prescrittibilità del diritto, sulla scorta del rilievo per cui «ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ‘ai fini pensionistici’ e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) il diritto al trattamento pensionistico» (Cass. nr. 2351 del 2015, punto 4, e successive).
La prospettazione dell’imprescrittibilità è stata disattesa anche di recente (tra le tante, Cass. nr. 7446 del 2024 sulla scia di Cass. n. 14599 del 2022), nella disamina di controversie sovrapponibili a quella odierna, per il tenore delle questioni dibattute e degli argomenti esposti. Né la parte ricorrente ha formulato rilievi critici che inducano, a tale riguardo, a rimeditare l’orient amento espresso, anche da ultimo, da questa Corte.
Vanno, invece, esaminati congiuntamente, per la stretta connessione, il quarto ed il quinto motivo che sono fondati.
La Corte di appello di Potenza ha fissato il dies a quo del termine di prescrizione al momento del pensionamento, prescindendo, però, dall’effettivo accertamento che, a quella data, l’interessato avesse consapevolezza dell’esposizione ad amianto, così incorrendo negli errores in iudicando denunciati, che attengono alla violazione e alla falsa applicazione della regola di diritto vigente in tema di prescrizione.
Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, afferma che il diritto alla rivalutazione contributiva, di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, è assoggettato a prescrizione decennale, «con decorrenza dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni» (tra le altre, Cass. nr. 10225 del 2024, punto 3.2. delle Ragioni della decisione).
Nella fattispecie tipizzata dalla legge, la consapevolezza o la conoscibilità sono, perciò, indispensabili al fine di individuare il termine di decorrenza della prescrizione del diritto vantato e devono essere positivamente e puntualmente accertate.
Ha quindi errato la Corte di merito che, nell’arrestarsi al vaglio della data del pensionamento, di per sé sprovvista di valenza probante, ha omesso la rigorosa verifica nei termini imposti dalla fattispecie astratta.
Restano assorbite le censure di cui agli altri motivi.
In conclusione, vanno accolti il quarto ed il quinto motivo; va rigettato il settimo motivo e va dichiarato inammissibile il primo; gli altri restano assorbiti.
La causa è rinviata alla Corte d’appello di Potenza che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della controversia in conformità ai principi di diritto ribaditi nella presente ordinanza e, in base all’art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., provvederà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto ed il quinto motivo di ricorso, rigetta il settimo motivo, dichiara inammissibile il primo e assorbiti gli altri. Cassa l’impugnata sentenza in relazione ai
motivi accolti e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025